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Associazione Sostegno Attività Handicap

Sede di San Giovanni Bianco

TICKET: informazioni al cittadino
(12 dicembre 2002)


FARMACI

Dal 12.12.2002 è dovuta una quota di partecipazione alla spesa sanitaria di 2 Euro per ogni pezzo di farmaco fino a 4 Euro per ricetta. Sono escluse da tale pagamento le seguenti categorie di assistiti:

  1. invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;

  2. grandi invalidi per servizio;

  3. grandi invalidi per lavoro;

  4. invalidi civili al 100%;

  5. invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza;

  6. danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex legge n. 238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992;

  7. ciechi e sordomuti ex. art. 2 d.lgs 68 del 1999;

  8. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

  9. titolari di pensioni sociali

  10. titolari di pensioni al minimo di età superiore ai sessant’anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,45 € per ogni figlio a carico.

Per le due ultime categorie è previsto un apposito modello di autocertificazione del proprio status, ai sensi della normativa vigente, da presentare al momento del ritiro del farmaco.
La quota massima di 4 Euro per ricetta è dovuta anche dai cittadini che usufruiscono, per patologia, della possibilità di prescrivere sulla ricetta un numero di confezioni maggiore di 2.
La quota fissa stabilita è dovuta anche per l’acquisto di farmaci non coperti da brevetto (anche quelli generici). Inoltre per questi farmaci è dovuta la differenza tra il prezzo di riferimento e quello del farmaco prescritto dal medico, nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità. Questa eventuale quota aggiuntiva non deve essere corrisposta dal cittadino solo nel caso in cui vi sia un’accertata indisponibilità del farmaco al prezzo più basso a livello regionale.

PRONTO SOCCORSO

Dal 12.12.2002, in presenza di prestazioni considerati non urgenti e inappropriate (riconosciute dal medico alla fine della valutazione clinica con l’assegnazione di “ codice bianco” ), è dovuta una quota a carico dei cittadini di 35 Euro nel caso di sola visita specialistica, anche se eseguita da più specialisti, o di 50 Euro nel caso di effettuazione anche di altre prestazioni diagnostiche o terapeutiche. Non sono da sottoporre a tale quota le sottoindicate prestazioni:

La quota prevista è dovuta da parte di tutti i soggetti interessati indipendentemente dalla presenza di un eventuale stato di esenzione.
Sono comunque garantite gratuitamente a tutti i cittadini tutte le prestazioni svolte in Pronto Soccorso che sono considerate urgenti.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Tutti i cittadini sono soggetti alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per l’assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio fino all’importo massimo di € 36,15 (lire 70.000) per ricetta, che può contenere fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica (prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse).
Sono attualmente esenti dal ticket gli appartenenti alle seguenti categorie della popolazione:

Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni:

In relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:

Redatto a cura della Unità Organizzativa Qualità e Integrazione dei Servizi Sanitari
Direzione Generale Sanità – Regione Lombardia
via Pola 11, 20124 MILANO
tel. 02 67653351

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