FOGOLĀR FURLAN

  "Antonio Panciera"  
del Veneto Orientale tra Livenza e Tagliamento
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STATUTO SOCIALE DEL FOGOLÂR FURLAN

"Antonio Panciera"

del Veneto Orientale tra Livenza e Tagliamento


 

Art. 1

Costituzione

È costituita la libera Associazione senza scopi di lucro denominata "FOGOLÂR FURLAN ANTONIO PANCIERA" nell'area delimitata dai fiumi Livenza e Tagliamento cosiddetta Veneto Orientale, con sede a Teglio Veneto. Detta Associazione aderisce all'ente Friuli nel mondo.

 

Art. 2

Finalità

Il "FOGOLÂR FURLAN ANTONIO PANCIERA", al quale tutti i nati e residenti nei Comuni tra Livenza e Tagliamento ed in particolare nell'area denominata Veneto Orientale sono invitati a aderire, si propone le seguenti finalità:

  1. formare con tutti i cittadini residenti nel Friuli Storico una sola armoniosa famiglia;

  2. irrobustire e rinsaldare i vincoli con la Patria del Friuli;

  3. conservare ed incrementare in mezzo alla famiglia ed alla comunità le tradizionali virtù e caratteristiche della gente friulana.

Esso creerà in particolare attività sociali, culturali e ricreative, promuovendo:

  1. la discussione di problemi di carattere migratorio e la segnalazione all'ente "Friuli nel mondo" di particolari situazioni d'ordine sociale, economico e previdenziale;

  2. conferenze e studi illustranti il Friuli Storico (con particolare riferimento all'area compresa tra Livenza e Tagliamento), la sua storia, la sua arte, le sue tradizionali costumanze;

  3. gruppi corali, folclorici, filodrammatici e sportivi, attività culturali, ricreative, ecc.

  4. gite sociali;

  5. biblioteca, videoteca, ecc.;

  6. ricerche per una migliore conoscenza delle comunità del Friuli Storico all'estero;

  7. iniziative tendenti a rafforzare i vincoli di solidarietà e sussidiarietà;

  8. quant'altro possa servire a rafforzare l'identità del Friuli Storico e l'identità friulana dei soci.

 

Art. 3

Organo direttivo

La direzione del "FOGOLÂR FURLAN" è assunta da un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario, un Cassiere e 8 (otto) Consiglieri.

Dette persone, che possono essere uomini e donne, saranno elette dall'Assemblea Generale dei Soci e resteranno in carica tre anni.

 

Art. 4

Il Presidente

Il Presidente, che rappresenta il "FOGOLÂR FURLAN", convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci, le adunanze del Consiglio, dona impulso ad ogni attività rispondente ai fini del FOGOLÂR.


Art. 5

Il Consiglio

Il Consiglio si radunerà di quando in quando sotto la direzione del Presidente per l'esame dei problemi all'ordine del giorno e si regolerà a maggioranza dei voti; in caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza. Il Segretario terrà su un registro l'elenco dei soci, i verbali dell'Assemblea e dei Consigli e la documentazione delle attività svolte. Il Cassiere a sua volta terrà su un registro l'amministrazione delle finanze e provvederà alla riscossione delle quote annue. Di ciò verrà riferito in ogni Consiglio. Il Consiglio decide sull'ammissione dei Soci, riferendone alla prima assemblea.

Art. 6

Nomina del Direttivo

Il Consiglio nomina nel suo seno: il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario, il Cassiere, i quali durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.

 

Art. 7

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni. Tra essi viene nominato un presidente che provvede a firmare le dichiarazioni fiscali assieme al presidente del Consiglio Direttivo.

Il compito del Collegio è di vigilare sotto il profilo amministrativo sul corretto impiego dei fondi, controllando i libri contabili, i bilanci e le giustificative delle attività economiche svolte. Tale compito è svolto gratuitamente.

 

Art. 8

Assemblea Generale

Il FOGOLÂR si radunerà in assemblea generale ogni anno. Ogni socio sarà convocato con invito scritto. L'Assemblea Generale rieleggerà il Consiglio, i revisori dei conti effettivi e quelli supplenti; il Presidente in carica farà la relazione morale e finanziaria del FOGOLÂR per il tempo trascorso sotto la sua direzione; sarà data ampia libertà di discutere e di formulare proposte; nuovi soci saranno ammessi nel FOGOLÂR. Le elezioni saranno fatte ad alzata di mano o a voto scritto segreto, deciso a maggioranza. Ad elezione avvenuta, la Presidenza ed il Consiglio faranno la consegna dei registri alla Presidenza e al Consiglio subentrante.

L'assemblea è valida a tutti gli effetti: in prima convocazione quando sono presenti personalmente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero.

 

Art. 9

Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, abbiano buoni requisiti morali e siano in possesso dei diritti civili.

I soci si differenziano in soci fondatori, soci sostenitori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno promosso l'Associazione e che compongono il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori.

Sono soci sostenitori coloro che oltre a corrispondere la quota annuale intendono sostenere finanziariamente l'Associazione. Sono soci ordinari tutti gli altri.

Possono altresì essere soci enti ed associazioni che condividono le finalità di cui all'art. 2.

Il Consiglio Direttivo può stabilire annualmente le quote associative dovute dai soci.

Tutti i soci devono essere iscritti in apposito registro, tenuto aggiornato dal Segretario dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

  2. per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

  3. per esclusione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportano indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo trimestre di ogni anno provvede alla revisione della lista dei soci;

  4. per ritardato pagamento dei contributi.

Sull'ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno il 50% più uno dei componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Tutti i soci hanno diritto ad una tessera che sarà rilasciata dal Presidente e dal Segretario.

Tutti i soci curano gli interessi e l'immagine dell'Associazione e faranno conoscere le attività ed iniziative promozionali fra i non soci.

Art. 10

Patrimonio sociale e finanze

Tutto il materiale mobile ed immobile inventariato disponibile e i fondi attivi di bilancio costituiscono il Patrimonio dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di socio dell'Associazione;

  2. dai contributi ordinari annui da stabilirsi dal Consiglio Direttivo;

  3. dalle quote dei soci sostenitori;

  4. dai contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio preventivo ordinario;

  5. dai versamenti volontari degli associati;

  6. da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;

  7. da rendite del proprio patrimonio;

  8. da contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati;

  9. dall'esercizio in via occasionale di attività commerciali e di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande negli spazi ed in concomitanza delle manifestazioni organizzate;

  10. da corrispettivi per la diffusione di pubblicità in occasione di manifestazioni;

  11. dai proventi della vendita delle pubblicazioni prodotte.

I contributi ordinari devono essere pagati entro il mese di febbraio di ogni anno.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

L'Associazione al fine del raggiungimento dello scopo sociale potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili: in particolare potrà acquistare, vendere, permutare, prendere in affitto terreni e fabbricati, costruire immobili, accettare donazioni o legati.

Potrà effettuare raccolte di fondi nel rispetto delle norme di legge ed attivare operazioni finanziarie, assumere o cedere partecipazioni in associazioni similari che abbiano le stesse finalità.

 

Art. 11

Norme fiscali

In attuazione della legge 23/12/1996 n. 662, art. 3, commi 186-187-188-189 e del relativo decreto di attuazione approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14/11/1997, della legge 13/5/1999 n. 133 e successive integrazioni e modificazioni:

  1. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

  2. è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione della legge;

  3. il rapporto associativo ha carattere permanente e deve essere proteso al raggiungimento dello scopo sociale mediante la partecipazione attiva di tutti i soci. I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto ad esprimere il loro voto con le modalità del presente statuto. Gli Enti e le associazioni, soci, hanno diritto ad un solo voto e lo stesso viene espresso dal loro rappresentante presente all'assemblea;

  4. i soci per aver diritto al voto devono aver compiuto il 18o anno di età;

  5. è obbligatorio per il Consiglio Direttivo redigere il bilancio ed il conto economico e portarlo all'approvazione dell'Assemblea ogni anno con le modalità previste dal presente statuto;

  6. ogni socio potrà esprimere un solo voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute. Gli organi amministrativi sono eletti per libera scelta dei soci;

  7. la quota associativa o il contributo associativo non è trasmissibile tra i soci ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Detti contributi o quote non potranno essere rivalutati per nessun motivo;

  8. l'Associazione, non avendo scopo di lucro ed attività che rientra nelle fattispecie previste dal D. Lgs. 4/12/1997 n.460, beneficia della agevolazioni previste dalla legge 16/12/1991 n.398 e successive modificazioni.

Art. 12

Organo di stampa

Il FOGOLÂR avrà come suo organo ufficiale di stampa il giornale mensile "Friuli nel mondo" di Udine.

 

Art. 13

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto dovranno essere adottate a maggioranza dei voti dell'Assemblea dei soci.

 

Art. 14

Rinvio

Per quanto non contenuto o contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e la Legislazione vigente in materia di Associazioni "No Profit".