PROGETTO DI LEGGE - N. 822

On. Alberto Acierno ( Forza Italia )

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.


        1. E' istituito il Corpo nazionale volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali, di seguito denominato "Corpo".
        2. Il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente, dal quale è coordinato ed al quale risponde di tutti gli atti amministrativi riguardanti il servizio.
        3. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo, nominati dal Ministro dell'ambiente, svolgono funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dopo aver prestato giuramento presso l'autorità giudiziaria del distretto di appartenenza.
        4. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono muniti di tessera di riconoscimento di colore diverso, rilasciata dal Ministero dell'ambiente su istanza degli organi di cui all'articolo 2.
        5. I volontari sono dotati di apposito distintivo di riconoscimento e paletta ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 24 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante la seguente denominazione: "Ministero dell'ambiente - Polizia ambientale e zoofila".

Art. 2.


        1. Il Corpo è costituito esclusivamente da personale segnalato, per gli ufficiali e per gli agenti, da organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, presenti in tutto il territorio della Repubblica, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 12 del codice civile e che abbiano ottenuto dalle competenti autorità l'autorizzazione ad indossare uniformi di foggia omogenea in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 230 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
        2. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo sono dotati di armamento di ordinanza in analogia a quanto previsto per quelli del Corpo forestale dello Stato.
        3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 devono operare nel settore della salvaguardia dell'ambiente e della protezione degli animali.
        4. Le finalità di cui al comma 3 devono essere dichiarate nell'atto costitutivo e nello statuto.

Art. 3.


        1. Gli ufficiali e gli agenti del Corpo svolgono opera di prevenzione e repressione in materia di:

                a) tutela del paesaggio;

                b) tutela dell'ambiente urbano;

                c) tutela dell'ambiente boschivo e rurale;

                d) salvaguardia e protezione degli animali;

                e) salvaguardia dei beni artistici e storici;

                f) sorveglianza sull'esercizio venatorio e sulla pesca nelle acque interne;

                g) osservanza delle normative sull'inquinamento atmosferico, idrologico e pedologico.

        2. Il Corpo vigila in particolare, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato, sulla difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 4.


        1. Le organizzazioni di volontariato proponenti hanno l'obbligo, prima di presentare l'elenco dei volontari da nominare, di fornire a questi una adeguata preparazione tecnica e giuridica, organizzando appositi corsi di formazione e di aggiornamento con durata e cadenza annuale.
        2. Ai fini di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato di cui al medesimo comma richiedono il concorso delle regioni e delle prefetture, le quali forniscono i supporti richiesti. Tali organi contribuiscono alla stesura dei programmi di formazione.

Art. 5.


        1. Le direzioni nazionali delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 forniscono i nominativi al Ministero dell'ambiente, corredati da appositi curricula individuali.
        2. I responsabili degli organi territoriali, regionali e provinciali, delle organizzazioni di volontariato rispondono dell'operato dei propri ufficiali ed agenti.

Art. 6.


        1. I responsabili degli organi territoriali, regionali e provinciali, delle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge, ai fini di organizzare servizi in aree ricadenti in foreste demaniali, in parchi e riserve naturali, raggiungono le necessarie intese con il Corpo forestale dello Stato, con gli enti parco e con gli enti gestori.

Art. 7.


        1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del servizio provvede il Ministero dell'ambiente attraverso rimborsi spese forfetari, predisposti sulla base di programmi preventivi presentati dalle direzioni nazionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge.
        2. Le spese di formazione e di aggiornamento per gli addetti al servizio di vigilanza sono a carico delle organizzazioni di volontariato.
        3. Gli enti locali e le prefetture, ciascuno per le proprie competenze, forniscono sostegno logistico, di docenza e bibliografico.

Art. 8.

  1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

LEGISLAZIONE

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