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Anno 1 Numero 25 Mercoledì 25.09.02 ore 23.45

 

Direttore Responsabile Guido Donati

 

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI IN DISCUSSIONE DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ

AgenParl 

A seguito di due decisioni della Commissione aventi ad oggetto l'immissione sul mercato di granoturco geneticamente modificato, la Francia e il Regno Unito hanno autorizzato l'immissione sul mercato da parte di talune società di grani di mais geneticamente modificati. 
In Italia, in data 4 agosto 2000, il governo italiano ha adottato un decreto in forza del quale la commercializzazione e l'utilizzo di siffatti prodotti transgenici sono state sospese in applicazione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e ai nuovi ingredienti alimentari. 

 

Detto regolamento conferisce agli Stati membri e alla Commissione tale potere, qualora, a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione delle informazioni esistenti vi sia motivo di ritenere che l'uso di un alimento o di un ingrediente alimentare presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
Le società menzionate hanno pertanto proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri e il suo presidente e altre autorità italiane, diretto a fare annullare il decreto e a ottenere il risarcimento del pregiudizio che esse asseriscono di avere subito.
Il TAR si è rivolto alla Corte di giustizia affinché quest'ultima statuisca sulla validità del procedimento semplificato e verifichi se esso è conforme ai principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza.

 

Tenuto conto dei rischi potenziali, il giudice italiano mette in dubbio la fondatezza di tale procedimento, che non richiede una valutazione completa della sicurezza degli alimenti e ingredienti alimentari alla luce dei rischi che essi comportano per la salute umana e per l'ambiente, e che non implica una partecipazione degli Stati membri e dei loro organismi scientifici.
Un siffatto procedimento semplificato, dal momento che è previsto unicamente per esigenze di celerità e di semplificazione dell'azione amministrativa, porta, secondo il giudice italiano, a mettere sul mercato alimenti o ingredienti alimentari per i quali non sono disponibili informazioni circa gli effetti sulla salute. (m.c.)

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