PROGETTO DI LEGGE - N. 183

Proposto dall'On. Valerio Calzolaio (Sin.Dem.-Ulivo)

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.


        1. Le associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono adibire agenti giurati, dipendenti o volontari, purché in possesso dei requisiti richiesti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, alla vigilanza sul rispetto delle leggi o norme poste a tutela della fauna selvatica e della pesca, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché in riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 della legge 1^ marzo 1975, n. 47, e all'articolo 727 del codice penale.
        2. Gli agenti di cui al comma 1, nell'espletamento del loro servizio, svolgono altresì vigilanza del rispetto di leggi e norme regionali o comunali di tutela del patrimonio ambientale nelle sue componenti fauna, flora ed ambiente.

Art. 2.


        1. Gli agenti di cui all'articolo 1 procedono all'accertamento delle infrazioni di legge secondo quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le funzioni e gli obblighi di polizia giudiziaria.
        2. I limiti territoriali di competenza degli agenti sono quelli di applicazione delle norme richiamate.
        3. L'associazione che propone la nomina dei volontari dispone idonei corsi di formazione con aggiornamento annuale.
        4. Gli agenti nominati dall'autorità competente devono prestare giuramento e durano in servizio fino alle dimissioni o alla revoca della nomina da parte dell'associazione proponente che deve darne comunicazione, con allegato il decreto di nomina, entro trenta giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla autorità competente per territorio.
        5. Gli agenti in attività di servizio devono esibire il tesserino di riconoscimento recante, oltre alla qualifica e alla denominazione dell'associazione di appartenenza, la foto del titolare, la sua data di nascita, il cognome e il nome e il numero di matricola attribuitogli dall'associazione.
        6. Il regolamento di servizio ed ogni sua variazione sono approvati dalla associazione e sono comunicati all'autorità competente per territorio, trenta giorni prima della loro adozione.

Art. 3.

Per ogni anno solare, le associazioni stilano un rapporto che deve essere inviato, entro il mese di marzo successivo, all'autorità che ha provveduto alla nomina degli agenti, alla regione e al Ministero dell'ambiente, in cui sono indicati il numero degli agenti che hanno prestato servizio, il numero complessivo dei servizi svolti e quanti verbali di accertamento sono stati elevati in totale e suddivisi in base alla legge applicata.

 

 

LEGISLAZIONE

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