di Guido Donati
Abbiamo voluto
riportare l'intero testo della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
10 dicembre del 1948, perché essendo trascorsi ormai più di
cinquant'anni si rischia che cadano nel dimenticatoio. Ci auguriamo
che ognuno di noi nel proprio piccolo cerchi di farli rispettare.
Mentre in alcune parti del mondo questi diritti sembrano
irraggiungibili, in altre si stanno concretizzando, fissandosi nella
coscienza dei singoli e delle collettività. Alla fine della seconda
guerra mondiale, che aveva visto offendere la dignità di interi
popoli, F. D. Roosevelt e W. Churchill, cercarono di fissare i
diritti minimi che dovevano essere garantiti a ciascun individuo
dallo Stato e dalla comunità internazionale per salvaguardare la
dignità individuale. I principi ispiratori furono tre:
Autodeterminazione dei popoli, Diritti umani e Pacifismo. Quindi da
una parte i diritti umani e l'autodeterminazione dei popoli e
dall'altra la sovranità nazionale e la non ingerenza negli affari
interni. Il messaggio è quello di riportare in tutto il mondo il
potere al servizio dell'individuo e non viceversa, quindi regolare
il potere e la sovranità degli Stati in riferimento all'individuo e
ai popoli. Alcuni diritti sono fondamentali e inalienabili e sono
indipendenti dalla nascita, dalla religione e dalla condizione
sociale. Così il 10
dicembre del 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'uomo definendola come l'ideale da raggiungere da parte di tutti
i popoli e tutte le Nazioni, questa Dichiarazione doveva essere
tenuta presente da tutti gli individui che ne avrebbero dovuto
sostenere il rispetto e garantirne l'effettivo riconoscimento
promuovendone l'insegnamento e l'educazione. I
patti, le convenzioni e le dichiarazioni che seguirono fanno
comunque parte integrante della Dichiarazione Universale:
20 dicembre 1952
Convenzione sui diritti politici della donna
20 novembre 1959
Convenzione sui diritti dei bambini
21 dicembre 1965
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di Discriminazione
razziale
16 Dicembre 1966 Patto
Internazionale dei diritti economici, sociali e culturali e Patto
Internazionale sui diritti Civili e Politici con annessi Protocolli
7 novembre 1967
Dichiarazione per l’eliminazione delle discriminazioni nei
confronti della donna
10 dicembre 1984
Dichiarazione per l’eliminazione della tortura e ogni trattamento
degradante
Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo
Preambolo
Considerato che il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo;
Considerato che il
disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato
ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che
l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà
di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è
stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è
indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le
Nazioni;
Considerato che i
popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro
fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore
della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della
donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un
migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli
Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le
Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una
concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della
massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente
Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che
ogni individuo e ogni organo della società avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con
l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di
queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione
di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà
essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e
la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà
essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha
diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali
dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad
un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad
un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha
diritto ad un'effettiva possibiltà di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a
lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha
diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo
accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua
difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non
costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà
essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a
lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha
diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha
diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di
ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1) Ogni individuo ha
diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle
persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai
fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha
diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in
età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia,
senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e
ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha
il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune
con gli altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il
diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico
che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei
riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il
diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni
mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1) Ogni individuo ha
il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha
diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in
quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale
nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha
diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il
diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha
il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e
il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche
e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso
di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in
ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1) Ogni individuo ha
diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata
di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile
a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione
da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha
diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e
artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha
diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e
la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
1) Ogni individuo ha
dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il
libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve
essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite
dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei
diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale
in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni
Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente
Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività
o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle
libertà in essa enunciati. |