Anno 2 Numero 68 Mercoledì 23.07.03 ore 23.45

 

Direttore Responsabile Guido Donati

 

“Disegno di legge sull’indultino”: NO di molte Associazioni italiane che si occupano di diritti dei minori alla sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva per tutti i reati legati alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale


www.unicef.it

 Roma 23 luglio 2003 – Molte associazioni che si occupano in Italia della tutela dei diritti dei minori – l’ANFA, il CIAI, il CIES, il CIFA, il CISMAI, ECPAT Italia e Interanazionale, Coordinamento La Gabbianella, Telefono Arcobaleno, Telefono Azzurro, Terre des hommes Italia, UNICEF Italia, unitamente all’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, all’Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori, a Prometeo e agli esperti Lino Rossi, Federico Palomba e Anna Genni Miliotti - si allineano compatte per dire NO alla formulazione del DDL 1986-B, recentemente passato dalla Camera all’esame della Commissione Giustizia del Senato e invitano il Parlamento a non consentire che la cosiddetta legge sull’indultino venga approvata con il testo attualmente previsto. La formulazione del DDL 1986-b desta allarme nelle Associazioni, in quanto non realizza l’interesse superiore dei minori, come previsto dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dai suoi Protocolli opzionali, a cui il Legislatore dovrebbe fare sempre riferimento per valutare adeguatamente le conseguenze che ogni dettato legislativo possa avere su coloro che rappresentano la categoria più debole della società: i bambini. 

Infatti l’articolo 1 del DDL 1986-b non prevede l’esclusione della sospensione della parte finale della pena per i reati di pedofilia e sfruttamento sessuale dei bambini, in quanto non stabilisce che siano esclusi dall’indulto i detenuti colpevoli dei seguenti reati:
 induzione di minori alla prostituzione ( art. 600bis Cod. Pen.le);
 sfruttamento di minori per pornografia minorile ( art. 600ter Cod. Pen.le)
 detenzione di materiale pornografico, prodotto tramite sfruttamento sessuale di minori (art. 600 quater Cod. Pen.le)
 organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori. (art. 600quinquies Cod. Pen.le) 
Il DDL 1986-b si limita invece a essere ostativo verso i reati di violenza sessuale nei confronti dei minori di 14 anni solo nei casi di collegamento con la criminalità organizzata, il terrorismo e l’eversione, con riferimento all’Art. 4 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354, indicato nel DDL.

La gravità dei reati indicati negli art.li 660bis, 600ter, 600quater, 600quinqes del Codice Penale e l’effetto devastante che determinano sulle vittime, non può che comportare una trattazione severa delle persone che si sono macchiate di tali infamie: avendo loro calpestato con violenza i diritti dei minori e quindi offeso e messo a rischio il futuro della nostra società.
Il documento finale della Sessione Speciale ONU sull’infanzia di maggio 2002, sottoscritto dall’Italia, prevede proprio al punto 44.6 l’impegno di “Diffondere e alimentare la presa di coscienza delle conseguenze negative derivanti dalla mancata protezione dei bambini, dalla violenza, dagli abusi e dallo sfruttamento”. La sospensione della pena per i reati di pedofilia, che sarebbe sancita con la legge sull’indultino, rappresenterebbe l’attuazione di un indirizzo assolutamente contrario, sminuirebbe la gravità di tali reati e alimenterebbe l’idea che coloro che compiono abusi sessuali sui bambini compiano reati di poca importanza. Le associazioni .richiamano l’attenzione del Parlamento sull’incompletezza del DDL e invitano a rivederne l’articolato, onde non approvare una legge che sarebbe chiara espressione della negazione dei diritti dei minori, così come sanciti dalla Legge 176 del 27 maggio1991, che ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia.

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