Anno 2 Numero 67 Mercoledì 16.07.03 ore 23.45

 

Direttore Responsabile Guido Donati

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E 
VALLO DI DIANO
 

Salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente naturale
Due sentenze del TAR confermano l’interesse pubblico del bene ambientale

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Con due successive sentenze di merito del TAR Salerno, la 328/03 e la 329/03 si conferma, il potere dell’organo di gestione dell’area protetta del Cilento e Vallo di Diano di sospensione di ogni attività (inclusa quella edilizia) che compromette i valori paesaggistici ed ambientali, nonché la disposizione della riduzione in pristino dei luoghi e la ricostruzione delle specie vegetali o animali a spese del trasgressore.

Con ampia e motivata disposizione il TAR, rigetta i ricorsi proposti dalla Cooperativa "Stabia" srl, e da Pica Filomena per gli abbattimenti eseguiti dal Parco negli anni scorsi a conclusione di complesse ed articolate istruttorie e indagini di merito circa le riscontrate circostanze di abusivismo e danno ambientale.

Legittime, quindi le disposizioni del parco a tutela di un bene primario del territorio dell’area protetta, patrimonio non solo degli abitanti del Cilento e Vallo di Diano ma dell’intera umanità dal momento che questi territori sono stati inclusi nella lista del Patrimonio dell’UNESCO.

Uno scenario che garantisce legittimità e certezza per i cittadini onesti e rispettosi del loro ambiente di vita, un esempio dell’applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio che riconosce la "qualità paesaggistica" quale "valore che le popolazioni locali interessate aspirano a veder riconosciuto per il loro ambiente di vita." 

Il diritto al paesaggio è bene primario, i cittadini e le istituzioni hanno il dovere di tutelarlo. L’azione del Parco, come riconosciuto nel dispositivo, "si esercita anche, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, nei centri edificati".

Le sentenze, oltre ad affrontare il merito delle questioni procedimentali ed istruttorie delle ordinanze del Parco, chiariscono che nel caso di adozione di atti vincolanti che si basano su fatti e presupposti certi ed incontestabili, viene anche meno l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90. Il rilevato pregiudizio ambientale inoltre, recide alla radice ogni atto di sanatoria amministrativa dell’abuso anche perché il potere dell’Ente Parco è diverso da quello amministrativo del Comune.

Gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi hanno riguardato oltre 20 villette e numerosi manufatti abusivi per oltre 8.500 mc. All’abusivismo e compromissione di ambiti di elevato pregio ambientale e paesaggistico, si univa nel caso della Coop. Stabia anche l’impatto visivo nei confronti del sito archeologico di Elea-Velia. 

Con queste importanti sentenze la certezza del diritto dà garanzie al cittadino e alla pubblica amministrazione di sostenere i valori della qualità paesaggistica, caratteristica primaria del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, oltre che dare stimolo all’avvio di un processo di riqualificazione ambientale ancora lungo e difficile.


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