PROGETTO DI LEGGE - N. 5009

Proposta da: On. Sauro Turroni (Misto, verdi-l'Ulivo).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed oggetto).


        1. La conservazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento e da ogni altra forma di degrado sono interessi della collettività nazionale.
        2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e allo scopo di incrementare e migliorare la tutela dell'ambiente, in rapporto di coordinamento organico con i servizi già esistenti, possono istituire, ove non vi abbiano già provveduto, un servizio di vigilanza ecologica volontaria.
        3. I cittadini possono partecipare al perseguimento dell'interesse di cui al comma 1 in forma solidaristica attraverso organizzazioni di volontariato operanti per la vigilanza sul patrimonio naturale e sull'ambiente.
        4. La presente legge disciplina il servizio ecologico volontario, l'integrazione delle attività delle organizzazioni di volontariato di cui al comma 3 nel quadro delle pubbliche funzioni e stabilisce princìpi e norme fondamentali per la cooperazione di Stato, regioni ed enti locali in tale materia.
        5. Restano fermi, in quanto compatibili, i princìpi e le disposizioni contenuti nelle seguenti norme:

                a) regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni;

                b) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
                c) testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni;

                d) legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni;

                e) legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

                f) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

                g) legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;

                h) legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
                i) legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

                l) legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni;

                m) legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

                n) legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni;

                o) legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

                p) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

        6. In attuazione del principio di cooperazione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi ed alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e formulano direttive riguardanti la materia, al fine di ottimizzare il servizio ecologico volontario e di uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie nell'intero territorio regionale.

Art. 2.

(Competenze istituzionali).


        1. I compiti di indirizzo e coordinamento dello Stato sono esercitati nella materia oggetto della presente legge dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati.
        2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite, e sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'apporto e sostengono il funzionamento e l'integrazione delle organizzazioni di volontariato operanti nel rispettivo territorio ai fini della vigilanza sul patrimonio naturale e sull'ambiente e costituenti i coordinamenti delle guardie ecologiche volontarie.
        4. Al fine di cui al comma 3 i soggetti di cui al medesimo comma possono avvalersi degli enti locali e di altre istituzioni regionali. In ogni caso le regioni tengono conto degli interessi rappresentati dalle province attraverso opportune forme di partecipazione e di consultazione.
        5. Le province nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in esecuzione ed attuazione delle leggi regionali e delle deleghe ad esse conferite dalle regioni vigilano sull'attività dei coordinamenti delle guardie ecologiche volontarie, nel rispetto della loro autonomia.
        6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle funzioni e delle attività delle guardie ecologiche volontarie nelle funzioni e nelle attività di comuni, comunità montane, enti parco e Corpo forestale dello Stato.
        7. Le regioni e le province mettono a disposizione dei coordinamenti delle guardie ecologiche volontarie locali, mezzi ed attrezzature da destinare all'espletamento del servizio e tra questi apposite frequenze radio in banda VHF nonché idonei apparati di radiocomunicazione che consentano la comunicazione tra le guardie ecologiche volontarie sull'intero territorio provinciale.

Art. 3.

(Servizio ecologico volontario).

  1. Il servizio ecologico volontario di cui all'articolo 1, comma 4, si esplica tramite:

                    a) l'informazione del pubblico sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

                    b) la vigilanza sui fattori ecologici, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato al fine di prevenire ed eventualmente accertare fatti e comportamenti dannosi o pericolosi nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge;

                    c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico nell'ambito della protezione civile;

                    d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;

                    e) la diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali attraverso programmi di educazione ambientale realizzati sia sul territorio che nelle scuole.

            2. Il servizio ecologico volontario è organizzato dai soggetti indicati dalle leggi regionali secondo le norme ed i princìpi stabiliti dalla presente legge ed è svolto dalle guardie ecologiche volontarie.
            3. Il servizio ecologico volontario è disciplinato dalle leggi vigenti in materia ed è svolto ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni.

Art. 4.

(Organizzazione dell'attività delle guardie ecologiche volontarie).


        1. La provincia e gli enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente provvedono, in accordo con il coordinamento provinciale delle guardie ecologiche volontarie a:

                a) redigere programmi per l'organizzazione del servizio ecologico volontario nei diversi ambiti territoriali di loro competenza, indicando le strutture, le risorse disponibili, i tempi, i modi ed i livelli minimi di svolgimento del servizio, nonché le forme di verbalizzazione e di trasmissione di atti e dati;

                b) mettere a disposizione delle guardie ecologiche volontarie i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio e la realizzazione dei programmi di cui alla lettera a);

                c) promuovere ed organizzare, con il concorso del coordinamento, il reclutamento, la formazione, la selezione e l'aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie;

                d) stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento del servizio e per la definizione delle relative responsabilità;

                e) garantire la copertura assicurativa per la copertura dei rischi derivanti alle guardie ecologiche volontarie ed ai terzi dallo svolgimento del servizio;

                f) assicurare il trasferimento alle autorità competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate nello svolgimento del servizio, nonché trasmettere tempestivamente all'autorità competente i verbali di accertamento sottoscritti dalle guardie ecologiche volontarie ai sensi dell'articolo 6, comma 9, garantendo altresì la tempestiva comunicazione degli esiti dei citati procedimenti al coordinamento provinciale di cui all'articolo 5.

        2. E' assicurata la partecipazione al servizio ecologico volontario delle associazioni di protezione ambientale, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 5.

(Coordinamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie).


        1. Le guardie ecologiche volontarie si organizzano in coordinamento provinciale, dotato di proprio statuto e di regolamento di servizio.
        2. Il coordinamento provinciale delle guardie ecologiche volontarie è disciplinato ed organizzato secondo le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e delle leggi

regionali di attuazione, e svolge la sua attività sulla base di convenzioni, in conformità all'articolo 7 della medesima legge n. 266 del 1991.
        3. Il coordinamento provinciale costituisce il tramite unico mediante il quale le province e gli enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie.
        4. Il coordinamento provinciale organizza il servizio delle guardie ecologiche volontarie tenendo conto delle eventuali convenzioni stipulate con la provincia e con gli enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia.

Art. 6.

(Guardia ecologica volontaria).


        1. La guardia ecologica volontaria è incaricata di svolgere il servizio previsto all'articolo 3, comma 1, nell'ambito dei coordinamenti di cui all'articolo 5. In particolare le guardie ecologiche volontarie accertano, nei limiti dell'incarico, le violazioni, comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente compresi i provvedimenti istitutivi di parchi e riserve ed i relativi strumenti di pianificazione ed attuazione.
        2. Il servizio ecologico volontario è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese, e non dà luogo in alcun caso alla costituzione di rapporto di lavoro.
        3. La guardia ecologica volontaria deve possedere i requisiti tecnici e morali che la rendono idonea al servizio, ovvero:

                a) godimento dei diritti civili e politici;

                b) non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

                c) non aver subìto condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica;

                d) non avere subìto gravi sanzioni amministrative a seguito di violazione di leggi in materia ambientale.

        4. Il volontario che intenda diventare guardia ecologica volontaria deve:

                a) aderire al coordinamento provinciale delle guardie ecologiche volontarie come aspirante;

                b) frequentare il corso di formazione teorica;

                c) effettuare il periodo di addestramento pratico;

                d) superare l'esame finale teorico-pratico ed ottenere il brevetto di idoneità.

        5. I corsi di formazione di cui al comma 4, lettera b), possono essere organizzati dalla regione, dalle province e dal coordinamento provinciale delle guardie ecologiche volontarie.
        6. Le regioni, conformemente ad appositi atti di indirizzo e di coordinamento dello Stato, direttamente o con delega alle province, nominano la commissione esaminatrice, stabiliscono la durata e il contenuto del corso e del periodo di addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale per l'ottenimento del brevetto.
        7. Al termine dei corsi di formazione di cui ai commi 4, lettera b), e 5, considerati i risultati dell'esame finale, il candidato assume la qualifica di guardia ecologica volontaria tramite incarico nominativo, conferitogli dal presidente della giunta regionale o, per delega, dal presidente della provincia, nel quale devono essere indicati:

                a) i compiti oggetto dell'incarico;

                b) le leggi e le altre norme, di cui ha il potere di accertare la violazione;

                c) l'ambito territoriale di svolgimento del servizio;

                d) il coordinamento provinciale delle guardie ecologiche volontarie di appartenenza.

        8. La nomina della guardia ecologica volontaria deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede il coordinamento di appartenenza ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La guardia ecologica volontaria deve prestare giuramento davanti al pretore ai sensi dell'articolo 250 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La guardia ecologica volontaria è pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 357 del codice penale e titolare dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La guardia ecologica volontaria può assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Può altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. Durante il servizio la guardia ecologica volontaria riveste la qualifica di pubblico ufficiale, deve essere munita di apposita tessera di identificazione, di un segno visibile di riconoscimento e non deve essere armata.
        9. La guardia ecologica volontaria è tenuta a redigere il verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate nell'atto di nomina, trasmettendolo immediatamente nelle forme stabilite in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f). L'accertamento è svolto dalla guardia ecologica volontaria nel rispetto dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
        10. E' istituito, presso le regioni, l'albo regionale delle guardie ecologiche volontarie abilitate.
        11. La guardia ecologica volontaria deve frequentare i corsi di aggiornamento e sottoporsi a prove di idoneità secondo i programmi periodici stabiliti dalla regione.
        12. L'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi, con provvedimento del coordinamento provinciale delle guardie ecologiche volontarie di appartenenza, in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente comunicato dal coordinamento alla provincia ed agli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente con cui il coordinamento intrattiene rapporti di collaborazione.
        13. L'incarico di guardia ecologica volontaria è revocato dalla provincia, sentito il coordinamento provinciale delle guardie ecologiche volontarie di appartenenza, solo nei seguenti casi:

                a) irregolarità particolarmente gravi ovvero reiterate dopo il provvedimento di sospensione;

                b) accertata persistente inattività;

                c) perdita dei requisiti tecnici o morali di idoneità al servizio.

        14. Il provvedimento di revoca di cui al comma 13 è notificato dalla provincia alla regione per la cancellazione del nominativo dall'albo regionale delle guardie ecologiche volontarie abilitate ed alla prefettura per il ritiro del decreto prefettizio di nomina

LEGISLAZIONE

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