CARRELLATA SUGLI ILLECITI BANCARI PIU' DIFFUSI |
| ANATOCISMO BANCARIO |
Per anatocismo, si intende la prassi bancaria in forza della quale gli interessi maturati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale,vengono “capitalizzati”, ossia riportati a capitale. Così facendo, gli interessi “capitalizzati” nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale senza fine. La capitalizzazione trimestrale delle competenze comporta l’aumento del debito sul c/c accentuando il saldo negativo per il trimestre successivo. Le spese e gli interessi passivi maturati in un trimestre vengono propriamente considerati come nuovo capitale a debito del cliente. L’ effetto di tale procedura è quello di trasformare le competenze maturate nel periodo in nuovo capitale a debito. Tale prassi è sta dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione. |
| USURA BANCARIA E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (CMS) |
In merito alla misurazione del Tasso Usurario, si deve far riferimento all’Art 1 della Legge 108/’96 che ha modificato il quarto comma dell’art. 644 del Codice Penale, sancendo che “per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle di imposte e tasse collegate all’erogazione del credito”. Inoltre il primo comma dell’Art. 2 della legge 108/’96 dice che “Il ministro del tesoro. sentito la Banca d’italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”, al secondo comma dello stesso articolo si legge che “il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito dal tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata dalla gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”. Nelle istruzioni della Banca d’Italia si nota che la rilevazione del TEG non debba contenere la CMS (Commissione di Massimo Scoperto) la quale, si aggiunge, verrà rilevata separatamente ma si affretta a precisare che il tasso deve tener conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse delle impose e tasse collegate all’erogazione del credito” cioè ripete esattamente il quarto comma dell’Art. 644 del C.P. Dunque non ci sono dubbi che la CMS rientri tra quelle “remunerazioni a qualsiasi titolo”; ma quasi tutte le banche, a decorrere dal 1997, anno dell’entrata in vigore della legge antiusura, hanno interpretata in maniera soggettiva e subdola la circolare della Banca d’Italia, intendendo che la CMS non vada computata nella misurazione del tasso soglia. Il risultato, quale conseguenza di questa interpretazione “strana” è stato che le banche hanno costantemente aumentato l’importo della CMS a carico della clientela raggiungendo per qualche banca l’oltre l’8% annuo, così come si evince dalla rilevazione della Banca d’Italia anno 2007. Il mantenere ancora separata dalle altre commissioni e spese varie, sta determinando un elevato costo del denaro, soprattutto alla clientela medio-piccola che deve sopportare costi che spesso superano il 20% a fronte di soglie usurarie intorno al 15% (Tasso soglia riferito a C/c autoliquidanti periodo maggio 2008). Grazie a questa “strana interpretazione” le nostre banche dal 1997 ad oggi sono riuscite a far lievitare il costo della commissione di massimo scoperto dallo 0.43% al 0.81% con punte trimestrali del 2.125% ( Corriere della Sera 30 novembre 2006) corrispondente, come dicevamo sopra ad oltre l’8,50% annuo. Dunque la Cms va inclusa nel computo finalizzato alla misurazione del tasso effettivo globale (TEG); senza alcun dubbio ogni interpretazione contraria sarebbe illegale. D’altra parte una circolare di un istituto, se pur della banca d’Italia, non può contrastare ed essere applicata al posto della legge, o, ancor peggio, trovare ingresso in un processo penale sostituendo la stessa norma. E’ un assurdo!!! |
| FIDEJUSSIONI BANCARIE |
Le banche non sempre si comportano in maniera ineccepibile nei confronti sia della contrattualistica delle fidejussioni e sia nei confronti dello stesso fideiussore il quale andrebbe informato trimestralmente sull’andamento dell’utilizzo del fido o di eventuali ampliamenti del fido stesso perché la situazione possa sempre esser conosciuta - nella sua evoluzione - da chi ha prestato le dovute garanzie. Andrebbero controllate le firme sul contratto e comunque la sua assoluta regolarità. È di vitale importanza avere tutta la documentazione al riguardo, per poter vagliare tutti gli aspetti e far emergere tutte le eventuali irregolarità o illegittimità che si nascondono sia nei contratti che nei comportamenti. |
| DECRETI INGIUNTIVI |
La banca ricorre al decreto ingiuntivo quando può rivendicare, attraverso il suo estratto conto, un credito che il correntista non paga per svariati motivi. Si dà il caso però che spessissime volte quell’importo, riveniente da estratti conti, non è reale, cioè non veritiero, nel senso che attraverso perizie mirate si potrebbero dimostrare chiaramente l’inconsistenza di quel credito rivendicato, la sua illegittimità per via dell’usura, per via dell’anatocismo applicato o comunque attraverso tanti eventi che emergerebbero dall’analisi. Inoltre la banca per dar forza al suo decreto ingiuntivo e quindi nel rivendicare l’importo chiesto nell’atto deve depositare tutti gli estratti conto dal giorno in cui è stato acceso il conto corrente del soggetto a cui è diretta l’ingiunzione. Siamo collegati ad una società – la Cofi s.r.l. – che, con i suoi legali, opera sin dai suoi inizi per patrocinare tutti i soggetti vessati in tal senso. La Cofi srl è una società che raggruppa in sé un team di professionisti esperti nel controllo della finanza d’impresa, ed una rete commerciale di consulenti operante sull’intero territorio nazionale. |
| COSA SERVE PER CHIEDERE LA RESTITUZIONE? |
La documentazione necessaria all’analisi peritale del conto corrente, consiste di tutti gli estratti conto trimestrali, comprensivi di scalare e riepilogo competenze, dall’apertura del conto fino ad oggi, o fino alla chiusura (se il conto è stato chiuso), nonché, ove possibile, del contratto di apertura del conto e successive re sottoscrizioni. Se mancano alcuni estratti conto l’elaborazione sarà ugualmente possibile ma il risultato sarà parziale. |
| CONVIENE SEMPRE |
Quando si è colpiti da una perentoria richiesta di rientro sul fido, o da un Decreto ingiuntivo, o per andare a migliorare eventuali posizioni in essere facendo pesare sul piatto della bilancia con la banca gli elementi illegittimi rilevati, piuttosto che riuscire ad avere una forza contrattuale diversa nei confronti della banca. In questi casi l’analisi specifica dei conti correnti può aiutare a trattare preventivamente con la Banca ed evitare di essere aggrediti o facilitare una transazione o accedere a servizi bancari a condizioni migliori. |
Per richiedere una consulenza di preanalisi gratuita: scrivi qui businessangel2010@libero.it, indicando i tuoi riferimenti ed un numero di telefono cui essere contattato operiamo in particolare in Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, ma puoi rivolgerti a noi da tutto il territorio nazionale (ti metteremo in contatto con consulenti che operano nella tua area geografica) |