Anno 2 Numero 77 Mercoledì 24.09.03 ore 23.45

 

Direttore Responsabile Guido Donati

 

UNHCR
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
 

L'UNHCR esprime disappunto per la nuova direttiva europea in materia di riunificazione familiare

www.unhcr.it

GINEVRA - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha oggi espresso riserve sulla nuova direttiva dell'Unione Europea in materia di riunificazione familiare su cui, dopo più di tre anni di negoziati, gli stati membri hanno finalmente raggiunto un accordo. L'UNHCR ha inoltre osservato che durante il lungo processo negoziale, gli standard minimi si sono notevolmente abbassati. 

Secondo l'agenzia ONU per i rifugiati, la direttiva, che stabilisce le condizioni in base alle quali rifugiati e migranti possono essere riuniti alle loro famiglie, discrimina alcune categorie di rifugiati e potrebbe far sì che alcuni di essi restino separati dai propri coniugi e figli, senza una ragione. 

L'UNHCR ha espresso apprezzamento per il fatto che la direttiva pone meno restrizioni per la riunificazione delle famiglie di rifugiati rispetto ai migranti economici. Ad esempio, a differenza dei migranti, i rifugiati non sono obbligati a dimostrare di poter provvedere alla propria sistemazione e all'assicurazione medica. Essi non devono neanche dimostrare di avere una fonte di reddito regolare. Questi requisiti possono invece essere applicati se un rifugiato non chiede la riunificazione familiare entro tre mesi dall'ottenimento dello status. I rifugiati sono inoltre esentati dal requisito, richiesto invece ai migranti, di aver risieduto nel paese per due anni prima di poter essere raggiunti dalla famiglia. 

L'UNHCR invece non considera positivamente il fatto che alcune delle misure restrittive sulla riunificazione delle famiglie di migranti riguarderanno anche famiglie di rifugiati. Secondo l'Agenzia infatti, sia gli standard fondamentali che il grado di armonizzazione stabilito dalla nuova direttiva, si sono notevolmente ridotti rispetto al primo progetto della Commissione Europea del 1999. 

"La riunificazione familiare può essere negata sulla base di ordine pubblico, sicurezza interna e sanità pubblica" ha dichiarato Raymond Hall, direttore dell'Ufficio per l'Europa dell'UNHCR. "Il problema è quell' 'ordine pubblico', un'espressione particolarmente vaga che può essere facilmente utilizzata per evitare i ricongiungimenti senza una reale giustificazione". 

La direttiva contiene anche una definizione restrittiva di nucleo familiare, che permetterà agli stati di ridurre il numero di componenti della famiglia che possono riunirsi al coniuge e ai figli minorenni. In base alla direttiva, gli stati non sono obbligati ad ammettere i figli maggiorenni, i parenti anziani o altri parenti stretti che dipendono dal rifugiato. 

La direttiva contiene inoltre una disposizione che stabilisce che rifugiati e migranti non hanno automaticamente diritto alla riunificazione con il coniuge, a meno che non abbiano entrambi più di 21 anni, fatto che potrebbe risultare in una separazione di coppie che potrebbero essere sposate da anni e che potrebbero avere dei figli. 

L'UNHCR critica inoltre le disposizioni secondo cui ai componenti delle famiglie riunificate di rifugiati riconosciuti potrebbe essere proibito lavorare per un anno per motivi "legati alla situazione del mercato del lavoro".

Infine l'Agenzia ha espresso disappunto per il fatto che coloro cui vengono garantite "forme sussidiarie di protezione" non hanno alcun diritto alla riunificazione familiare. Forme sussidiarie di protezione - che rappresentano uno status simile a quello di rifugiato - vengono garantite a persone che, pur non essendo fuggite da persecuzioni su base individuale come previsto dalla Convenzione del 1951 sui rifugiati, hanno comunque bisogno di protezione internazionale, poiché in fuga da violenza generalizzata o bombardamenti indiscriminati durante una guerra civile. 

L'UNHCR ritiene che coloro che vengono riconosciuti come bisognosi di protezione internazionale dovrebbero poter godere di standard minimi di trattamento, tra i quali il diritto di vivere con la propria famiglia, sia che essi ricevano protezione in base alla Convenzione del 1951, sia che godano di uno status alternativo. 

"Non vediamo nessuna giustificazione nell'escludere i beneficiari di protezione sussidiaria dall'ambito della direttiva" ha affermato Hall, "poiché queste persone hanno spesso necessità urgenti quanto quelle dei rifugiati". 

Quindi una persona fuggita da una persecuzione mirata in Bosnia all'inizio degli anni '90 avrebbe diritto a riunirsi alla propria famiglia nel paese dell'UE dove ha ottenuto asilo, mentre una persona fuggita da incessanti bombardamenti sulle città bosniache assediate come Sarajevo e Gorazde potrebbero ottenere forme sussidiarie di protezione. In base alla nuova direttiva UE sulla riunificazione familiare, quest'ultimo non avrebbe quindi diritto ad essere raggiunto dalla propria famiglia. 

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