Anno 2 Numero 46 Mercoledì 19.02.03 ore 23.45

 

Direttore Responsabile Guido Donati


Consiglio dei Ministri approva Ddl su professioni non medichE

Ministero della Salute

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro della Salute Girolamo Sirchia, il disegno di legge di delega al Governo per la disciplina delle professioni sanitarie non mediche. 
Il Ddl nasce dalla necessità di attuare le modifiche che l’entrata in vigore della Legge costituzionale n.3 del 2001, con specifico riferimento alle professioni sanitarie, ha apportato al titolo V della Costituzione e ha come finalità generale di definire la nozione di professioni sanitarie ed individuare, nell’ambito di competenza dello Stato, i principi fondamentali della materia. 
Il provvedimento legislativo riguarda tutti gli esercenti le professioni sanitarie non mediche, come fisioterapisti, ostetriche, tecnici della riabilitazione, infermieri, circa 450mila operatori, per i quali prevede percorsi di educazione continua con verifiche periodiche dell’abilità professionale, ma anche coloro che svolgono attività non ricomprese tra le professioni attualmente riconosciute e aspirano ad assurgere a questo riconoscimento. 
Nell’arco di due anni, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti criteri – obiettivi: recepire i profili individuati dal D.lgs 30 dicembre 1992, n.502, prevedendo la possibilità di accorpare profili professionali che hanno peculiarità comuni ed operano nel medesimo settore di attività; individuare i criteri per il riconoscimento delle nuove professioni, anche dietro proposta delle Regioni, stabilendo che esso avvenga sulla base di valutazioni scientifiche operate dal Ministero della Salute insieme ad esperti della Conferenza Stato-Regioni; definire la sfera di attività di ogni professione in modo da evitare qualsiasi forma di esercizio abusivo; indicare i contenuti minimi dei percorsi di formazione di ogni professione per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e prevedere l’ipotesi di realizzare convenzioni tra Università e Regioni per lo svolgimento di corsi di studio presso le strutture del Sistema sanitario nazionale; subordinare l’esercizio dell’attività sanitaria al conseguimento di un titolo di abilitazione a validità nazionale rilasciato dopo il superamento di un esame di Stato, salvaguardando la validità dei titoli già acquisiti; stabilire la verifica periodica delle abilitazioni; prevedere che le Regioni, per le professioni per cui non esista un Albo professionale, istituiscano registri appositi, l’iscrizione ai quali è condizione irrinunciabile per l’esercizio della professione.

 

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