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DISEGNO DI LEGGE

Pubblicato in data 27/05/2002

SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 1342

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TREDESE e FASOLINO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2002

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Modifiche al codice penale ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia

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Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si è inteso considerare il fenomeno dell’abuso minorile con una regolamentazione ad ampio spettro.

    Appare infatti evidente la necessità di intervenire sia con modifiche al codice penale e di procedura penale, sia con norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia, sia infine con norme volte a promuovere, da parte degli operatori che forniscono l’accesso a Internet, il rispetto di codici deontologici ai fini di una navigazione sicura.
    In particolare, l’articolo 1 intende condannare un fenomeno deprecabile e purtroppo frequentemente riscontrato, consistente nella esaltazione delle pratiche pedofile, propagandate soprattutto mediante il mezzo telematico. Non è infatti più tollerabile, sotto le spoglie di una malintesa libertà di pensiero, che si diffondano idee e costumi contrari alla morale comune.
    L’articolo 2 elimina l’alternatività della pena (reclusione-multa) nei confronti dei «clienti» (coloro che in cambio di denaro o altra utilità economica compiono atti sessuali con minori tra 14 e i 16 anni).
    L’articolo 3 sostituisce al dolo specifico previsto in materia di pornografia minorile il dolo generico che prescinde dalle finalità per cui si commette il reato ed è quindi più facile da provare.
    L’articolo 4 prevede la trasformazione del reato di detenzione di materiale pornografico da delitto a contravvenzione, meno grave sì, ma anche meno difficile da provare relativamente all’elemento psicologico dell’agente (il dolo in tal caso è presunto).
    L’articolo 5 prevede la punibilità anche di chi partecipa a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e non solo di coloro che le organizzano.
    L’articolo 6 contiene una misura di carattere procedurale, in quanto la comunicazione della notizia di reato va adeguata e prevista per ogni reato che offenda la libertà personale del minore e deve essere fatta al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e non al tribunale, perchè è questi ad avere il potere di iniziativa per la tutela della salute psicologica del minore e non il tribunale. Ciò sia in ossequio ai princìpi generali, già espressi dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sia alle modifiche introdotte all’articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (legge sull’adozione) dall’articolo 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sia, infine, in ossequio al principio espresso dall’articolo 111 della Costituzione.
    D’altra parte non si comprende quale potrebbe essere l’utilizzo che il tribunale possa fare delle notizie a lui trasmesse se non quello di trasmetterle a sua volta al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le proprie richieste in ordine a provvedimenti a tutela del minorenne.
    Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono norme di carattere procedurale volte a una più efficace tutela del minore nel corso dei procedimenti penali che lo riguardano.
    In particolare, l’articolo 9 stabilisce che, per tutti i reati di cui è vittima un minore, l’esame della vittima debba avvenire, su richiesta del minore stesso o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico.
    Gli articoli 10 e 11 sono diretti ad evitare lo spezzettamento delle indagini in più luoghi, la indeterminatezza ovvero l’incertezza del giudice competente e, infine, ad evitare una dispersione delle competenze dell’ufficio del pubblico ministero che, avendo per primo iscritto il fatto nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, quanto meno ha dimostrato una maggiore attenzione al fenomeno.
    Con l’articolo 12 si sono estesi i casi di arresto obbligatorio in flagranza, che può essere consentito anche nei confronti di minori.
    L’articolo 13 costituisce l’aspetto forse più significativo dell’intera proposta, in quanto intende escludere la possibilità di chiedere il patteggiamento sia per i cosiddetti clienti (coloro che in cambio di denaro o altra utilità economica compiono atti sessuali con minori tra 14 e i 16 anni), sia per coloro che in vario modo distribuiscono o divulgano materiale pedopornografico. Si tratta infatti di ipotesi di reato talmente odiose da non meritare alcuna possibilità di uno sconto di pena.
    L’articolo 14 sancisce misure dirette alla prevenzione dei crimini connessi con il fenomeno della pedofilia, prevedendo trattamenti di sostegno per i condannati e gli indagati. Tali trattamenti potranno essere psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma di recupero stabilito dal magistrato di sorveglianza, presso lo stesso carcere giudiziario ovvero avvalendosi di centri convenzionati pubblici e privati. Si è altresì ritenuto di prevedere che a tali trattamenti possano essere ammesse anche le persone indagate per reati di pedofilia, in considerazione del convincimento ormai maturato per cui le pulsioni che inducono a condotte pedofile debbano essere curate.
    L’articolo 15 prevede che il condannato per reati di pedofilia, al momento della messa in libertà, debba comunicare al magistrato di sorveglianza quale sarà la sua residenza o dimora nonchè ogni eventuale cambiamento. Tale norma, da applicarsi con le doverose cautele, può costituire anch’essa un valido strumento di prevenzione, in quanto di tali spostamenti potrà essere informata l’autorità di pubblica sicurezza.
    L’articolo 16 mira ad assicurare una tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio minorile, introducendo nelle scuole équipe interdisciplinari, composte da un pediatra, un assistente sociale, uno psicologo.
    L’articolo 17 stabilisce obblighi a carico dei fornitori delle reti telematiche che, da un lato, permettano una navigazione più sicura in Internet, dall’altro agevolino la identificazione di coloro che commettono illeciti in rete anche con l’adozione obbligatoria, da parte degli stessi provider, di codici di autoregolamentazione. Il rispetto dei codici è assicurato dall’apposizione di uno specifico logo e il mancato rispetto delle norme deontologiche può comportare la revoca dell’autorizzazione, sulla base delle norme contenute in un regolamento attuativo previsto dall’articolo 18 del presente disegno di legge.

 

DISEGNO DI LEGGE
 

Art. 1.

(Apologia di reato)

    1. Dopo l’articolo 529 del codice penale, è inserito il seguente:

    «Art. 529-bis. - (Apologia di reato) – Chiunque, anche con il mezzo telematico, induce altri a ritenere leciti i rapporti sessuali con minorenni, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a 3.000 euro».

Art. 2.

(Prostituzione minorile)

    1. All’articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di danaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

Art. 3.

(Pornografia minorile)

    1. All’articolo 600-ter del codice penale, primo comma, le parole: «Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque impiega minori degli anni diciotto in una esibizione pornografica o per produrre materiale pornografico».

Art. 4.

(Detenzione di materiale pornografico)

    1. L’articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico) – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda non inferiore a cinquemila euro».

Art. 5.

(Partecipazione a iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione
minorile)

    1. All’articolo 600-quinquies del codice penale, è aggiunto il seguente comma:

    «Chi partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a duemila euro».

Art. 6.

(Comunicazione al tribunale
per i minorenni)

    1. Il primo comma dell’articolo 609-decies del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Per i delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, commessi in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio in relazione alla residenza, al domicilio del minore o al luogo di temporaneo soggiorno del minore».

Art. 7.

(Requisiti della prova in casi particolari)

        1. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole «primo comma,» sono soppresse.

Art. 8.

(Casi in cui si procede a porte chiuse)

    1. All’articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono aggiunte le seguenti «600-quater,».

Art. 9.

(Esame diretto e controesame dei testi)

    1. All’articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

    «4-ter. Quando si procede per i reati di cui è vittima un minore, l’esame del minore viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico».

Art. 10.

(Competenza territoriale per i reati commessi mediante l’utilizzo di mezzi
telematici di comunicazione)

    1. All’articolo 8 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

    «4-bis. Se si tratta di reati commessi mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione telematica è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335».

Art. 11.

(Uffici del pubblico ministero.
Attribuzioni del procuratore
della Repubblica distrettuale)

        1. All’articolo 51 del codice di procedura penale, il comma 3-bis è sostituito  dal seguente:

    «3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo dei distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Art. 12.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

    1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        «d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale».
    2. All’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  448, e successive modificazioni, le parole: «lettere e), f), g), h)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e), f), g) e h)».

Art. 13.

(Esclusione dell’applicazione
della pena su richiesta)

    1. Agli imputati per i reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, e 600-ter, terzo comma, del codice penale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 14.

(Trattamento di sostegno
per i condannati e gli indagati)

    1. I condannati per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, sono ammessi a speciali trattamenti psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma di recupero definito dal magistrato di sorveglianza. Tali trattamenti potranno essere organizzati all’interno del carcere giudiziario ovvero avvalendosi di centri convenzionati pubblici e privati.

    2. Ogni indagato per i reati di cui al comma 1 può chiedere, anche nel corso delle indagini preliminari, di essere sottoposto ai trattamenti di riabilitazione di cui al medesimo comma.
    3. La sottoposizione volontaria ai trattamenti di cui al comma 1 è valutata dal giudice ai fini della concessione delle attenuanti di cui all’articolo 62-bis del codice penale, nonchè al fine della concessione dei benefici di cui agli articoli 30, 47 e 48 della legge 26 luglio 1975, n.  354, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Comunicazione delle generalità
dei condannati)

    1. Il condannato per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale deve, al momento della messa in libertà, comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua residenza, nonchè la dimora, qualora non coincidente con la prima.

    2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in occasione di ogni cambiamento di residenza o dimora.
    3. L’autorità giudiziaria, valutate le circostanze, potrà dare comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza dei luoghi di cui ai commi 1 e 2.
    4. All’articolo 118, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «arresto in flagranza», sono aggiunte le seguenti: «e dei reati previsti nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, commessi in danno di minorenni».

Art. 16.

(Funzione di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione delle situazioni
di disagio minorile)

    1. Al fine di contrastare il disagio minorile, gli istituti scolastici devono, nel rispetto dell’autonomia scolastica, stipulare speciali convenzioni, per introdurre nelle scuole équipe interdisciplinari, composte da un pediatra, un assistente sociale, uno psicologo.

    2. Alla équipe interdisciplinare di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione di ogni tipo di situazione a rischio riguardante i minori.
    3. Nello svolgimento dei compiti loro assegnati, i componenti della équipe interdisciplinare di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione delle aziende sanitarie locali presenti sul territorio.
    4. L’équipe interdisciplinare di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

        a) individua ogni tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici;

        b) concorda, con il responsabile dell’istituto scolastico ed i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio;
        c) stabilisce incontri con le famiglie dei minori che versino in situazioni di disagio, al fine di concordare anche con loro le misure migliori da adottare.

Art. 17.

(Obblighi dei fornitori di accesso
alle reti telematiche)

    1. Gli operatori che forniscono l’accesso alle reti telematiche, conservano per cinque anni i file log a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne faccia richiesta. Il contenuto minimo dei file e le modalità della loro conservazione sono definiti dalle organizzazioni rappresentative degli operatori, previa verifica del rispetto delle norme per la salvaguardia della riservatezza da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

    2. Gli operatori di cui al comma 1 si dotano di codici di autoregolamentazione con la definizione di criteri, obblighi e responsabilità diretti a impedire la diffusione di contenuti illeciti, sulla base delle possibilità tecnologiche.
    3. L’osservanza delle norme del codice di autoregolamentazione sarà certificata tramite l’apposizione di uno specifico logo sulla pagina iniziale del provider, sulla base delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 18 della presente legge. Tale regolamento determina altresì le ipotesi di revoca del provvedimento di assegnazione del logo, ovvero di decadenza dall’autorizzazione in caso di ripetute violazioni del codice di autoregolamentazione.
    4. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a subordinare le proprie offerte contrattuali all’accettazione dei princìpi e delle condizioni contenute nel codici di autoregolamentazione di cui al comma 2.

Art. 18.

(Misure per garantire
una navigazione sicura)

    1. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, adotta, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, norme per la compilazione, l’aggiornamento, la conservazione di programmi filtro in grado di impedire l’accesso alle pagine telematiche aventi contenuto pedo-pornografico e norme per la promozione di sistemi diretti a garantire la navigazione sicura in Internet.

    2. Il Ministro delle comunicazioni assicura la più ampia diffusione delle norme di cui al comma 1.

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