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Bozza dello
Statuto
Titolo I : Scopi – Insegna – Distintivi – Durata
= Art. 1
È istituita una Associazione libera, apolitica ed aconfessionale denominata “Associazione di Volontariato Sociale - PROGETTO INSIEME”.
L’Associazione non ha scopo di lucro (ONLUS).
= Art. 2
L’Associazione ha i seguenti fini:
a) la fratellanza tra le persone;
b) la solidarietà con chi è in difficoltà;
c) l’assistenza sociale;
d) la aggregazione tra le persone;
e) l’incontro ed il dialogo tra le diverse generazioni;
f) lo sviluppo e la crescita sociale intesa come qualità della vita;
g) la salvaguardia ambientale.
= Art. 3
In particolare l’Associazione svolge la propria attività per:
a) progettare, organizzare e curare lo svolgimento di attività ricreative, sociali, sportive, ludiche, culturali ed assistenziali;
b) raccogliere i fondi per la costruzione e la gestione di un proprio “Centro di Aggregazione Sociale”.
= Art. 4
Per il conseguimento di questi scopi è prevista l’organizzazione di quei Soci che volontariamente si vogliono impegnare nelle varie attività.
Qualunque attività sociale in risposta ai fini statutari sopra espressi non potrà essere svolta se non espressamente autorizzata per iscritto e deliberata da Consiglio Direttivo.
= Art. 5
L’Associazione è regolata dal presente Statuto e da un Regolamento di Attività e Servizio. Il primo deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci ed il secondo dal Consiglio Direttivo.
= Art. 6
Tutti gli stampati e gli atti sociali dell’Associazione nonché delle istituzioni che da essa saranno emanate dovranno portare sempre l’intestazione “Associazione di Volontariato Sociale - PROGETTO INSIEME”.
= Art. 7
Tutte le organizzazioni speciali che sono alle dipendenze dell’Associazione hanno regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo del “PROGETTO INSIEME”.
= Art. 8
L’emblema sociale è formato da un quadrato verde entro il quale è inscritto un cerchio bianco con a sua volta inscritto un triangolo rosso; il tutto richiama il senso di insieme con i classici colori italiani.
= Art. 9
Il sigillo dell’Associazione porta l’emblema sociale circondato dalla dicitura “PROGETTO INSIEME”.
= Art. 10
Il distintivo consiste nell’emblema sociale con soprastante la dicitura “Associazione di Volontariato Sociale” e sottostante la dicitura “PROGETTO INSIEME”.
= Art. 11
La tessera sociale, conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo, è obbligatoria per tutti i Soci.
= Art. 12
La durata dell’Associazione è stabilita sino al 31/12/2100 (trentuno dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci.
Titolo II : Soci
= Art. 13
L’Associazione ha i seguenti ordini di Soci:
a) Soci Fondatori (Ordinari, Sostenitori, Benemeriti, Onorari);
b) Soci Ordinari;
c) Soci Sostenitori;
d) Soci Benemeriti.
e) Soci Onorari.
= Art. 14
Sono Soci Fondatori tutti coloro che sono stati ammessi a far parte dell’Associazione col relativo Atto Costitutivo. Al Socio Fondatore, comunque, viene riconosciuta una seconda attribuzione relativamente all’impegno economico (Ordinario, Sostenitore, Benemerito, Onorario). Sono Soci Onorari quelle persone segnalate al Consiglio Direttivo o da questo stesso individuate ed iscritte gratuitamente nei ruoli associativi per particolari meriti e/o impegni; agli stessi vengono riconosciuti stessi diritti e doveri previsti agli altri Soci. Questi Soci non devono pagare alcuna quota annuale associativa.
= Art. 15
Possono iscriversi come Soci Ordinari tutti i cittadini italiani, di ambo i sessi, che abbiano fatto domanda di iscrizione; per i minorenni necessita il consenso della patria potestà. La quota sociale è fissata dal Consiglio Direttivo.
= Art. 16
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che chiedono di corrispondere una quota sociale superiore a quella fissata per i Soci Ordinari. Tale quota è fissata dal Consiglio Direttivo.
= Art. 17
Sono Soci Benemeriti tutti coloro che chiedono di corrispondere una quota superiore a quella stabilita per i Soci Sostenitori. Tale quota è fissata dal Consiglio Direttivo.
= Art. 18
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e dispongono di un voto per ciascuno; essi hanno altresì diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali.
I Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali da loro dovute alla data dell’Assemblea o delle Elezioni sono sospesi dal diritto di partecipazione alla Assemblea stessa o alle Elezioni.
= Art. 19
Non possono essere ammessi a far parte di alcuna categoria di Soci coloro i quali abbiano riportato condanne che privino il cittadino dei diritti civili o che comunque ne ledano la rispettabilità.
In casi particolari solo il Consiglio Direttivo può consentire eccezioni al riguardo.
= Art. 20
I Soci possono lasciare volontariamente l’Associazione inviando al Presidente una lettera di dimissioni.
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di accogliere la richiesta di dimissioni, anche non motivata, da parte dei Soci che siano in pari col pagamento delle quote sociali e nei cui confronti non penda giudizio disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri.
= Art. 21
I nuovi Soci devono essere presentati da almeno un Socio regolarmente iscritto.
È riservata al Consiglio Direttivo la ratifica o meno dell’ammissione dei Soci.
I Soci che faranno domanda di ammissione senza essere presentati dal Socio presentatore saranno iscritti nei ruoli associativi come Soci in prova.
Entro 365 (trecentosessantacinque) giorni il Consiglio Direttivo dovrà decidere in merito e quindi confermare o meno l’iscrizione nei ruoli, dando per iscritto comunicazione in merito al Socio interessato.
= Art. 22
I Soci che manchino ai loro doveri sociali sono puniti, con giudizio insindacabile, dal Collegio dei Probiviri, con:
a) la censura;
b) la sospensione da uno a sei mesi;
c) la radiazione;
d) la espulsione.
= Art. 23
Sono punibili con la censura tutti i Soci che non osservino scrupolosamente le disposizioni statutarie e regolamentarie, che manchino di riguardo e di deferenza ai consoci, che non tengano, sia in pubblico che in privato, il contegno che si addice a chi appartiene ad una istituzione umanitaria come l’Associazione “PROGETO INSIEME”.
= Art. 24
Sono punibili con la sospensione da uno a sei mesi i Soci che incorreranno nelle mancanze previste dall’articolo precedente quando queste rivestano maggiore gravità e nei casi di recidiva.
= Art. 25
Sono punibili con la radiazione coloro che non adempiano agli obblighi imposti ai Soci dallo Statuto e dal Regolamento in vigore o che verbalmente si esprimano in contrasto con gli interessi dell’Associazione o comunque compiano azioni che ne rendano incompatibile la presenza nei ruoli sociali.
= Art. 26
Saranno espulsi dall’Associazione coloro che siano colpiti da condanne penali per reati non colposi o che si rendano in altro modo indegni di figurare nei ruoli sociali.
= Art. 27
Tutti i Soci del “PROGETTO INSIEME” di età superiore ai 14 (quattordici) anni, che ne facciano domanda (avallata dalla patria potestà, se minorenni), possono svolgere servizio volontario nel gestire le attività associative.
= Art. 28
I Soci che si trasferiscono in domicilio diverso da quello comunicato all’Associazione, devono tempestivamente darne notizia.
Titolo III : Sede e Sezioni Distaccate
= Art. 29
L’Associazione ha la sua Sede Sociale nel Comune di Campi Bisenzio, in Via … .
= Art. 30
Ove, per la migliore e più efficiente opera, si rendesse necessario istituire Sedi distaccate (Sezioni), queste possono istituirsi con Delibera Consiliare entro i confini nazionali italiani.
= Art. 31
Ogni Sezione sarà amministrata e gestita secondo i dettati previsti nella Delibera Consiliare che ne ha autorizzato l’istituzione. Qualora l’istituzione di più Sezioni determinasse la necessità di revisione ed aggiornamento del presente Statuto verrà convocata l’Assemblea dei Soci a tal fine.
Titolo IV : Bilanci – Proventi – Spese – Patrimonio Sociale
= Art. 32
Costituiscono proventi dell’Associazione le quote dei Soci, donazioni, residui di gestioni precedenti, contributi di sponsor economici (che non potranno mai condizionare la vita associativa) ed ogni altra entrata non prevista dalla presente elencazione.
= Art. 33
Le quote dovute dai Soci sono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.
= Art. 34
Saranno esentati dal pagamento delle quote sociali:
a) i Soci che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano ritenuti di condizioni economiche disagiate;
b) i Soci che abbiano superato il 75° (settantacinquesimo) anno di età e che ne facciano personale richiesta.
= Art. 35
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) tutti i beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio Direttivo;
b) capitali depositati presso istituti di credito (Banche, Poste, etc.) costituenti il fondo per la spesa straordinaria;
c) capitali liquidi custoditi presso la Sede Sociale e costituenti il fondo per la spesa ordinaria. Tali capitali possono essere anche custoditi e gestiti nelle Sezioni distaccate.
d) Capitale definito “Fondo per il Centro di Aggregazione Sociale” depositato presso un istituto di credito che servirà allo scopo di cui all’art. 3 lettera b). Tale fondo vedrà il suo incremento a fine di ogni anno finanziario costituito dagli avanzi della gestione in chiusura.
= Art. 36
Ogni alienazione o modificazione patrimoniale sostanziale in diminuzione dovrà essere autorizzata dall’Assemblea Generale dei Soci
Qualora si tratti di aumenti patrimoniali o di ordinari rinnovamenti e movimenti per manutenzione e rinnovo di materiali soggetti ad usura, nonché per addivenire a successivi miglioramenti della consistenza patrimoniale, decide in merito il Consiglio Direttivo.
= Art. 37
Il Consiglio Direttivo provvede, al termine di ogni anno, a compilare i bilanci e lo stato patrimoniale dell’Associazione e ne rende conto ai Soci.
10 (dieci) giorni prima dell’Assemblea Generale dei Soci dovranno essere depositati e resi ostensibili, nella Segreteria, i bilanci consuntivo e preventivo e lo stato patrimoniale.
L’anno finanziario sociale corrisponde all’anno solare.
Titolo V : Assemblee – Consiglio Direttivo – Uffici Sociali – Adunanze di Consiglio – Collegio dei Probiviri – Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
= Art. 38
Gli organi dell’Associazione, deliberanti e consultivi, sono:
a) Assemblea dei Soci;
b) Presidente;
c) Vice-Presidente;
d) Consiglio Direttivo;
e) Collegio dei Probiviri;
f) Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
= Art. 39
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti dall’anno precedente che siano in regola con il versamento delle quote sociali.
L’Assemblea è indetta in sessione ordinaria almeno una volta l’anno non oltre il mese di maggio per l’approvazione del bilancio, per la discussione degli affari generali e particolari, per portare a conoscenza dei Soci l’attività svolta durante l’anno dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è indetta in sessione straordinaria ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci o da almeno due dei Sindaci Revisori dei Conti.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ed è comunicata ai Soci a mezzo posta ordinaria e a mezzo di avvisi affissi in tutte le Sedi sociali, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
Nella convocazione saranno contenuti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, e gli orari dove si svolgerà l’Assemblea.
= Art. 40
Le Assemblee dei Soci sono valide in prima convocazione quando vi intervengano la metà più uno degli aventi diritto.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sono considerate in seconda convocazione e sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.
= Art. 41
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare lo Statuto è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno nove decimi (9/10’) dei Soci intervenuti all’Assemblea ed aventi diritto al voto.
I Soci possono proporre mozioni su qualsiasi argomento che verranno esaminate nella riunione successiva del Consiglio Direttivo.
= Art. 42
L’Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri, eletti tra i Soci iscritti da almeno due anni all’Associazione. Nella prima adunanza del Consiglio Direttivo verranno decise ed assegnate le seguenti cariche sociali:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) Segretario;
d) Tesoriere;
e) Coordinatore Attività.
Il Presidente potrà assegnare a singoli Consiglieri particolari e speciali “Deleghe”, ogni qualvolta lo rendesse necessario, tale assegnazione dovrà ottenere il consenso del Consiglio Direttivo stesso nella sua maggioranza durante la riunione che ne vedrà l’argomento all’Ordine del Giorno.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso del venir meno, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, questi verrà automaticamente sostituito dal primo dei Soci non eletti.
= Art. 43
Nel primo periodo dalla Fondazione dell’Associazione la stessa sarà amministrata provvisoriamente (in modo speciale ed eccezionale) dal “Consiglio Direttivo Provvisorio” composto, eccezionalmente, all’uopo da solo 5 (cinque) membri con carica sociale esplicita, nominato tra e dai Soci Fondatori all’atto della Fondazione stessa, che assolverà anche alle funzioni previste per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri.
Appena possibile, e comunque non oltre 730 (settecentotrenta) giorni dalla Fondazione, sarà indetta la prima Assemblea Generale dei Soci che fisserà le prime elezioni per gli Organi Statutari; nel caso ciò non fosse possibile verrà sciolta l’Associazione e si procede come previsto all’uopo.
= Art. 44
Spettano al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri amministrativi e direttivi singolarmente attribuiti dai relativi articoli del presente Statuto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli attribuiti dal presente Statuto all’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 36.
= Art. 46
Il Consiglio Direttivo autorizza direttamente i singoli Soci a svolgere le attività associative.
Il Gruppo di Soci (Volontari) che svolge attività dovrà sottoporre al Consiglio Direttivo, per la regolare autorizzazione ed il nullaosta a procedere, qualunque progetto e programma di attività ideato e predisposto dallo stesso. Senza di ciò non potrà in alcun modo essere fatto alcunché a nome dell’Associazione “PROGETTO INSIEME”.
= Art. 47
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, esclusi i periodi di vacanza, e comunque almeno dieci volte l’anno.
Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche su convocazione del Presidente per problemi urgenti, o quando lo richiedano almeno 5 (cinque) dei suoi membri.
Le sue riunioni sono valide se sono presenti 5 (cinque) membri.
Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi a tre riunioni consecutive, senza darne avviso e giustificazione, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.
La decadenza e la nomina del successore sono pronunciate dal Consiglio Direttivo stesso.
= Art. 48
Per assicurare il buon andamento della vita sociale, i Soci possono prestarsi gratuitamente ed assolvere quei compiti che verranno loro assegnati dal Consiglio Direttivo.
= Art. 49
Al Consiglio Direttivo dovranno, tramite il Segretario del Consiglio Direttivo, essere rimessi gli atti, i documenti ed i verbali, comprovanti le attività svolte dai Gruppi dei Volontari, per essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo stesso.
= Art. 50
Il Consiglio Direttivo programma le attività sociali, controlla e verifica le stesse, disimpegna gli ordinari affari amministrativi, esamina le domande di ammissione dei Soci e decide in merito, dispone la radiazione dei Soci per morosità a norma degli articoli 25 e 26, sorveglia l’andamento di tutti i servizi sociali, riferisce all’Assemblea dei Soci, tramite il Presidente, circa le più importanti questioni riguardanti l’andamento dell’Associazione e propone i provvedimenti da adottare.
= Art. 51
Il Presidente tutela gli interessi dell’Associazione e la rappresenta nei giudizi davanti alla Magistratura ordinaria e speciale e nei rapporti con i terzi; presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
Firma tutti gli atti e le procedure in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci per le rispettive competenze.
Nei casi di votazione, laddove vi fosse parità tra i voti, il suo voto vale doppio.
= Art. 52
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza e lo coadiuva in tutte le sue mansioni.
= Art. 53
Il Segretario del Consiglio Direttivo:
a) cura la compilazione e tenuta dei ruoli dei Soci;
b) provvede alla corrispondenza giornaliera ed alla redazione dei verbali delle adunanze;
c) controfirma tutti gli atti sociali e vista i mandati di entrata e di uscita;
d) tiene il protocollo delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, delle adunanze del Consiglio Direttivo, dei Gruppi dei Volontari, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, secondo gli ordini della Presidenza;
e) ha in custodia l’archivio.
= Art. 54
Il Tesoriere controlla e firma tutti i mandati di entrata e di uscita, provvede agli acquisti ed alle riparazioni occorrenti, compila gli inventari delle attività e dei materiali dell’Associazione e li tiene aggiornati.
Ha in consegna tutti i beni mobili ed immobili dell’Associazione e degli altri organismi da essa dipendenti e cura che siano ben tenuti dai singoli consegnatari, che a lui ne rispondono.
Ha in custodia i titoli di deposito ed il denaro dell’Associazione e di tutti gli organismi da essa dipendenti.
Deve provvedere alle incombenze relative alla carica, valendosi degli appositi servizi bancari e postali.
Cura inoltre la regolare esazione delle quote sociali provvedendo alla dovuta sorveglianza per evitare qualsiasi irregolarità ed ammanco.
Paga ed incassa i mandati di uscita e di entrata già da lui firmati e firmati dal Segretario del Consiglio Direttivo; in assenza di questo firma il Presidente ed in sua assenza firma il Vice-Presidente.
Tiene accuratamente aggiornati i Giornali Contabili.
= Art. 55
Il Coordinatore delle Attività Sociali esplica il suo mandato secondo le direttive del Consiglio Direttivo e delle speciali norme previste dal Regolamento di Attività e Servizio.
Ha la responsabilità diretta delle varie attività associative; in questo può avvalersi di collaboratori che lui stesso nominerà all’occorrenza.
Ha la responsabilità del suo operato e di ogni Volontario e ne risponde direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo.
= Art. 56
Tutte le funzioni attinenti il curare e seguire gli aspetti tecnici dell’Associazione (dal sito web agli approvvigionamenti vari, attrezzature e strumenti, ed altro ancora) sono espletate dal Presidente e/o da chi da lui espressamente incaricato in modo semplice e diretto durante la riunione del Consiglio Direttivo e senza che questo ne omologhi, a maggioranza, la decisione.
= Art. 57
I Probiviri sono nominati dai Soci in sede di elezione per il rinnovo dei tre organismi già citati.
Durano in carica 3 (tre) anni.
Sono in numero di 3 (tre) presieduti dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri sarà nominato dai membri del Collegio stesso nella prima riunione dopo l’elezione da tenersi entro il primo mese successivo. In caso di disaccordo è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri provvede alla gestione disciplinare dei Soci istruendo, se del caso, dei procedimenti disciplinari o annullando il procedimento stesso. Tutto ciò sempre nel rispetto dei relativi articoli del presente Statuto.
= Art. 58
I Sindaci Revisori dei Conti sono nominati dai Soci in sede di elezione per il rinnovo dei tre organismi sociali già citati.
Durano in carica 3 (tre) anni.
Sono in numero di 3 (tre) effettivi e di 2 (due) supplenti, presieduti dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
Essi provvedono al controllo generale amministrativo secondo le norme del Codice Civile, sorvegliando l’amministrazione di tutti gli organismi sociali, rivedono i libri, i conti, i bilanci annuali, firmandoli. All’Assemblea annuale ordinaria dei Soci presentano una relazione scritta sull’andamento amministrativo dell’Associazione.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti sarà eletto dai membri del Collegio stesso nella prima riunione che si dovrà tenere entro il primo mese successivo l’elezione. In caso di disaccordo è nominato dal Consiglio Direttivo.
I membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti possono prendere parte alle adunanze consiliari.
= Art. 59
Le adunanze del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data fissata. In casi eccezionali i termini possono essere abbreviati, purché i Consiglieri possano essere avvisati.
Negli avvisi di convocazione deve essere comunicato l’Ordine del Giorno.
= Art. 60
Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide purché vi intervengano 5 (cinque) dei suoi membri e le deliberazioni saranno valide se riporteranno la maggioranza dei voti dei presenti.
= Art. 61
Le riunioni dei due Collegi sono a porte chiuse salvo diversa decisione e disposizione degli stessi nelle particolari occasioni. Le decisioni e delibere, comunque, spettano sempre e solo ai membri dei singoli Collegi.
= Art. 62
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono pubbliche; deve essere data puntuale ed anticipa informativa tramite affissione di opportuno avviso nei locali dell’Associazione.
Nessuno, tranne i Consiglieri, in seduta può esprimere pareri o voti.
= Art. 63
Sia nelle Assemblee dei Soci che nelle riunioni del Consiglio Direttivo e dei due Collegi, ogni votazione palese si fa per alzata di mano e, ove occorra e se richiesto, con prova e controprova.
= Art. 64
L’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo deliberano con votazione segreta quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei votanti. Tali votazioni sono controllate dal Presidente e da due scrutatori da lui nominati prima della votazione, all’inizio dell’adunanza.
= Art. 65
A mente dell’art. 53 di tutte le deliberazioni delle Assemblee dei Soci e delle adunanze del Consiglio Direttivo il Segretario del Consiglio Direttivo (o, in sua assenza, altro Socio nominato dal Presidente) redige il processo verbale, che sarà letto e messo in votazione ed approvazione all’inizio di ogni successiva adunanza e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
Titolo VI : Gruppo dei Volontari
= Art. 66
In seno all’Associazione si organizzano i Soci che, liberamente, decidono di svolgere il loro servizio nel gestire le varie attività associative in un Gruppo di Volontari di cui è responsabile il Coordinatore Attività. Qualora fosse necessario potranno essere organizzati più Gruppi, in questo caso il Coordinatore sarà responsabile di ogni Gruppo.
= Art. 67
Secondo il disposto degli artt. 46 e 66 il o i Gruppi dei Volontari rendono conto della loro attività al Consiglio Direttivo.
È fatto assoluto divieto a qualunque Socio di progettare, organizzare e svolgere attività non preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. In caso di contravvenzione a questo disposto è prevista l’immediata espulsione dai ruoli associativi del Socio o dei Soci rei di tale inosservanza.
Qualora da tale grave inosservanza colposa o dolosa derivassero danni a terzi l’Associazione “PROGETTO INSIEME” non può ritenersi responsabile e gli autori ne risponderanno personalmente e direttamente davanti alle Autorità Competenti.
= Art. 68
Qualora venissero organizzati più Gruppi di Volontari questi prenderanno una apposita denominazione ed ogni singolo Gruppo sarà guidato da un Responsabile direttamente nominato dal Coordinatore quale suo diretto collaboratore.
= Art. 69
Di ogni riunione, decisione, programma, proposta, iniziativa, svolgimento di attività, etc., in seno al o ai Gruppi dei Volontari, dovrà essere fatto puntuale e regolare Verbale sul “Registro delle Attività” a cura del Responsabile (o del Coordinatore) che vi apporrà in calce la firma ogni volta. In questo stesso Registro, laddove previsto, dovrà essere allegata, di volta in volta, copia della delibera o bocciatura del Consiglio Direttivo per ogni attività proposta e raccolto ogni quant’altro di specifica ed opportuna competenza.
Titolo VII : Elezioni
= Art. 70
Le elezioni ordinarie delle cariche sociali hanno luogo ogni 3 (tre) anni.
Esse si svolgo al massimo 8 (otto) settimane dopo l’Assemblea ordinaria dei Soci che le avrà indette; nel corso della stessa Assemblea viene nominata la Commissione Elettorale composta da 3 (tre) Soci; al suo interno viene nominato il Presidente ed il Segretario della Commissione Elettorale. I membri della Commissione Elettorale non potranno in alcun modo essere candidati alle elezione dei 3 organismi sociali.
= Art. 71
L’invito ai Soci per partecipare alle elezioni deve essere comunicato, a cura della Commissione Elettorale, con affissione di apposito avviso nei locali dell’Associazione (Sede ed eventuali Sezioni) almeno 2 (due) settimane continuative antecedenti la data fissata per le elezioni stesse ed invio dello stesso avviso tramite posta ordinaria sempre con due settimane di anticipo.
= Art. 72
Sono eleggibili a tutte le cariche sociali i Soci maggiorenni, di ogni tipo, da almeno due anni iscritti nei ruoli associativi ed in regola con le quote associative. Sarà discrezione della Commissione Elettorale accettare o bocciare quelle candidature ritenute idonee o meno in base ai dettati del presente Statuto, alle leggi dello Stato, e conformi all’etica del buon senso civico.
= Art. 73
Tutte le elezioni hanno luogo a mezzo di 3 (tre) schede segrete: una per ogni organismo sociale in elezione.
Le schede devono essere dattiloscritte, devono essere costituite da un modulo di carta bianca opaca di formato e tipo unici stabiliti tempestivamente dal Consiglio Direttivo.
Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro a secco dell’Associazione e la firma del Presidente della Commissione Elettorale.
Saranno considerate nulle le schede che siano prive dei suddetti contrassegni e quelle che portino altri segni, macchie o scritte che le possano comunque rendere riconoscibili.
= Art. 74
La lista elettorale sarà formata da un numero illimitato di candidati, autocanditatisi con apposita “proposta di candidatura” firmata per comprova e conferma dal candidato stesso in presenza della Commissione Elettorale.
Tale “proposta di candidatura” dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima delle elezioni alla Commissione Elettorale.
Nel caso che la Commissione Elettorale non autorizzasse la candidatura dovrà darne tempestivamente notizia al candidato in questione motivando la propria decisione che comunque sarà inappellabile.
Il Socio che si candida per un determinato organismo sociale non può candidarsi anche per gli altri due.
= Art. 75
Per ogni organismo sociale è prevista una apposita e separata scheda: una per il Consiglio Direttivo, una per il Collegio dei Probiviri ed una per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
Su ogni scheda elettorale sarà scritta la lista dei candidati che saranno inseriti in base all’ordine crescente del proprio numero di matricola sociale. Ogni candidato figurerà con la propria matricola, cognome e nome. A sinistra di ogni nominativo figurerà lo spazio previsto per apporvi l’eventuale preferenza con apposito segno di spunto (crocellina nel quadratino).
= Art. 76
Le votazioni si svolgono nella Sede Sociale dell’Associazione o in quella diversamente disposta dall’Assemblea dei Soci che le ha fissate, nei giorni e nelle ore che verranno indicati nell’invito di cui al precedente art. 71.
Presiede alla votazione la Commissione Elettorale. Ad ogni votante verranno consegnate le schede elettorali e la matita necessaria per le segnature.
A votazione avvenuta l’elettore consegnerà piegate le schede perché siano immesse nelle 3 apposite urne delle votazioni.
Su ogni scheda, l’elettore, potrà esprimere massimo:
7 (sette) preferenze per il Consiglio Direttivo;
2 (due) per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
2 (due) per il Collegio dei Probiviri.
= Art. 77
Il Presidente della Commissione Elettorale dovrà ritirare, dalla mano dell’elettore, le 3 schede regolarmente ripiegate e, chiamando col cognome il Socio votante mostrare allo stesso l’inserimento delle sue schede nelle 3 distinte urne previste. Il Segretario della Commissione Elettorale prenderà costantemente visione dell’operazione che verbalizzerà.
= Art. 78
Durante tutto il processo elettorale la Commissione Elettorale, a cura del Segretario, redigerà regolare Verbale sull’apposito registro delle elezioni; sullo stesso verrà accuratamente annotato ogni qual cosa riguardante l’intera fase elettorale: data ed orario di inizio e termine votazione, i Soci che intervengono per il voto, ogni disfunzione o anomalia si dovesse verificare, etc. Tale Verbale verrà allegato al pacco delle schede elettorali che, dopo lo spoglio, verranno custodite in archivio per il periodo previsto dalle vigenti leggi in materia.
Non potrà essere ammesso al voto il Socio che risulti non essere in regola col pagamento della quota sociale a termine dell’art. 18.
= Art. 79
Nella sala delle operazioni elettorali è assolutamente vietato affiggere liste di candidati e manifesti che in qualsiasi maniera accennino alle elezioni.
= Art. 80
Le contestazioni contro gli atti e le decisioni della Commissione Elettorale debbono essere fatte direttamente alla stessa ed, ovviamente, in sua presenza. La Commissione Elettorale ha l’obbligo di trascrivere per esteso il processo verbale della contestazione sul registro delle elezioni, facendolo firmare dal contestante; in calce seguiranno le firme, per presa atto, del Presidente e del Segretario della Commissione stessa.
Su tale contestazione decide, inappellabile, il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alle votazioni stesse.
= Art. 81
Dato il carattere apolitico e aconfessionale di questa Associazione, che ha solo scopi umanitari, qualsiasi discussione e manifestazione politica e religiosa è assolutamente proibita nell’ambito dell’Associazione stessa.
Gemellaggi, manifestazioni congiunte o partecipazione ufficiali ad altre, attività in collaborazione con terzi non potranno aver mai luogo se sullo sfondo di ciò si intravede qualsiasi riferimento politico o religioso; e comunque mai se non con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
= Art. 82
Il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento, sia presso l’Associazione che presso le Istituzioni da essa dipendenti, non sarà in nessun caso ripartito fra i Soci e sarà erogato a scopo di beneficenza nell’ambito del sociale, del pubblico soccorso e dell’assistenza nel modo e nei termini che saranno deliberati dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall’art. 41 del presente Statuto.
= Art. 83
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge in materia.
Copia conforme all’originale redatto in data xx/xx/xxxx davanti al Notaio Dott. Yyyyyyyyy con i Soci Fondatori convenuti in Wwwwww.
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Ultimo aggiornamento pagina: venerdì, 28 dicembre 2007 |
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