a) sulle armi

 

-         Per poter acquistare un’arma occorre la licenza di caccia. Non avendo il porto d’armi bisogna, invece, chiedere alla Questura il Nulla-Oste per l’acquisto presentando domanda in carta semplice e in duplice copia alla locale stazione di carabinieri.

-         Immediatamente dopo l’acquisto è obbligatorio presentare alla locale Stazione dei Carabinieri o al Commissariato o alla Questura la denuncia in duplice copia(una in bollo e una carta semplice) dell’arma acquistata, unendo la dichiarazione di vendita dell’armeria o del privato.

-         Va fatta immediatamente denuncia anche in caso di arma ereditata per successione, sia per le armi da fuoco che per le armi bianche(pugnali, stiletti, spade,ecc…)

-         Ciascun cacciatore può tenere in casa armi da caccia senza alcun limite, fino ad un massimo di tre armi corte, sempre dichiarandole alle Autorità, a parte quelle antiche (fabbricate prima del 1890), artistiche o rare( art. 10 – legge 110/1975); e altre sei armi per uso sportivo.

-         Cambiando residenza va prestata  una nuova denuncia all’Autorità di P.S. o al Comando dei Carabinieri competenti per territorio.

-         Si possono tenere armi per collezione, ma occorre chiedere prima la licenza alla Questura: la licenza per collezione va richiesta soltanto per armi oltre quelle che si possono rispettivamente detenere e regolarmente denunciare. La licenza di caccia è limitata ad un solo esemplare per ciascun modello del Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo istituito presso il Ministero dell’Interno.

-         Per poter spedire alla fabbriche armi da riparare occorre il Nulla-Osta, da richiedere in duplica copia ( di cui una in bollo) alla Questura,descrivendo l’arma e precisando che l’arma viaggia smontata, scarica e ben imballata.

-         Anche per l’esportazione o l’importazione di armi è necessaria l’ autorizzazione della Questura.

-         Non si possono alterare le caratteristiche meccaniche di un fucile o le sue dimensioni(ad es. accorciare le sue canne) o comunque trasformare il fucile aumentandone la potenzialità di offesa o facilitandone il porto, l’uso e l’occupazione. L’art. 3 della legge sulle armi n. 110 del 1975 punisce con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 150 a 1.000 € colui che altera l’arma nel mondo anzidetto.

-         Non si possono dare le armi da sparo né in locazione (far godere una cosa a uno, per un periodo stabilito, dietro corrispettivo), né in comodato (come sopra, ma senza corrispettivo): l’art. 22 della legge 110/1975 commina la stessa pena sia al cedente che al ricevente(reclusione da 2 a 8 anni e multa da 100 a 1.250€), raddoppiandola se le attività sopraddette risultano frequenti e abituali. Le armi per uso scenico, sportivo o di caccia si possono prestare.

-         Volendo si possono assicurare le armi presso una qualsiasi compagnia di assicurazione.

-         Si consiglia al cacciatore di portare, durante l’esercizio di caccia, una fotocopia autenticata della denuncia delle armi che usa.

 

b) sulle munizioni

 

-         Ogni tipo di munizione può essere acquistata soltanto da chi è munito di porto d’armi o nulla-osta rilasciato dalla Questura.

-         Si possono detenere in casa fino a mille cartucce cariche a pallini e un quantitativo illimitato di bossoli,borre,cartoncini,apparecchi di innesco.

-         È obbligatorio presentare in duplice copia (di cui una in bollo), all’Ufficio di P.S. o alla Stazione dei Carabinieri del Comune di residenza:

a)    la denuncia delle cartucce a palla;

b)    la denuncia degli esplosivi (non più di 5kg);

c)     la denuncia delle cartucce a pallini sopra le mille e fino a 1.500.

-         Se le cartucce –sia a palla che a pallini- superano le 1.500, per poterle detenere bisogna chiedere prima la licenza al Prefetto.

-         Non si possono detenere munizioni relative alle armi che fanno parte di una collezione per la quale si è chiesta la licenza, a meno che fra le armi della collezione non ve ne siano dello stesso calibro di quelle che il cacciatore detiene normalmente per la caccia.

 

c) sui cani

 

-         Esistono in Italia due enti cinofili: l’E.N.C.I. con sede in viale premuda, 21 – 20129 Milano; e l’U.C.I.T. con sede in via G. Cesare, 16/E – 24100 Bergamo.

-         La vaccinazione contro la rabbia è obbligatoria, ma è rimandata nelle cagne gravide a dopo il parto e l’allattamento; nei cuccioli a dopo il terzo mese di età; nei cani vaccinati contro il cimurro a dopo 15-20 giorni;

-         Volendo si può assicurare il proprio cane contro i danni che può provocare, ed anche contro incidenti o malattie che può subire.

-         Per spedire i cani per ferrovia consigliamo una comoda cassa in legno col fondo e le pareti chiuse, provvista di recipiente per l’acqua ben fissato in un angolo, un pò di paglia sul fondo, niente cibo, il coperchi a listelli distanziati di un paio di centimetri; spedire come collo celere portando tutto alla stazione almeno un’ora prima della partenza e munendosi dei relativi moduli con grande anticipo.

-         Il cacciatore ha diritto a portare con se gratuitamente il proprio cane, sui treni nei quali non vi sia vietato dai regolamenti ferroviari, durante il periodo di caccia aperta.

-         Chi entra in possesso di un cane smarrito deve farne denuncia al più vicino Comando di Carabinieri, descrivendo le caratteristiche del cane e le modalità con le quali ne è entrato in possesso: il legittimo proprietario ha diritto a riprendersi il cane entro un anno dallo smarrimento, ma deve corrispondere un adeguato compenso, per spese di mantenimento e custodia, a chi lo ha custodito e nutrito.

-         L’art. 638 del Codice Penale –a querela della persona offesa- con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 60€ chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri, prevedendo pene superiori e procedimento d’ufficio se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame.

-         L’art. 672 del Codice Penale punisce con l’arresto fino atre mesi ovvero con l’ammenda fino a 60€ chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta; e chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

-         L’art. 727 del Codice Penale punisce con l’ammenda da euro 20 a 60 chiunque incrudelisce verso animali.

-         Non si può trasportare il cane nel bagagliaio “completamente chiuso” dell’auto, ma si deve lasciare il cofano socchiuso di 5/7 cm per un sufficiente ricambio d’aria. È, ovviamente, consentito trasportare il cane all’interno dell’abitacolo dell’auto. Suggerimento di trasporto in piccole cucce in legno, forate nella parte alta dei fianchi e del retro, da sistemare sul portabagagli, avendo cura di far praticare i fori  obliquamente dal basso verso l’alto e del retro verso il davanti per evitare infiltrazioni di aria e di acqua.

 

d) rimborso tasse

 

-         Nel caso che il porto d’armi (fucile o pistola) venga negato dalle Autorità, per poter ottenere il rimborso della tassa versata occorre presentare all’intendenza Finanza della provincia:

 

a)    domanda in bollo diretta all’intendente;

b)    le due ricevute del versamento della tassa;

c)     il modello 25 rilasciato dall’ufficio postale presso il quale è stato effettuato il versamento;

d)    la dichiarazione della Questura nella quale sia scritto che il porto d’armi non è stato concesso.

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