Statuto

 

 

1 - Il Gendarme non è in nessun modo autorizzata a sfruttare i propri privilegi a scopi diversi da quelli riconosciuti in questo regolamento. E' altresì tenuta a fornire delle autorità a ekeras un’immagine quanto più tollerante e democratica possibile, pur mantenendo la capacità di mostrare fermezza e decisione quando richiesto dalle circostanze. L'abuso del ricorso all'arresto o all'espulsione è dannoso alla immagine, alla quiete pubblica e alla fama di ekeras di essere luogo di asilo e di rifugio per chiunque senta di voler appartenere alla propria comunità. La mancata osservanza di questo indirizzo può portare il Comandante alla rimozione dall'incarico per manifesta incapacità

2 - Il Gendarme non può in nessun caso discutere pubblicamente gli ordini ricevuti, potrà solo motivare privatamente il proprio dissenso, ma, qualora le proprie tesi non trovassero accoglienza, dovrà eseguire gli ordini senza alcun ulteriore indugio. Le obiezioni personali devono essere manifestate immediatamente tramite posta privata al proprio superiore diretto.

3 - Il Gendarme è tenuta ad eseguire con solerzia gli ordini eventualmente ricevuti da un proprio superiore, da una delle autorità citate all'art.4 . La violazione della presente norma comporta la messa in stato di accusa per il reato di ammutinamento e la sospensione immediata dallo stipendio e dalle funzioni fino alla sentenza relativa che può comportare la radiazione dal Corpo

4 - Gli ordini principali di coordinamento e attività del corpo vengono dati dal Comandante. Ad ogni modo, ogni Gendarme deve ubbidienza assoluta al Reggente.Il Gendarme infatti deve obbedire ad ogni ordine da queste autorità ricevuto come spiegato nell'art. 3.

5 - Nei casi particolarmente gravi nei quali siano espressamente violate le leggi di ekeras e nei quali il colpevole persista nei suoi reati o atti di vandalismo, di violazione della quiete pubblica e privata, di frode o altri, Il Gendarme deve rivolgersi al suo diretto superiore. Nel caso il suo diretto superiore non possa intervenire dovrà rivolgersi a sua volta al Comandante .

6 - Nei casi espressi nell'art.5, in presenza di un superiore, di una delle autorità citate all'art.4, il Cadetto potrà arrestare solo dopo aver esposto l'accusa e aver ottenuto la relativa autorizzazione. La mancata osservanza di questa norma comporta a seconda dei casi la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni per un periodo da 7 a 15 gg., e nel caso di recidiva può costituire materia di radiazione dal Corpo

7 - Il Gendarme ha il dovere di punire un residente denunciato come espresso nell'art. 4 del Codice d'Onore dei Gendarmi. Tuttavia nel caso in cui la guardia ritenga inutili le indagini sulla persona denunciata ha il diritto e il dovere di punirla. Nel caso in cui una denuncia venisse mossa per ripicca personale e non per un valido motivo, colui che ha espresso la falsa denuncia contro l'altro residente sarà punito secondo l'art.8 del codice civile e l'altro residente, che era stato punito secondo la falsa denuncia, risarcito con una somma di monete d'oro variabile come indicato nell'art.6 del codice civile.