PROGETTO DI LEGGE - N. 5724

Proposta da: On. Valter Bielli (Dem.Sin.-Ulivo)

Cofirmatari:
On. Adriano Vignali (Dem.Sin.-Ulivo);
On. Angelo Altea (Dem.Sin.-Ulivo);
On. Gianfranco Nappi (Dem.Sin.-Ulivo);
On. Roberto Sciacca (Dem.Sin.-Ulivo

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed oggetto).


        1. In esecuzione ed applicazione dei princìpi e delle norme vigenti, la conservazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento e da ogni altra forma di degrado è di preminente interesse della collettività nazionale.
        2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e allo scopo di incrementare e di migliorare la tutela dell'ambiente, in rapporto di coordinamento organico con i servizi già esistenti, possono istituire, ove non vi abbiano già provveduto, un Servizio di vigilanza ecologica volontaria.
        3. I cittadini possono partecipare al perseguimento dell'interesse di cui ai commi 1 e 2 in forma solidaristica attraverso organizzazioni di volontariato operanti per la vigilanza sul patrimonio naturale e sull'ambiente.
        4. La presente legge disciplina il Servizio Ecologico Volontario, l'integrazione delle attività delle organizzazioni di volontariato di cui al comma 3 nel quadro delle pubbliche funzioni e stabilisce princìpi e norme fondamentali per la cooperazione fra Stato, regioni ed enti locali in materia.
        5. In attuazione del principio di cooperazione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi ed alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima, e formulano direttive riguardanti la materia, al fine di ottimizzare il Servizio Ecologico Volontario e di uniformare il comportamento delle Guardie Ecologiche Volontarie nell'intero territorio regionale.

Art. 2.

(Competenze istituzionali).


        1. I compiti di indirizzo e di coordinamento dello Stato sono esercitati nella materia disciplinata dalla presente legge dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati.
        2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite e sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
        3. Le province, nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in esecuzione ed attuazione delle leggi regionali e delle deleghe ad esse conferite dalle regioni, vigilano sull'attività dei raggruppamenti provinciali di Guardie Ecologiche Volontarie, nel rispetto della loro autonomia.
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle funzioni e delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie nelle funzioni e nella attività di comuni, comunità montane, enti parco e Corpo forestale dello Stato.
        5. Le regioni e le province mettono a disposizione dei raggruppamenti provinciali di cui al comma 3 locali, mezzi ed attrezzature da destinare all'espletamento del servizio e tra questi apposite frequenze radio, nonché idonei apparati di radiocomunicazione che consentano il collegamento tra le Guardie Ecologiche Volontarie e delle Guardie Ecologiche Volontarie con altri servizi istituzionali addetti alla vigilanza ecologica, sull'intero territorio provinciale.

Art. 3.

(Competenze delle Guardie Ecologiche Volontarie).


        1. Le Guardie Ecologiche Volontarie concorrono con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente; accertano, nei limiti dell'incarico, violazioni, comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ad articoli di leggi ed a regolamenti in materia di salvaguardia del patrimonio naturale e dell'ambiente quali inquinamento idrico, smaltimento dei rifiuti, tutela della flora, dei prodotti del bosco e del sottobosco, protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca, tutela del patrimonio naturale e paesistico, provvedimenti istitutivi di parchi e riserve naturali, compresi gli strumenti di pianificazione e attuazione; prescrizioni di polizia forestale e norme di prevenzione degli incendi boschivi; controllo delle escavazioni di materiali litoidi. In tali casi le Guardie Ecologiche Volontarie provvedono alla stesura di un verbale di accertata violazione, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore.
        2. Le Guardie Ecologiche Volontarie promuovono l'informazione e l'educazione del pubblico sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla; collaborano con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico nell'ambito delle competenze della Protezione civile; possono supportare le autorità competenti nella raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale; concorrono alla diffusione della conoscenza ecologica ed al rispetto dei valori ambientali attraverso programmi di educazione ambientale finalizzati nel territorio e nelle scuole.
        3. Il Servizio Ecologico Volontario è organizzato dai soggetti indicati dalle leggi regionali secondo le norme ed i princìpi stabiliti dalla presente legge ed è svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie. Il Servizio è disciplinato dalle leggi vigenti ed è svolto secondo direttive emanate dalle regioni.

Art. 4.

(Organizzazione dell'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie).


        1. La provincia e gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente provvedono, in accordo con il raggruppamento provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie, a:

                a) redigere programmi per l'organizzazione del servizio nei diversi ambiti territoriali di loro competenza, indicando le strutture, le risorse disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di svolgimento del servizio, nonché le forme di verbalizzazione e di trasmissione di atti e dati;

                b) mettere a disposizione delle Guardie Ecologiche Volontarie i mezzi e le attrezzature necessari per l'espletamento del servizio e la realizzazione dei programmi di cui alla lettera a);

                c) promuovere ed organizzare, con il concorso del raggruppamento provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie, il reclutamento, la formazione, la selezione e l'aggiornamento delle Guardie Ecologiche Volontarie;

                d) stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento del servizio e per la definizione delle relative responsabilità;

                e) garantire la copertura assicurativa per i rischi derivanti alle Guardie Ecologiche Volontarie ed ai terzi nello svolgimento del servizio;

                f) assicurare il trasferimento alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate nello svolgimento del servizio, nonché trasmettere tempestivamente all'autorità competente i verbali di accertamento sottoscritti dalle Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi dell'articolo 6, comma 9, lettera f), garantendo altresì la tempestiva comunicazione degli esiti dei citati procedimenti al raggruppamento provinciale.

Art. 5.

(Raggruppamenti provinciali di Guardie Ecologiche Volontarie).


        1. Le Guardie Ecologiche Volontarie si organizzano in raggruppamento provinciale, dotato di proprio statuto e di regolamento di servizio.
        2. Il raggruppamento provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie è disciplinato ed organizzato ai sensi delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di attuazione e svolge, inoltre, la sua attività sulla base di convenzioni, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7 della citata legge.
        3. Il raggruppamento provinciale costituisce il tramite unico mediante il quale le province e gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le Guardie Ecologiche Volontarie.
        4. Il raggruppamento provinciale organizza il servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie tenendo conto delle eventuali convenzioni con la provincia e con gli enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia.

Art. 6.

(Guardia ecologica volontaria).


        1. La Guardia ecologica volontaria è incaricata di svolgere il servizio previsto all'articolo 3, comma 1, nell'ambito dei raggruppamenti provinciali.
        2. Il servizio di cui al comma 1 è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese e non dà luogo in alcun caso alla costituzione di rapporto di lavoro.
        3. La Guardia ecologica volontaria deve possedere i requisiti tecnici e morali che la rendono idonea al servizio, ed in particolare:

                a) godimento dei diritti civili e politici;
                b) non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stata sottoposta a misure di prevenzione;

                c) non aver subìto condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa in materia di salvaguardia ambientale e naturalistica;

                d) non aver subìto gravi sanzioni amministrative a seguito di violazioni di leggi in materia ambientale.

        4. Il volontario che intende diventare Guardia ecologica volontaria deve:

                a) aderire al raggruppamento provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie come aspirante;

                b) frequentare il corso di formazione teorica;

                c) effettuare il periodo di addestramento pratico;

                d) superare l'esame finale teorico-pratico ed ottenere il brevetto di idoneità.

        5. I corsi di formazione possono essere organizzati dalla regione, dalle province e dal raggruppamento provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie.
        6. Le regioni, conformemente ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento dello Stato, direttamente con delega alle province, nominano la commissione esaminatrice, stabiliscono la durata e il contenuto del corso e del periodo di addestramento nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.
        7. Al termine dei corsi di formazione, in caso di risultato positivo dell'esame finale, il candidato assume la qualifica di Guardia ecologica volontaria tramite incarico nominativo, conferitogli dal presidente della giunta regionale, o, per delega, del presidente della provincia, nel quale devono essere indicati:

                a) i compiti oggetto dell'incarico;

                b) le leggi e le altre norme di cui ha il potere di accertare la violazione;

                c) l'ambito territoriale di svolgimento del servizio;
                d) il raggruppamento provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie di appartenenza.

        8. La nomina della Guardia ecologica volontaria deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede il raggruppamento provinciale di appartenenza, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
        9. La Guardia ecologica volontaria:

                a) deve prestare giuramento davanti al pretore ai sensi dell'articolo 250 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

                b) è pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 357 del codice penale e titolare dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

                c) può assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;

                d) può procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa;

                e) deve essere munita di apposita tessera di identificazione, di un segno visibile di riconoscimento e non deve essere armata;

                f) è tenuta a redigere il verbale di accertamento per ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate nell'atto di nomina ed a trasmetterlo immediatamente nelle forme stabilite in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f); l'accertamento è svolto dalla Guardia ecologica volontaria nel rispetto dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

                g) deve frequentare i corsi di aggiornamento e sottoporsi a prove di idoneità secondo i programmi periodici stabiliti dalla regione.
        10. E' istituito, presso le regioni, l'albo generale delle Guardie Ecologiche Volontarie abilitate.
        11. L'incarico di Guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi, con provvedimento del raggruppamento provinciale di appartenenza, in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente comunicato alla provincia ed agli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente con cui il raggruppamento intrattiene rapporti di collaborazione.
        12. L'incarico di Guardia ecologica volontaria è revocato dalla provincia sentito il raggruppamento provinciale di appartenenza solo nei seguenti casi:

                a) irregolarità particolarmente gravi ovvero reiterate dopo il provvedimento di sospensione;

                b) accertata permanente inattività;

                c) perdita dei requisiti tecnici o morali di idoneità al servizio.

        13. Il provvedimento di revoca è notificato dalla provincia alla regione per la cancellazione del nominativo dell'albo regionale delle Guardie Ecologiche Volontarie abilitate ed alla prefettura per il ritiro del decreto prefettizio di guardia giurata.

Art. 7.

(Norme finanziarie).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio dello Stato.

 

LEGISLAZIONE

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