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Consulta dell'Osservatorio sulla Disabilità: regole per l'organico di sostegno
Si è insediata il 19 dicembre 2006 ufficialmente
L’incontro avvenuto nella Sala dei
Ministri di Viale Trastevere è stato introdotto da una relazione del
prof. I. Fiorin, coordinatore del comitato scientifico, che ha
centrato la sua attenzione su alcune problematiche che richiedono
un’immediata soluzione: la revisione del processo che porta dalla
diagnosi funzionale alla certificazione della disabilità
(Finanziaria 2007), il profilo professionale degli insegnanti
specializzati, l’esigenza di garantire una formazione di base a
tutti i docenti sui temi dell’inclusione e di fornire un supplemento
di professionalità ai docenti specializzatu sul sostegno, la
stabilizzazione del precariato degli insegnanti di sostegno, la
necessità di un incontro tra bisogno e competenza e di proseguire il
progetto complesso sull’uso delle nuove tecnologie, la definizione
di livelli di qualità che sviluppino un ambiente accettabile,
l’istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero della salute per
l’applicazione del DPCM 185.
La delegazione dell’ANIEF, composta dal
prof. M. Pacifico (Pres. Nazion.) e dal prof. O. De Giulii (Coord.
Lazio), presente all’incontro in qualità di rappresentante degli
insegnanti specializzati sul sostegno, ha ribadito le
osservazioni presentate al Sottosegretario il 9 novembre scorso,
e apprezzando il contenuto della relazione introduttiva ha
depositato una breve memoria dichiarando la propria
disponibilità a presentare a breve nuovi e specifici approfondimenti
sulle tematiche poste, segnalando carenze e proponendo soluzioni per
un miglioramento della qualità dell’insegnamento, per un
innalzamento della qualità dell’istruzione, per una società di
qualità che possa sui temi dell’inclusione e dell’integrazione
essere da modello anche per l’Europa.
Roma, 19 dicembre 2006
Intervento dell'ANIEF alla
Consulta dell'Osservatorio sulla Disabilità,
Roma 19 dicembre 2006.
Onorevole Ministro, Onorevole Sottosegretario,
La legge Finanziaria 2007 ha modificato
il comma 3 dell'art. 40 della legge 449 del 1997 affidando al
Ministro della Pubblica Istruzione, d'intesa con il Ministro della
Salute, il compito di elaborare un decreto che modifichi il criterio
d'individuazione dell'organico degli insegnanti di sostegno nelle
nostre scuole.
Tale norma segue
Tali analisi funzionali, oggi, sarebbero
individuate da "certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi" che però, a nostro avviso, nella
loro definizione non possono prescindere da uno stretto legame tra
Diagnosi Funzionale (DF), Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e Piano
Educativo Personalizzato (PEP), documenti che devono caratterizzarsi
per la loro chiarezza e per la loro specifica analisi, purtroppo non
sempre accertata.
A tali certificazioni deve essere,
altresì, legato il criterio di selezione e di formazione di nuovo
personale docente specializzato per evitare le carenze o il
surplus di organico non funzionale alla professionalità
richiesta. A tal proposito si ricorda, purtroppo, come attualmente
3.000 futuri insegnanti di sostegno si stanno specializzando presso
le Università (corsi di 800 ore) senza un effettivo riscontro legato
al criterio testé enunciato, e come nella stessa legge Finanziaria
sia previsto di utilizzare i docenti soprannumerari come docenti di
sostegno, dopo un breve corso di formazione. Bisogna valorizzare la
figura dell'insegnante di sostegno, trasformandolo da
occasionalmente specializzato a docente curricolare, e non svilirla.
Una volta definito nei suoi particolari
il criterio d'individuazione dell'organico di sostegno, inoltre,
riteniamo che sia doveroso intervenire anche sulla mancata
continuità didattica esistente, che nel caso dei docenti
specializzati risalta in particolar modo e con gravissimo danno.
Qui, il rapporto tra docente ordinario e supplente è davvero
scandaloso (quasi di 1/1): 40.000 docenti sono annualmente
licenziati al 30 giugno o al 31 agosto e nella maggior parte dei
casi non hanno confermato la loro cattedra l'anno successivo.
Bisogna dare alle nostre famiglie e ai nostri alunni competenze e
certezze.
Occorre, dunque, durante le prossime
immissioni in ruolo previste da questa Finanziaria anche una
massiccia immissione in ruolo di tale personale, ma non secondo
l'attuale riserva legata all'appartenenza ad elenchi aggiuntivi che
garantiscono soltanto un'anzianità di merito acquisita, peraltro, in
concorsi non riguardanti l'insegnamento di sostegno, a discapito
della capacità maturata nell'esperienza didattica e della specifica
specializzazione conseguita.
Infine, si richiama la necessità di monitorare nelle
rispettive ASL dislocate a livello nazionale il corretto
insediamento, ai sensi di legge, delle commissioni psico-medico-
Nel ringraziarLa per l’invito a questo
importantissimo incontro, che confronta le esperienze delle
Associazioni delle famiglie dei diversamente abili a quelle degli
stessi insegnanti di sostegno da noi rappresentati, Le ribadiamo la
nostra volontà a rispondere ai Suoi stimoli con la dedizione e la
competenza che ci ha sempre distinto.
Al Sottosegretario
all’Istruzione, On. L. De Torre
Sua Sede Integrazione
scolastica degli alunni diversamente abili e insegnanti di sostegno. In questo primo incontro sulle tematiche riguardanti gli alunni diversamente abili e gli insegnanti di sostegno Le vogliamo segnalare alcune proposte e alcune riflessioni che inevitabilmente interessano l’attuale Legge finanziaria in discussione alla Camera e alcune criticità evidenti nel metodo di assegnazione annuale delle ore di sostegno da parte dei CSA agli alunni diversamente abili come nel reclutamento dei docenti specializzati sul sostegno. Finanziaria
Nuovi interventi sull’assegnazione delle
ore e degli insegnanti di sostegno
Testo
della Finanziaria 2007, art. 66, da emendare. a)
nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità
dell'amministrazion b)
il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici
scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi.
Allegati Legge 449/1997,
art. 40, comma 3. 3. La dotazione organica di
insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati
è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138
alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali
della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento,
in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti
di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998,
fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I
criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi
gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari
dell'istruzione secondaria, nonchè di assegnazione ai singoli
istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1,
assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in
ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli
efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il
successo formativo di alunni con particolari forme di handicap
sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre
l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari
per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici
funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi
alunni, nonchè per l'aggiornamento del personale. Le esperienze
acquisite sono messe a disposizione di altre scuole. 1. Il numero dei
dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno
1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine
dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del
personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere
considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti
annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti
chiamati a svolgere supplenze brevi. Legge Finanziaria
2007, lettera b), art. 262 b) il
perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo
40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici
scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati
interventi formativi; Legge Finanziaria
2007, art. 263 Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 262 è
adottato d’intesa con il Ministro della salute.
Napoli, 21 dicembre 2006 |