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di
Anna Maria Daniele
La tutela della salute sta assumendo sempre più consistenza nel nostro ordinamento.
Il Trattato Ce (all’articolo 174) stabilisce che la politica della Comunità europea in materia ambientale contribuisce a perseguire l’obiettivo della salute umana ed è fondata sui principi di precauzione e dell’azione preventiva. La Commissione della Comunità europea ha, altresì, specificato il termine “tutela ambientale”, stabilendo che comprende tutti i casi in cui “una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi siano ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani e delle piante possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla comunità”. Il principio di precauzione, dunque, impone l’adozione di provvedimenti atti a prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente. Lo stesso sancisce, altresì, la prevalenza di questi ultimi interessi su quelli economici. Questo significa, in poche parole, che non si è solo tutelati nel momento in cui la lesione al nostro diritto si è manifestata, cioè con una tutela in via “successiva”, (risarcimento del danno), ma altresì, con una “preventiva”, la quale attribuisce al singolo l’eliminazione dei fattori potenzialmente lesivi per la salute (c.d. “riduzione in pristino”). Questo discorso è direttamente connesso alle lesioni alla salute, causate da onde elettromagnetiche prodotte da tralicci eretti presso abitazioni. Ci viene in aiuto, a tale proposito, il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza, compatibili con la salute umana (d.m. 10 settembre 1998 n. 381). Tale regolamento, fissando i valori massimi di esposizione, individua in via presuntiva il livello oltre il quale l’esposizione può ritenersi nociva. Bisogna, in ogni modo, sottolineare che non è scientificamente certa l’influenza negativa delle onde elettromagnetiche sulla salute umana. Il Tribunale di Roma (in sentenza datata 4 dicembre 2002), a questo proposito, ha, però, sostenuto che neanche il contrario è stato dimostrato, cioè l’ininfluenza delle esposizioni a tali onde sulla stessa. La Corte esamina numerosi studi, provenienti da fonti autorevoli, i quali mostrano l’esistenza di un collegamento causale tra l’esposizione alle onde (specie se ad alta frequenza) e l’insorgenza di vari disturbi fisici: - modificazione del DNA, in particolare la crescita anomala di micronuclei, cioè la formazione di frammenti anormali di cromosomi - aumento dell’ODC, un enzima sempre rinvenuto nei casi di crescita dei tessuti cancerogeni – insorgenza di stress – modifica del numero degli ioni di calcio presenti nella membrana cellulare, con conseguente liberazione dei radicali liberi ed alterazione del sistema vascolare – indebolimento del sistema immunitario – alterazione della pressione sanguigna – alterazione della struttura dei testicoli e riduzione della capacità riproduttiva – numerosi studi su un verosimile nesso causale tra tale esposizione e varie patologie tumorali, tra cui la leucemia infantile. – riduzione della capacità di attenzione e di apprendimento. L’OMS ha sostenuto, tuttavia, nell’ottobre 2002 che l’esposizione a lungo termine ad onde elettromagnetiche non possono dirsi innocue, ma neanche perniciose. In vero, in base a quanto detto, non ci sono certezze cui possiamo appigliarci. Il Tribunale di Roma ha, nondimeno, sottolineato che l’esistenza di studi e ricerche autorevoli, risalenti nel tempo (i primi risalgono l’anno 1984) possono ritenersi indizi “gravi, precisi e concordanti”, nel senso della natura patogena dell’esposizione prolungata ad onde elettromagnetiche. (La stessa Corte, infatti, nella sentenza citata - Tribunale di Roma 4 dicembre 2002 - ha ordinato, in base al principio di precauzione, la rimozione di un traliccio porta antenne, per superamento dei limiti del c.d.”valori di cautela”, potenzialmente lesivo della salute umana).
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