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L'Etichettatura Obbligatoria dei Prodotti Ortofrutticoli Dal 15/02/03 è entrato in vigore il D.L. 306 del 10/12/2002 (G.U. n.25 del 31/01/2003) in cui l'art. 4 cita che in mancanza di etichettatura dei prodotti ortofrutticoli il gestore rischia una multa da 550 a 15.500 euro. Nota Bene per quanto non espressamente previsto o richiamato sulle regole dell'etichettatura ortofrutta, si fa riferimento alla norma più generale e cioè all'etichettatura degli alimenti (D.lvo 109/92 e succ. mod.). L'etichettatura non è obbligatoria per gli agricoltori che vendono i loro prodotti direttamente al consumatore. Le diciture da riportare sono molte e devono comparire sui prodotti confezionati (sia sulle cassette e sia sulle confezioni di frutta e verdura poste nei vassoi di polistirolo, nelle vaschette, nei sacchetti a rete, etc.) Le indicazioni richieste obbligatoriamente secondo la normativa UE sono:
1) Le informazioni della categoria, del calibro eventuale, della varietà e della provenienza devono essere indicate nei documenti accompagnatori e sulle fatture (Reg. CE1580/2007) altrimenti le partite non possono essere Commercializzate all'Ingrosso. Ulteriore obbligo sui documenti commerciali è l'indicazione del numero della Banca dati nazionale operatori ortofrutticoli (B.D.N.O.O.), nel caso in cui non sia obbligato l'operatore deve essere menzionato la mancata iscrizione. 2) Ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 2200/96, per i Prodotti Venduti al Dettaglio allo Stato Sfuso è necessario che il rivenditore apponga sulla merce un cartello sul quale figurino in caratteri chiari e leggibili le indicazioni relative:
3) Sempre ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 2200/96, nella fase della vendita al minuto, quando i Prodotti sono Offerti nell'Imballaggio, le indicazioni previste per la marcatura devono essere presentate in modo chiaro e leggibile indelebili e visibili all’esterno in caratteri raggruppati su uno stesso lato. Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati è,inoltre, indicato il peso netto. Tuttavia, per i prodotti venduti abitualmente al pezzo, l’obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, se tale numero è indicato sull'etichettatura. I prodotti ortofrutticoli che devono riportare tutte le diciture previste dalla normativa europea sono molti e sono quelli ai quali si applicano le norme di qualità comunitarie elencate nell'allegato I del Reg. 2200/96. Se ne riportano alcuni a titolo di esempio (ortaggi e frutta): Agrumi, Albicocche, Ciliegie, Fragole, Kiwi, Uva da Tavola, Cipolle, Fagiolini, Piselli, Pomodori, Melanzane, Zucchine, Spinaci, Funghi coltivati, Lattughe, Carote, Cavolfiori, etc. 1) e 2) Prodotti Sfusi (esempio etichetta): Prodotto: Arance Origine: Catania/Italia Varietà: Tarocco Categoria: Extra Calibro: (facoltativo) 3) Prodotti Confezionati o Imballati (esempio etichetta): Prodotto: Arance (nome del prodotto e tipo commerciale), se il contenuto non è visibile dall’esterno; Origine: Catania/Italia Varietà: Tarocco Categoria: Extra Speditore: Azienda XXX (ragione sociale dell'operatore e/o del confezionatore, indirizzo,registro operatori AGEA ed eventuale marchio d'impresa) Calibro: 1 Lotto di Lavorazione: L1010101 Peso: 1Kg Prezzo: 1,15 € al Kg Additivi: trattato in superficie con E320...(se eventualmente presenti); Caratteristiche: coltivato col sistema di lotta..., contenuto in...., ecc (facoltativo); Marchio Ufficiale UE: (facoltativo).
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