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Anno 2 Numero 44 Mercoledì 05.02.03 ore 23.45

 

Direttore Responsabile Guido Donati

 

Test cosmetici: un accordo che permetterà il perpetrarsi di inutili torture

 

di Gianluca Felicetti  www.infolav.org

Decisione di conciliazione tra Consiglio e Parlamento UE: 
le inutili torture sugli animali potranno continuare fino ad altri 10 anni.

Lacche e deodoranti spruzzati negli occhi di un coniglio per osservarne la graduale ustione. O ancora, rossetti e creme idratanti utilizzati per cibare a forza un gruppo di animali allo scopo di testare la tossicità dei cosmetici. Queste ed altre torture potranno continuare ancora per dieci anni ed altre deroghe ad hoc saranno possibili in base all'accordo di conciliazione fra il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e l'Europarlamento, dopo due voti contrari di entrambe le Istituzioni sulla proposta di settimo emendamento alla Direttiva-base sui cosmetici del 1976.
La presidenza danese di turno dell'Unione Europea ha parlato di "grande vittoria per il benessere degli animali" millantando un risultato che, leggendo l'accordo raggiunto, non si riesce a trovare poiché nulla o pochissimo cambierà per le migliaia di animali uccisi ogni anno dalle industrie chimiche e cosmetiche.
Tutto nasce dalla direttiva numero 35 del 1993 che fissava il divieto di commercializzazione per i prodotti contenenti ingredienti sperimentati su animali dopo il 1° gennaio 1998, divieto però contraddetto e puntualmente posticipato tre volte a fronte del non riconoscimento di test alternativi - ampiamente praticati da istituzioni pubbliche ed industrie private, ma con minori interessi economici ed interessi commerciali - prima al 30 giugno 2000 e poi al 30 giugno 2002.
Così si è arrivati ad una proposta della Commissione Europea che cancellava il divieto di commercializzazione introducendo un divieto immediato di sperimentazione del prodotto finito (già non obbligatoria) e dal 2005 per tutti gli ingredienti. Il Parlamento Europeo nell'aprile 2001 controbatteva con una proposta più garantista nei confronti degli animali e della tutela della salute mentre il Consiglio dei Ministri, con anche l'Italia favorevole, nel febbraio 2002 rigettava questa ipotesi. Si è giunti quindi all'ultima fase del confronto che ha partorito la proposta finale che sarà ratificata nei prossimi due mesi nella dovuta "terza lettura" del provvedimento: 
- Bando di vendita: entro sei anni dall'adozione del testo della nuova Direttiva UE, nessun nuovo prodotto o sostanza cosmetica sperimentata su animali potrà essere venduta se esistono già metodi validati. Questa scadenza potrà essere estesa fino a dieci anni in caso di mancanza di test alternativi. Di fatto, appena ogni nuova tecnica verrà riconosciuta valida diventerà obbligatoria, anche se fra pubblicazione sulla Gazzetta europea e Gazzette nazionali possono passare anche dodici mesi, come è successo per tre test riconosciuti recentemente.
- Bando dei test: divieto dei test su animali a fini cosmetici entro sei anni dall'adozione della nuova Direttiva UE con eccezione per tre test di tossicità (tossicocinetica, tossicità riproduttiva, dose ripetuta di tossicità) che potranno essere consentiti per altri successivi quattro anni. Anche questa volta, però, la Commissione Europea potrà posticipare tali date se riterrà non validi i passi in avanti compiuti dalle tecniche alternative, e questo in accordo anche con i Paesi dell'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa.
- Rimane aperta la questione delle possibilità di etichettatura e di uso di diciture e marchi sui cosmetici che sarà discussa la prossima settimana dalle delegazioni istituzionali.
Un passo in avanti per l'immagine e quattro indietro per i contenuti: l'accordo di Bruxelles sui test cosmetici è una ingiustizia perpetrata sulla pelle degli animali e contro i milioni di cittadini europei che in questi anni si sono schierati contro l'uccisione di esseri viventi per testare rossetti o bagnoschiuma. È davvero sconcertante che oltre alla maggior parte dei Governi, con purtroppo anche quello italiano, anche il Parlamento Europeo si sia allineato in questa perpetuazione della condanna a morte degli animali. La LAV fa appello alle industrie cosmetiche affinché seguano l'esempio di quelle che hanno già rinunciato volontariamente alla sperimentazione sugli animali dei nuovi ingredienti, poiché in assenza di una nuova legge è possibile comunque fabbricare prodotti di bellezza senza macchiarsi la coscienza.

 


 

 

Situazione della Direttiva UE sui Cosmetici e la proposta di 7° emendamento

 

Eurogroup for Animal Welfare, giugno 2002

 

Direttiva 93/35 che emenda per la sesta volta la Direttiva sui Cosmetici 76/768

1993

 

Proposta della Commissione Europea per un 7° emendamento

Aprile 2000

 

Relazione del Parlamento Europeo

Prima lettura

3 Aprile 2001

 

Posizione comune del Consiglio dei Ministri

Prima lettura

14 febbraio 2002

 

Relazione del Parlamento Europeo

Seconda lettura

11 giugno 2002

- Divieto di commercializzazione per i prodotti contenenti ingredienti sperimentati su animali dopo il 1° gennaio 1998.

(Articolo 4 (1) (i))

Questa data potrebbe essere posticipata nel caso si siano compiuti progressi insufficienti nello sviluppo di metodi di sperimentazione alternativi.

Nel 1997 il bando fu posticipato al 30 giugno 2000 poiché non erano state validate alternative e di nuovo nel 2000 al 30 giugno 2002, nonostante la validazione di tre metodi alternativi nell’UE.

- Il divieto di commercializzazione è cancellato.

- Divieto immediato di sperimentazione su animali per i prodotti finiti.

- Divieto immediato di sperimentazione su animali per gli ingredienti laddove siano stati validati metodi alternativi.

- Divieto di sperimentazione su animali per gli ingredienti (dal 1° dicembre 2004). Questa data può essere posticipata una sola volta per non più di due anni nel caso si siano compiuti progressi insufficienti nello sviluppo di metodi di sperimentazione alternativi.

 

- Divieto immediato di commercializzazione per i prodotti contenenti ingredienti sperimentati su animali laddove nell’UE siano stati validati metodi alternativi.

- Divieto totale di commercializzazione per i prodotti contenenti ingredienti sperimentati su animali 5 anni dopo l’adozione della Direttiva.

- Divieto immediato di sperimentazione su animali per i prodotti finiti.

- Divieto immediato di sperimentazione su animali per gli ingredienti laddove siano stati validati metodi alternativi.

- Divieto totale di sperimentazione su animali per gli ingredienti dal 31 dicembre 2004.

 

- Divieto di commercializzazione per i prodotti finiti sperimentati su animali laddove metodi alternativi siano stati accettati dall’OCSE.

- Divieto di commercializzazione per i prodotti contenenti ingredienti sperimentati su animali laddove metodi alternativi di sperimentazione siano stati accettati dall’OCSE.

- Divieto immediato di sperimentazione su animali per i prodotti finiti.

- Divieto di sperimentazione su animali per gli ingredienti laddove siano stati validati metodi alternativi.

 

- Divieto immediato di commercializzazione per i prodotti contenenti ingredienti sperimentati su animali laddove nell’UE siano stati validati metodi alternativi.

- Divieto totale di commercializzazione per i prodotti contenenti ingredienti sperimentati su animali 5 anni dopo l’adozione della Direttiva. Potrebbero essere previste eccezioni per tre test fino ad un massimo di dieci anni dopo l’adozione.

- Divieto immediato di sperimentazione su animali per i prodotti finiti.

- Divieto immediato di sperimentazione su animali per gli ingredienti laddove siano stati validati metodi alternativi.

- Divieto totale di sperimentazione su animali per gli ingredienti dal 31 dicembre 2004.

 

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