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di
Anna Maria Daniele
Il fenomeno di violenza familiare costituisce, tutt’oggi, un male difficile da debellare. Il nostro legislatore sta approntando mezzi sempre più efficaci per tutelare il nucleo familiare. Un recente intervento si ha con la legge n.154 del 2001, intitolata “ Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. Tale legge permette al giudice, che accoglie la domanda, di ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole, di disporre l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi (luoghi abitualmente frequentati, luoghi di lavoro, scuola dei figli). Se a seguito di questo provvedimento si determina una privazione dei mezzi di sostentamento, il giudice ordina il pagamento di un assegno. Per di più, può disporre che una parte di questo sia versata direttamente dal datore di lavoro del coniuge o del convivente “violento”. Inoltre, può disporre l’intervento di servizi sociali o di un centro di mediazione familiare o di un centro contro la violenza. Legittimati attivi (cioè chi può proporre la domanda d’allontanamento) sono il coniuge, il convivente o qualsiasi altro membro della famiglia. Legittimato passivo (soggetto contro cui viene proposta la domanda) è l’autore della violenza, sia esso coniuge, convivente o qualsiasi altro componente della famiglia. La violenza, di cui trattasi, si ritiene che sia non sono fisica, ma anche psicologica (come per esempio la limitazione di libertà). La prova è costituita da sommarie informazioni, rese da persone informate da fatti, referti medici, querele, provvedimenti del tribunale dei minori, le relazioni degli assistenti sociali etc. Non è quindi necessaria la presenza di prove inconfutabili e di difficile ricerca. Non è indispensabile, inoltre, che ci sia una “convivenza” in senso pieno. Se, nondimeno, quest’ultima è parzialmente cessata, la violenza si deve consuma, comunque, in un ambito familiare. Verrebbe meno, infatti, viceversa, la necessità dell’allontanamento, scopo dell’ordine di protezione. Il provvedimento è temporaneo. Perde efficacia, trascorsi 6 mesi. Perde efficacia, altresì, in seguito a provvedimenti provvisori pronunciati dal Presidente del Tribunale in sede di domanda, tesa alla separazione o al divorzio. Una semplice legge (nonostante ben articolata e formulata) senza altro non può eliminare le violenze che albergano in molte famiglie, ma è certamente un primo passo, verso un più difficile traguardo; quello di rendere coscienti coloro che subiscono tali soprusi che ribellarsi significa concedere ai propri figli e a se stessi la speranza che la normalità non è questo, ma è ben altro.
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