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= Art. 1
Come disposto dall’art, 5 dello Statuto dell’Associazione di Volontariato Sociale “PROGETTO INSIEME” il presente Regolamento disciplina le attività ed i servizi svolti dai Soci Volontari ed altre figure previste all’uopo.
= Art. 2
Come previsto dagli artt. 4 e 66 dello Statuto per progettare e svolgere le varie attività associative i Volontari si organizzano liberamente in uno o più Gruppi. Ogni attività non potrà essere svolta se non preventivamente deliberata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo
= Art. 3
Come richiamato dall’art. 27 dello Statuto i Soci che desiderano essere anche Volontari devono aver compiuto 14 (quattordici) anni ed avere il consenso della patria potestà. Ai Volontari minorenni non potranno essere affidati incarichi di responsabilità diretta od indiretta nella gestione delle attività: potranno svolgere solo compiti di collaborazione con gli altri Volontari maggiorenni.
= Art. 4
Il Gruppo dei Volontari è guidato dal Coordinatore delle Attività Associative. Egli può avvalersi, come previsto dallo Statuto, dell’aiuto di uno o più collaboratori. Solo il Coordinatore ha l’esclusiva e completa responsabilità dei Volontari tutti e ne risponde personalmente in seno al Consiglio Direttivo. Il Coordinatore svolge, ovviamente, anche la funzione di tramite e collegamento tra il Consiglio Direttivo ed i Volontari, pertanto lo rappresenta nelle disposizioni e direttive emanate dallo stesso.
= Art. 5
Ogni Volontario può svolgere Servizio anche in modo saltuario nel tempo, non è previsto ne richiesto un impegno minimo temporale. Al Volontario viene richiesto l’onore nell’assunzione dell’impegno, pertanto lo stesso è chiamato al pieno rispetto degli impegni che si assume dato che l’Associazione farà affidamento proprio su questo. Qualora il Volontario, singolarmente od in gruppo, latitasse nell’adempimento del suo dovere assunto ne risponde disciplinarmente davanti al Collegio dei Probiviri come previsto all’uopo dallo Statuto associativo.
= Art. 6
In ogni momento della vita associativa così come durante una qualunque attività i Volontari devono adottare un comportamento civile nel rispetto dello Statuto, del regolamento, e del vivere civile come si conviene a chi fa parte di un’Associazione come il PROGETTO INSIEME. Sono vietate tutte quelle forme di comportamento maleducato, irrispettoso, non conforme all’etica sociale e blasfemo nei confronti di altri Soci, Volontari, Istituzioni e qualsiasi cittadino.
= Art. 7
Qualora, per lo svolgimento di molteplici attività, si rendesse necessario organizzare più Gruppi di Volontari questo sarà possibile in ogni momento a discrezione del Coordinatore, egli si avvarrà dell’aiuto di un collaboratore che diviene responsabile del Gruppo medesimo. Rimane comunque sempre e solo il Coordinatore l’unico responsabile dei Volontari.
= Art. 8
Le attività programmate e svolte possono essere suggerite o richieste direttamente dal Consiglio Direttivo o suggerite personalmente (singolarmente od in gruppo) dai Volontari. Per lo svolgimento pratico delle attività programmate rimane comunque sempre necessaria la prevista autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo
= Art. 9
Come previsto dall’art. 67 dello Statuto, di ogni attività svolta deve essere reso conto al Consiglio Direttivo e solo le attività autorizzate per iscritto dal Consiglio Direttivo stesso possono essere svolte.
= Art. 10
Nel progettare e/o programmare le attività sarà posta particolare attenzione al calcolo dell’impegno economico che questa potrebbe comportare e all’aspetto di carattere giuridico/civile in quanto si devono ben individuare le eventuali responsabilità legali che l’Associazione andrebbe ad assumersi. Tutto questo al fine di fornire al Consiglio direttivo un quadro il più completo possibile sul quale lo stesso farà le valutazioni del caso.
= Art. 11
Ogni progetto e/o programma deve chiaramente prevedere i limiti e le condizioni che eventualmente si rendesse necessario imporre per poter rendere fruibile quella determinata attività da parte dei cittadini nei quali confronti la stessa si rivolge. Tali limiti e/o condizioni devono essere tali da garantire al massimo sicurezza, legalità, serenità, rispetto, ed ogni quant’altro necessario per un normale svolgimento dell’attività stessa.
= Art. 12
Una volta redatto un completo rapporto di progetto e/o programma di attività questo sarà esaminato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile. Qualora il Consiglio necessitasse avere ulteriori dettagli, chiarimenti, approfondimenti rimanderà il tutto ai Volontari che lo hanno curato per gli aggiornamenti del caso.
= Art. 13
Una volta esaminato con esaustività il progetto e/o programma il Consiglio Direttivo autorizzerà lo svolgimento dell’attività ponendo le condizioni necessarie al caso. Una condizione sempre che costante sarà rappresentata dall’aspetto economico. Nell’atto di autorizzazione, pertanto, dovrà essere prevista la copertura finanziaria di ogni singola attività pena la non autorizzazione della stessa.
= Art. 14
I Volontari incaricati allo svolgimento pratico dell’attività autorizzata dal Consiglio potranno essere indistintamente gli stessi che l’avranno progettata od anche altri.
= Art. 15
Ogni riunione dei Volontari che studierà la progettazione di una nuova attività così come la sua eventuale preparazione pratica, dovrà essere verbalizzata su di un apposito “Registro delle Attività” a cura del Responsabile (o del Coordinatore stesso) come previsto dall’art. 69 dello Statuto. A questo stesso Registro saranno allegati tutti i documenti necessari e previsti ivi compreso il NullaOsta a procedere del Consiglio direttivo nel caso di autorizzazione all’attività progettata.
= Art. 16
Il Coordinatore delle Attività Associative può partecipare ai lavori dei Volontari con facoltà di intervenire e di esprimere pareri, all’occorrenza anche condizionanti, sempre in coerenza col mandato del Consiglio Direttivo. Il suo intervento sarà regolarmente verbalizzato.
= Art. 17
Non potranno mai essere progettate o svolte attività che comportino rischi sia nel chi le organizza sia in chi le svolge. Laddove si intravedessero margini di rischi (ad esempio durante un esercizio fisico in un corso di ginnastica od una caduta durante una passeggiata) si deve provvedere alla stipula di particolari assicurazioni o mirate o in condizioni generali magari in convenzione.
= Art. 18
La stipula di assicurazioni, convenzioni e quant’altro è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo nella persona del Presidente o del Vice Presidente.
= Art. 19
I Volontari che si impegnano a svolgere il loro servizio devono garantire l’opera affinché il programma si sviluppi serenamente e fattivamente con proficuità. Nel caso si trovino nell’impossibilità di continuare nell’impegno devono inoltrare “informativa di sospensione o congedo definitivo dal servizio” per il periodo che gli necessiti.
Il Coordinatore delle Attività Associative ne prenderà atto e gli concederà quanto richiesto informando il Consiglio Direttivo e prendendo precisi accordi col Volontario in questione per il futuro.
= Art. 20
Per ciò che non viene previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni deliberate con emanazioni di “Ordini di Servizio” da parte del Consiglio Direttivo per le particolari occasioni.
Il presente Regolamento di Attività e Servizio, approvato e licenziato con delibera consiliare del xx/xx/xxxx (espressa dal Consiglio Direttivo Provvisorio a norma dell’art. 43 dello Statuto) è valido con decorrenza immediata.
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Ultimo aggiornamento pagina: venerdì, 28 dicembre 2007 |
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