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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

 

Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre

 

Foresta Lino


Legislazione del Parco Nazionale Cinque Terre

 

Piano del parco delle Cinque terre

 

Il Piano del Parco Nazionale delle Cinque Terre, adottato con delibera dalla Regione Liguria n.488 del 24 Maggio 2002, contiene le finalità e gli obiettivi dell'Ente, la relativa cartografia tematica del territorio, le sue zonizzazioni, suddivise per ciascun comune, insieme alla disciplina di comportamento ed alle norme correlate.

 

 

http://www.cinqueterre.net/pianodelparco/norme.htm

 



D.P.R. 6 ottobre 1999 (1).
Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre.



(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1999, n. 295.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, della medesima legge che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare, l'art. 1 della medesima legge che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della stessa;
Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione a decorrere dall'anno1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Parco Nazionale delle Cinque Terre sentita la regione e previa consultazione delle province e dei comuni interessati;
Visti gli articoli 6, 8 e 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Cinque Terre» ed in particolare, l'art. 5 che dispone l'affidamento della gestione della stessa all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, non appena costituito;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998 di istituzione della Commissione di riserva dell'area naturale marina protetta denominata «Cinque Terre»;
Vista la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 22, che ha istituito il Parco regionale delle Cinque Terre il cui territorio coincide in parte con l'istituendo Parco nazionale delle Cinque Terre;
Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4,  lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la conferenza unificata;
Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che «la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni»;
Visto l'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la gestione delle aree protette marine sia affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, sentite la regione e gli enti locali territorialmente interessati;
Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione II del 14 aprile 1999 in merito al quesito posto dal Ministero dell'ambiente concernente l'affidamento della gestione delle aree protette marine istituite in acque confinanti con aree protette terrestri;
Considerato che le Cinque Terre sono comprese tra i siti italiani inseriti, in occasione della sessione del Comitato per il patrimonio mondiale svoltasi a Napoli nel dicembre del 1997, nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184, di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972;
Considerato che l'unicitŕ delle caratteristiche naturali, paesistiche e storico-culturali del territorio compreso tra Monterosso al Mare e Riomaggiore costituisce testimonianza storica dell'originaria identità insediativa delle «Cinque Terre» determinata dai cinque antichi borghi marini di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore;
Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione natura, e dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui agli articoli 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, così come riportato nella relazione tecnica, ha consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati; Sentiti gli enti locali interessati: provincia di La Spezia, comuni di La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, comunità montana Spezzina anche in relazione all'affidamento della gestione della adiacente area protetta marina delle Cinque Terre ai sensi del citato art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente del 22 aprile 1999, protocollo n. SCN/DG/99/7218, di trasmissione alla regione Liguria dello schema di decreto di istituzione del Parco nazionale in oggetto e della relativa cartografia, per l'espressione dell'intesa sull'istituzione di tale Parco, in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Vista la nota dell'assessore all'agricoltura, parchi, zone montane, caccia e pesca della regione Liguria del 3 maggio 1999, protocollo n. 217/SP/99, con cui si chiede, per poter rilasciare l'intesa richiesta, una integrazione al testo del decreto consistente nell'inserimento della norma transitoria riguardante l'insediamento degli organi direttivi dell'ente parco dopo l'entrata in vigore delle legge regionale di riordino dell'attuale Parco regionale delle Cinque Terre e comunque non oltre il 31 ottobre 1999; Vista la nota del Ministero dell'ambiente, protocollo n. SCN/1D/99/9462 del 26 maggio 1999, indirizzata alla regione Liguria, con la quale si accoglie la richiesta di inserimento nel testo del decreto della suddetta norma transitoria;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 17 giugno 1999, protocollo n. SCN/99/1D/11152, con la quale si trasmette alla Conferenza unificata il testo del decreto e la relativa cartografia per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del consiglio regionale 41 del 15 giugno 1999, con la quale è stato formalmente espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'assenso della regione Liguria all'intesa con lo Stato per l'istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre;
Vista la successiva nota della regione Liguria del 30 giugno 1999 protocollo n. 78252/919 a firma dell'assessore all'agricoltura, parchi, zone montane, caccia e pesca con cui, ad integrazione di quanto comunicato con la precedente nota del 29 giugno 1999 protocollo n. 3558 di trasmissione dell'intesa, si chiede di rendere possibile l'accesso alle frazioni di Schiara e Tramonti con veicoli a motore attraverso la strada carrabile passante per la zona 1 del comune di La Spezia e sovrastante le suddette frazioni;
Visto il parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica riguardante
l'istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre, espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 135/C.U. del 1° luglio 1999, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, protocollo n. 3558/98/A.3.5.36 dell'8 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

1. 1. è istituito il Parco nazionale delle Cinque Terre.
2. è istituito l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
3. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 e 1:10.000 allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme  presso la regione Liguria e la sede dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre. Nel territorio del Parco sono compresi anche gli affioramenti rocciosi antistanti la costa interessata dal Parco, entro una fascia di cinquecento metri dalla costa stessa.
5. Per il rilevante valore paesaggistico, agricolo e storico culturale č individuato nel territorio del Parco «l'ambito territoriale delle Cinque Terre» come delimitato nella cartografia ufficiale di cui al comma 4.
6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto del quale costituisce parte  integrante.
7. La pianta organica dell'Ente Parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure cui all'art. 6 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre dalla data di insediamento del consiglio direttivo viene affidata la gestione dell'area naturale marina protetta «Cinque Terre» ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale di istituzione di tale area marina protetta.
9. L'Ente parco si avvarrà, per quanto concerne le problematiche riguardanti l'area naturale marina protetta denominata «Cinque Terre», della commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998, che, alla data dell'insediamento del consiglio direttivo, si intende insediata presso l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre ed è presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente, sentita la regione che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
10. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco formula, entro 180 giorni dal suo insediamento, la proposta di regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 12 dicembre 1997, e di organizzazione dell'area naturale marina protetta omonima e su tale proposta la commissione di riserva sopra citata  il proprio parere. Il regolamento sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. 1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre:
a) il presidente;
b) il consiglio Direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco delle Cinque Terre individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. L'insediamento degli organi direttivi dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre avverrà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'attuale Parco naturale regionale delle  Cinque Terre e comunque non oltre il 31 ottobre 1999.

3. 1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
 

4. 1. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A.

5. 1. Al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola ed il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 7, comma 1, e art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la creazione di nuova occupazione, le risorse finanziarie la cui attribuzione non  vincolata per legge, poste a disposizione del Parco da parte dello Stato, della regione, di altri enti pubblici ed organismi anche privati nazionali ed internazionali, saranno in linea di massima e salvo motivate eccezioni utilizzate nell'ambito territoriale individuato al comma 5 dell'art. 1. Sempre ai medesimi fini le nuove risorse e disponibilità di  lavoro ed occupazione saranno, ove possibile, attivate nell'ambito territoriale individuato al comma 6  dell'art. 1.

6. 1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente Parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 6)

Disciplina di tutela del parco nazionale delle cinque terre

Articolo 1
Zonizzazione interna.

1. L'area del Parco nazionale delle Cinque Terre, così come delimitata nella cartografia allegata al presente decreto, è suddivisa nelle seguenti zone:
zona 1, - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
zona 2, - di interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione;
zona 3, - di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione.

Articolo 2
Tutela e promozione.

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, 0 di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) la tutela del paesaggio;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché, di attività ricreative compatibili;
e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
f) la conservazione, restauro e valorizzazione del «paesaggio storico agrario delle Cinque Terre» e dei centri e nuclei abitati localizzati all'interno dell'ambito di cui all'articolo 1 comma 6 del presente decreto.
g) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili.

Articolo 3
Divieti generali.

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, fuori dai centri edificati così come individuati nella cartografia allegata, le seguenti attività:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco, salvo gli eventuali  abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente Parco ai sensi  dell'articolo 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, del bosco e della macchia mediterranea fatte  salve le esigenze connesse con il mantenimento delle attività agricole tradizionali e, previa autorizzazione dell'Ente Parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripristino delle suddette formazioni vegetali con l'impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità, gli interventi strettamente necessari a garantire la conservazione del patrimonio archeologico, storico ed architettonico e di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio. Sono consentiti il pascolo e la raccolta dei prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle normative locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco;
e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché, l'asportazione di minerali;
f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera g) della legge n. 157/1992;
g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;
h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente Parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'articolo 1;
i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitàe fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché,  realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali delle delimitazioni temporanee a protezione delle  attività zootecniche;
m) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti e vincoli risultanti dalla disciplina dell'area naturale marina protetta omonima di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente 12 dicembre 1997, non incompatibili  con le previsioni del presente decreto.

Articolo 4
Divieti in zona 1.

1. Nelle aree di zona 1 l'ambiente naturale č conservato nella sua integrità. Pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti:
a) l'accesso con veicoli a motore fatti salvi il transito per l'eventuale attività di sorveglianza e di
soccorso nonché, il transito sulla strada carrabile nel territorio del Comune di La Spezia, che attraversa la zona 1 sovrastante le frazioni di Schiara e Tramonti ed č l'unico accesso alle suddette frazioni;
b) l'accesso a piedi al di fuori dei percorsi segnalati;
c) l'attracco dei natanti fatta eccezione per la eventuale attività di sorveglianza e di soccorso;
d) l'uso dei fitofarmaci;
e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità;
f) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione di quelli esistenti;
g) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco;
h) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
i) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad, eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi;
l) la modifica del regime delle acque salvo gli interventi che l'Ente Parco riterrà necessari per il
contenimento dei fenomeni erosivi.


Articolo 5
Divieti in zona 2.

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente articolo 1 vigono oltre ai divieti generali di cui all'articolo 3 i seguenti divieti:
a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio per le attività agro-silvo-pastorali
tradizionali e la realizzazione di nuove opere di mobilità ad eccezione degli impianti di monorotaia  necessari allo svolgimento delle attività agricole, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
b) la realizzazione di nuovi edifici.


Articolo 6
Regime autorizzativo generale.

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, così come delimitato nel presente decreto, ad eccezione di quanto esposto nei precedenti articoli 3 e 4, nonché, dai successivi articoli 7 e 8, sono  fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa con il soggetto gestore.


Articolo 7
Regime autorizzativo in zona 2.

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i  seguenti interventi:
a) impianti di monorotaia necessari allo svolgimento delle attività agricole e tracciati stradali di
carattere interpoderale e di servizio;
b) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;
c) opere tecnologiche, elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
d) piani forestali, nonché, l'apertura di nuove piste forestali;
e) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;
f) impianti per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria, così  come definiti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.
3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Articolo 8
Regime autorizzativo in zona 3.

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:
a) le opere di mobilità, ed in particolare i tracciati stradali o modifiche di quelli esistenti, ferrovie,  filovie, impianti a fune, monorotaie ed altro;
b) le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;
c) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di  distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;
d) opere di trasformazione e di bonifica agraria;
e) gli impianti per allevamenti ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
f) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle  zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, [n. 1444], salvi gli  ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e  non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Articolo 9
Modalità di richiesta di autorizzazioni.

1. L'eventuale autorizzazione da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli, 6, 7 e 8 è rilasciata, per opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.

Articolo 10
Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale delle Cinque Terre è esercitata dal Ministero dell'ambiente.
2. La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. La sorveglianza dell'area protetta marina denominata delle «Cinque Terre» è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 926, dalla Capitaneria di Porto di La Spezia, nonché dalle polizie degli Enti locali delegati nella gestione della medesima area protetta.

Planimetria (2)

(2) Si omette la planimetria.

Il testo di questo provvedimento  non riveste carattere di ufficialità e non e sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 
 

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