2. Il popolo di Lot -salvo i Nobili ed i soggetti titolari di
privilegio- è soggetto all'osservanza incondizionata degli Editti. In caso di
materie non disciplinate dagli Editti, la regola della fattispecie concreta è
rimessa al responso dei Nobili.
3. Gli Editti del Granducato ed i responsi dei Nobili si conformano al
principio fondamentale della preservazione e della maggior gloria del medesimo
Granducato. Compatibilmente con la salvaguardia di tale principio fondamentale,
gli stessi Editti e responsi assicurano l'ordinata convivenza, promuovono lo
sviluppo individuale e consentono la partecipazione alla vita civile e militare.
4. E' bandita dal Granducato qualunque forma di manifestazione del
pensiero in materia politica e religiosa, salvo il culto della Dea Themis. E'
fatto altresì divieto assoluto delle manifestazioni del pensiero in materia
sessuale. La violazione di tali doveri è sanzionata con l'esilio perpetuo.
5. Il Granducato riconosce il diritto al nome. E' tuttavia vietato
assumere nomi il cui significato possa, a qualsiasi titolo, risultare contrario
al decoro del Granducato. La violazione di tal precetto è punita con l'esilio
perpetuo.
6. Nessun cittadino può vedersi inflitta una pena o una condanna senza
processo. Si fa eccezione per l'ipotesi di flagranza. In caso di flagranza la
sanzione è comminata dagli appartenenti al Corpo delle guardie, previo parere
del Giudice o, in mancanza, del Governatore.
2. La giustizia è amministrata dal Giudice del Granducato. Il
Giudice, nominato e revocabile dai Nobili, ha giurisdizione in materia penale e
civile. Il Giudice, relativamente alle sue attribuzioni, è titolare del
privilegio di essere sottoposto al solo, insindacabile giudizio dei Nobili.
Chiunque ostacoli l'amministrazione della giustizia ovvero vulneri, in
qualsivoglia maniera, il nome e la reputazione del Giudice è punito con
l'esilio perpetuo. E' punito allo stesso modo chiunque muova nei confronti del
Giudice denunzie che abbiano a rivelarsi prive di fondamento. Le sentenze sono
pronunziate nel nome dei Nobili, assicurato il contraddittorio; esse sono
irrevocabili e la loro esecuzione è assicurata dal Governatore.
3. E' istituito un Consiglio del Granducato, composto dai Governatori,
dal Giudice e dai rappresentanti delle Gilde. Al Consiglio competono funzioni
consultive. In particolare, il Consiglio, nelle materie non riservate
all'esclusiva competenza dei Nobili, può formulare proposte a questi ultimi,
anche facendosi portatore di istanze provenienti dalla cittadinanza. Il
Consiglio, su specifica delega da parte dei Nobili, può essere chiamato a
risolvere questioni aventi rilevanza generale.
2. Lo salvacondotto che consente l'ingresso e la circolazione nel
Granducato (cd. password) non può essere reso noto a terzi. Nell'ipotesi in cui
tale salvacondotto fosse spontaneamente divulgato dal titolare, questi sarà
ritenuto diretto responsabile di qualunque violazione risultasse ascrivibile al
personaggio. La pena per la illecita divulgazione a terzi è stabilita
nell'esilio per giorni dieci. Chi venga a conoscenza del salvacondotto di terzi
è tenuto ad informare senza indugio le Autorità. In mancanza, sarà condannato
alla pena dell'esilio, il quale nei casi più gravi potrà anche essere
perpetuo.
3. In qualunque loco del Granducato è proibito il turpiloquio. Il
contravvenire al detto precetto comporta la pena dell'esilio da uno a trenta
giorni. Nei casi più gravi, si fa luogo ad espulsione immediata, con privazione
della cittadinanza, ove acquisita.
4. Arrecare offesa alla identità di uno o più frequentatori comporta la
pena dell'esilio da uno a dieci giorni. La pena è elevata fino a giorni trenta
allorché l'offesa concerna una delle cariche istituzionali del Granducato. Nei
casi più gravi o di recidiva, è autorizzata l'espulsione immediata, con
privazione della cittadinanza, ove acquisita.
5. L'ottenere dolosamente qualunque forma di beneficio mediante artifizi
o raggiri comporta la confisca del vantaggio illecitamente acquisito e l'esilio
da cinque a dieci giorni. In caso di recidiva, l'esilio sarà perpetuo.
6. E' altresì vietata qualunque forma di raggiro o di inganno, comunque
perpretata. La pena resta stabilita nell'esilio da giorni cinque a trenta.
7. Non è dato interrompere o disturbare lo svolgimento delle funzioni
pubbliche o religiose. Il violare l'invito a consentire il libero dispiegarsi di
taluna delle medesime funzioni comporta l'esilio per un giorno, salva
l'eventuale pena per la concorrente violazione di altri Editti.
8. Resta proibita l'istigazione a delinquere e, parimenti, lo fare
apologia di reato. La pena prevista è l'esilio perpetuo.
9. L'abuso dei luoghi di conversazione, esemplificativamente attuato con
la scrittura di messaggi ripetitivi, è punito con la pena dell'esilio per un
minimo di giorni uno ed un massimo di giorni cinque; in caso di recidiva, si
applica l'esilio perpetuo. E' altresì punito con la pena dell'esilio di un
giorno chiunque sia sorpreso ad urlare insistentemente nei luoghi di
conversazione.
10. Allorché abbia ad accertarsi che una denunzia è stata mossa non già
per fini di giustizia, sibbene per ritorsione o per motivi personali, e risulti
che la denunzia medesima è infondata, il denunziante è punito con la pena
dell'esilio fino a giorni 30.
11. I cittadini hanno l'obbligo di cooperare con gli appartenenti al
Corpo delle Guardie Ducali. Chiunque si sottragga al detto obbligo ovvero,
interrogato dalle Guardie Ducali, risulti reticente o autore di mendacio sarà
per ciò stesso processato e punito con la pena dell'esilio fino ad un massimo
di giorni 30. Le dichiarazioni rese dagli appartenenti al Corpo delle Guardie
nell'esercizio delle loro funzioni sono assistite da fede privilegiata. E'
tuttavia ammessa la prova contraria.
12. L'esercizio delle funzioni istituzionali da parte dei rispettivi
titolari ha luogo con imparzialità, in vista del superiore interesse del
Granducato. Chiunque distragga le funzioni istituzionali dal loro fine tipico
ovvero ne abusi sarà ritenuto reo del delitto di abuso di potere. La pena sarà
stabilita dal Giudice, in esito al prudente apprezzamento delle risultanze
istruttorie e tenuto conto di ogni circostanza rilevante.
13. Il Granducato riconosce e tutela il diritto alla riservatezza. Il
contenuto della corrispondenza privata (cd. messaggi) non è divulgabile in
alcun modo e ne è vietata la diffusione mediante la riproduzione nei luoghi di
conversazione (cd. chat) ovvero mediante l'apposizione nella bacheca. A fini di
giustizia, la comunicazione ai competenti Organi del Granducato ha luogo
mediante manda copia privata. La violazione dell'anzidetto precetto è
sanzionata con l'esilio da giorni 5 a giorni 15.
14. La cittadinanza, oltre che a seguito di condanna, è revocata anche
in caso di assenza dal Granducato per oltre due mesi continuativi.