Statuto
ANIEF
Titolo
I
Disposizioni
generali
Art.1 - Denominazione e
sede
1.
È costituita l’Associazione ONLUS ’“Associazione
Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione” sinteticamente denominata
ANIEF; essa ha carattere nazionale.
2.
La sede legale dell’ANIEF è nel comune di Napoli
(cap 80142) alla via Firenze n°32 c/o studio legale Avv. Speranza Michele;
eventuali variazioni possono essere decise dal Comitato Esecutivo e non
costituiscono modifica statutaria.
Titolo
II
FINALITA’
dell’anief
Art.2 - Solidarietà
L'organizzazione
di volontariato "ANIEF"
persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.
L’ANIEF
non ha fini di lucro, non è legata ad alcun partito né ad alcuna associazione
sindacale e si propone:
1. il perseguimento di
elevati standard qualitativi nell’esercizio della professione di insegnante
nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole secondarie in
sintonia con gli standard comunitari;
2. la difesa della qualità
della scuola;
3. la
salvaguardia della dignità economica e sociale della funzione docente;
4. la
valorizzazione della formazione iniziale dell’insegnante, ai fini del
raggiungimento dell’abilitazione qualificata all’insegnamento in scuole di ogni
ordine e grado, mediante percorsi formativi di elevata qualità come:
5. la promozione
dell’aggiornamento professionale permanente dell’insegnante;
6. l’affermazione e
la valorizzazione della figura del professionista dell’insegnamento quale
condizione necessaria e indispensabile per il miglioramento della scuola;
7. la valorizzazione
dell'unitarietà dei percorsi formativi ed educativi scolastici ed universitari.
8. la tutela e la
promozione dell'autonomia professionale;
9. la formazione e lo sviluppo dell’etica professionale attraverso
l’adesione a un codice deontologico;
10. la collaborazione con
analoghe associazioni nazionali ed internazionali;
11. la collaborazione con
enti ed aziende pubblici e privati;
12. la
promozione della cultura, la comunicazione e la socializzazione fra persone, gruppi
di persone, comunità, la condivisione e la diffusione di conoscenze,
informazioni, esperienze;
13. di costituirsi quale portavoce delle istanze
degli iscritti presso le O.O. S.S. e le istituzioni.
Art.4 - Ambito di
attuazione delle finalità
L'organizzazione di volontariato ANIEF opera nel territorio Nazionale Italiano.
Titolo
III
STATUTO:
PRINCIPI ORGANIZZATIVI GENERALI
Art.5 – Fase transitoria
iniziale di costituzione dell’ANIEF
I soci fondatori costituiscono ad interim gli unici membri componenti
del Comitato Esecutivo.
Tale fase transitoria con mandati ad interim ai soci
fondatori durerà fino alle prime regolari elezioni delle cariche sociali, sia
in ambito nazionale che regionale.
Le prime regolari elezioni delle cariche sociali sono da
espletarsi tra 60 e 90 giorni dalla data di fondazione dell’associazione ed è
compito dei soci fondatori condurre a termine la fase transitoria.
I soci fondatori nominano nell’atto costitutivo dell’ANIEF le
varie cariche sociali ad interim.
Nella sola fase transitoria non ci sono cariche sociali
incompatibili.
Art.6 – Associazione
ONLUS di volontariato
L'ANIEF è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in
materia. In particolare è costituita ai sensi dell’art. 10 del D. L. 4 dicembre
1997 n. 460, quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS),
autonoma, a base democratica e partecipativa.
È un'associazione di volontariato che opera senza fini di lucro per
l'esclusivo perseguimento delle finalità e degli obiettivi di solidarietà sociale
di cui al presente statuto. Essa è
apolitica e si attiene ai seguenti principi:
1.
Assenza del fine di lucro
2.
Disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative
3.
Democraticità della struttura
4.
Elettività e gratuità delle cariche associative
5.
Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto
dell'associazione -, i quali svolgono la propria attività nell'ambito
dell'associazione in modo spontaneo,
nel rispetto dei principi previsti dalla legge 266/91 e da D. Lgs.
460/97 e successive integrazioni e modificazioni.
Art.7 - Efficacia dello
statuto
1.
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci.
2.
Esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
Art.8 - Modificazione
dello statuto
Il presente statuto è modificabile con deliberazione
dell’Assemblea Sociale.
Art.9 - Interpretazione
dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione
dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi del codice civile.
Titolo
IV
I SOCI
Possono associarsi all’ANIEF tutte le persone fisiche che
condividono le finalità dell'associazione e sono mossi da spirito di
solidarietà; è previsto, inoltre, che divengano soci associazioni di
volontariato già esistenti sul territorio nazionale, che ritrovino tra le
proprie finalità quelle dell'ANIEF.
Chi desidera diventare socio ANIEF, deve firmare per
accettazione l’apposito modulo preposto per la Sezione Regionale ANIEF scelta
ed indirizzare o consegnare lo stesso modulo al Presidente Regionale in carica
in tale Sezione Regionale o ad un membro della Giunta Regionale.
All’atto dell’iscrizione gli aspiranti nuovi soci devono
versare la quota associativa a beneficio della Sezione Regionale ANIEF scelta.
La quota associativa é stabilita annualmente dal Comitato
Esecutivo sia per le persone fisiche sia per le associazioni.
Il versamento può essere effettuato tramite bollettino postale
di C/C oppure corrisposto direttamente ad un componente della Giunta Regionale.
È fatto divieto di iscriversi a più Sezioni Regionali ma è
possibile operare cambi interni per ragioni di residenza , domicilio, o lavoro.
L'associazione di Associazioni è subordinata all'approvazione
da parte del Comitato Esecutivo e da parte del Collegio di Presidenza
Nazionale.
I soci iscritti in una determinata Sezione Regionale hanno il
diritto di eleggere la Giunta Regionale.
Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti
dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
I soci che non presentano la domanda di dimissione entro 45
giorni dalla chiusura dell’esercizio corrente, sono considerati soci anche per
l’anno successivo.
Art.12 - Doveri
I soci sono tenuti:
·
al pagamento della quota sociale annua entro il 31
Gennaio di ogni esercizio, con identiche modalità che per gli aspiranti soci di
cui all’Art.10;
·
a svolgere la propria attività in modo personale ,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno
dell'organizzazione , è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.
Art.13 - Esclusione
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto,
può essere escluso dall'associazione.
Anche il mancato pagamento della quota associativa annuale è
motivo di morosità e quindi di esclusione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Regionale della
Sezione Regionale di competenza, dopo aver ascoltato le giustificazioni della
persona.
Avverso la stessa esclusione, il socio può ricorrere al
Comitato Esecutivo entro 30 giorni dalla comunicazione scritta e/o per via
telematica del provvedimento. Il Comitato Esecutivo decide, ascoltato il parere
non vincolante del Garante Morale.
Art.14 - Le Associazioni
In un quadro di trasparente coerenza con le finalità statutarie
ed i principi ispiratori, l'ANIEF, coordina l'attività e le iniziative delle
singole associazioni e contribuisce fattivamente al perseguimento delle
finalità statutarie delle singole associazioni affiliate, i cui obiettivi
devono ricondursi alle finalità ANIEF di cui all’Art. 3.
Le associazioni aderenti all'ANIEF mantengono la propria
autonomia nonché la propria
rappresentatività per quanto attiene la firma degli accordi e di atti a livello
governativo e ministeriale ed in sede regionale e locale.
Titolo
V
organi
e cariche sociali nazionali
Sono organi e cariche sociali nazionali dell’ANIEF:
1.
l’ASSEMBLEA SOCIALE (= AS)
2.
il COLLEGIO NAZIONALE DI PRESIDENZA (= CNP)
3.
il COMITATO ESECUTIVO (= CE)
4.
il SEGRETARIO GENERALE (= SG)
5.
il TESORIERE NAZIONALE (= TN)
6.
il
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, se istituito (= CRC)
7.
il GARANTE
MORALE (= GM)
Tutte le cariche sociali sopra elencate o quelle all'interno
degli organi sociali di cui sopra hanno durata biennale.
L’Assemblea
Sociale è composta da tutte le persone fisiche di seguito elencate: i membri
del CE, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale, i Consiglieri Regionali.
Ogni
membro dell’AS può disporre del proprio voto e di quello di altri membri
dell’AS fino a un massimo complessivo di 3 deleghe attribuibili ad ogni persona
fisica; oltre al numero delle deleghe vanno tenute in conto le eventuali
cariche multiple e/o ad interim.
Qualora
istituiti, fanno parte dell’AS anche i componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti e il Collegio dei Probiviri.
L'AS
è presieduta dal membro più anziano presente del Collegio Nazionale di
Presidenza; nel caso di assenza contemporanea dei tre membri
del CNP, presiede l’AS il più anziano tra gli intervenuti.
L’
AS può essere convocata dal CE per deliberazione del CE stesso o su domanda
firmata da almeno il 10% dei soci, da far pervenire al Segretario Generale.
Tale domanda deve contenere i motivi per i quali è richiesta la convocazione
dell’AS. Il CE deve inoltre convocare l’ AS almeno una volta per semestre di
ogni anno solare, di cui una per l’approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi.
La convocazione all’ AS avviene tramite una comunicazione sul
sito Internet ufficiale dell’ANIEF, posta con almeno 15 giorni di anticipo
rispetto alla data fissata, e contenente l’Ordine del Giorno dell’AS. È compito
del CE fissare l’Ordine del Giorno.
I
lavori dell’AS si possono svolgere se presenti, in persona o in delega (massimo
complessivo di 3 deleghe attribuibili ad ogni persona fisica), all’avvio dei
lavori almeno il 50%+1 dei membri dell’AS. Le decisioni e le delibere sui punti
all’ordine del giorno sono approvate a maggioranza del 50%+1 dei membri dell’AS
presenti (tenendo conto delle deleghe e delle eventuali cariche multiple e/o
ricoperte ad interim) all’avvio dei lavori.
La
constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento all’AS
spetta a chi presiede l'assemblea.
In
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il
verbale delle riunioni dell’AS viene redatto su apposito libro ed è
sottoscritto dal CNP, dal Segretario Generale e approvato dall’AS nella seduta
successiva.
L'AS è competente a deliberare
sulle modifiche dello statuto; sulla nomina e sostituzione degli organi
sociali; sull'approvazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, e sulle
relazioni annuali del CE; sull'approvazione dei programmi dell'attività da
svolgere; sull'approvazione, modifica e revoca dei regolamenti interni; su
qualsiasi altra proposta venga presentata da almeno 1/5 degli associati.
L’AS fornisce le direttive generali dell’associazione,
su cui va orientato l’impegno di tutti i soci: dai soci membri del CNP ai
semplici soci.
L’AS è l’unico organo che può deliberare lo scioglimento
dell’ANIEF.
Le decisioni prese dall'AS impegnano tutti i soci dopo la loro
pubblicazione sul sito internet dell'associazione.
Ogni socio ha comunque diritto di consultare il verbale dei
lavori dell'AS la cui conservazione è affidata al segretario generale
Hanno
diritto a partecipare all’AS senza diritto di voto tutti i soci in regola con
il pagamento della quota annuale di associazione: essi potranno prendere la
parola in merito a uno o più dei punti all’Ordine del Giorno, iscrivendosi
presso il tavolo della Presidenza prima dell’inizio dei lavori.
Il CE elegge al suo interno il CNP composto di 3 persone. Il
CNP dirige l’associazione e la rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente, a
tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle
delibere dell’AS e del CE. Ha la rappresentanza legale e la firma degli atti
sociali che impegnano l’associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il CNP nomina il Segretario Generale il Tesoriere Nazionale
tra i non appartenenti al Comitato Esecutivo.
Possono diventare membri del CNP solo i soci fondatori e/o i
soci che abbiano maturato almeno 1 anno di iscrizione all'ANIEF.
Su invito scritto con almeno 15 giorni di anticipo (anche via
telematica) di almeno uno dei tre membri del CNP, il CNP si riunisce almeno una
volta ogni 60 giorni.
Il Garante Morale va invitato dal CNP almeno ad una riunione del CNP ogni 60 giorni; il CNP inoltra l’invito al Garante Morale con almeno 15 giorni di anticipo (anche via telematica) rispetto alla data della riunione.
Il CNP delibera a maggioranza dei 2/3 e si esprime attraverso
atti unitari sottoscritti da tutti i suoi membri. Ciascun membro del CNP è
tenuto a sottoscrivere tutti gli atti approvati dal Collegio stesso.
Le riunioni del CNP (a cui può partecipare anche il Garante
Morale senza diritto di voto) possono tenersi anche per via telematica.
Il CE è composto da tutte le persone fisiche di seguito
elencate: i membri del CNP, i Presidenti Regionali, due soci eletti dall’AS
(se ci sono candidature) in rappresentanza nazionale rispettivamente dell'
l’Indirizzo Musicale e dell' Indirizzo Scienze Motorie, Garante Morale. I
componenti del CE, definiti anche Consiglieri Nazionali, rimangono in carica
per 2 (due) anni, così come avviene per qualsiasi carica sociale.
La qualità di Consigliere Nazionale si perde per dimissioni,
perdita della qualità di socio, o elezione di un nuovo socio a ricoprire tale
carica sociale.
Se è o si rende vacante un posto di Presidente Regionale di
una esistente Sezione Regionale ANIEF, tale incarico verrà ricoperto ad interim
dal CNP in attesa che l’Assemblea Regionale di competenza nomini il nuovo
Presidente Regionale.
Alle
riunioni del CE partecipano, in qualità di membri aggiunti senza diritto di
voto, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale e gli eventuali membri del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il CE nomina tra i suoi componenti il CNP composto di tre
membri.
Il CE può assegnare incarichi retribuiti a terzi (non a
suoi membri) e procede all’individuazione di consulenti esterni
all’Associazione. L’osservanza dello Statuto è obbligatoria per tutti gli
associati. Per quanto non stabilito dallo Statuto si fa riferimento alle norme
del Codice Civile in materia di associazioni. La carica di Consigliere
Nazionale è gratuita e può essere remunerata nei limiti previsti dall’ art. 10,
comma 6, lett. c, D. lgs n. 460 del 4
dicembre 1997 su delibera del CE e in base alla disponibilità di cassa nazionale.
Su invito scritto con almeno 15 giorni di anticipo (anche via
telematica) di uno dei tre membri del CNP o di almeno il 30% dei suoi membri,
il CE si riunisce almeno 2 volte l’anno rispettivamente per redigere il
bilancio consuntivo e preventivo e per decidere la percentuale di quote sociali
delle Sezioni Regionali ANIEF che vanno destinate alla Tesoreria Centrale
dell’ANIEF.
Il
CE propone, decide e organizza attività che riguardano l’associazione, in
conformità alle indicazioni dell’AS.
Le riunioni del CE possono tenersi anche per via telematica.
Il CE è presieduto dai membri del CNP,
in caso di impedimento per tutti e tre i membri del CNP si nominerà all'uopo un
Consigliere Nazionale che ne farà le funzioni. Alle riunioni del CE possono
essere invitati di volta in volta, esperti o responsabili di servizi che
interessano l’associazione. Nel CE possono essere costituiti gruppi di lavoro
per lo studio dei singoli problemi a cui partecipano anche esperti qualificati
nella materia oggetto di analisi non componenti il CE.
I
lavori del CE si possono svolgere se presenti, in persona o in delega (massimo
complessivo di 3 deleghe attribuibili ad ogni persona fisica), all’avvio dei
lavori almeno il 50%+1 dei membri del CE. Le decisioni e le delibere sui punti all’ordine
del giorno sono approvate a maggioranza del 50%+1 dei membri del CE presenti
(tenendo conto delle deleghe e delle eventuali cariche multiple e/o ricoperte
ad interim) all’avvio dei lavori.
La
constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento alla
riunione del CE spetta a chi presiede il comitato.
In
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del CE viene redatto, su apposito libro, il
relativo verbale che è sottoscritto dai membri del CNP (o da chi ne fa le veci)
e dal Segretario Generale.
Il CNP nomina una persona di sua fiducia (anche non socio
dell’ANIEF), non appartenente al CE, a Segretario Generale. Il SG, d'intesa con
il CNP, coordina l'attività dell'associazione, cura l'esecuzione delle delibere
degli organi statutari. Ciascun membro del CNP nonché il SG, unitamente e
disgiuntamente hanno la rappresentanza processuale dell'ANIEF, e possono
decidere di promuovere liti attive e
passive con l'obbligo di riferirne al CE. Per ogni controversia ed azione
giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione
processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di
rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri
associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione
proposta. in tali casi, tutte le spese connesse all'attività giurisdizionale
svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico dell'associazione, che se le
accollerà direttamente o le rimborserà come previsto dall'art.2 legge 266 del
1991, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al
perseguimento dei fini associativi. Il SG deve redigere tutti i verbali delle
riunioni del CE e dell’AS.
Il SG partecipa alle riunioni del CE e dell’AS ma ha diritto
di voto solo se è socio ANIEF.
Art.19 - Il TESORIERE
NAZIONALE (= TN)
Il CNP nomina una persona di sua fiducia (anche non socio
dell’ANIEF), non appartenente al CE, a Tesoriere Nazionale.
Il TN gestisce la Tesoreria Centrale dell’ANIEF,
effettua il rimborso di spese ordinarie (riconducibili ad attività di organi
e/o cariche sociali nazionali dell’associazione) per le quali ha ricevuto
richiesta e relativa documentazione purché preventivamente approvate dal CE.
Il TN partecipa alle riunioni del CE e dell’AS ma ha diritto
di voto solo se è socio ANIEF.
Art.20 – Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (= CRC)
L’AS può decidere di istituire il CRC. Il CRC, se istituito, è
composto da tre membri (anche non associati), con idonee competenze
professionali. Ha il compito di accertare che la contabilità sociale sia
regolare, di redigere una relazione sui bilanci annuali. Può controllare la
consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,
ad atti di ispezione contabile.
Il GM potrà essere eletto dall'AS tra i soci con maggiore
anzianità d'iscrizione. Il GM partecipa senza diritto di voto, al CNP e vigila
sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai
fini istituzionali dell'associazione.
Titolo
VI
organi
e cariche sociali delle sezioni regionali anief
Sono organi e cariche sociali di una Sezione Regionale
ANIEF (= SRA):
1.
l’ASSEMBLEA REGIONALE (= AR)
2.
la GIUNTA REGIONALE (= GR)
3.
il SEGRETARIO REGIONALE (= SR)
4.
il TESORIERE REGIONALE (= TR)
Tutte le cariche sociali sopra elencate o quelle all'interno
degli organi sociali di cui sopra hanno durata biennale.
Una
SRA è esistente solo se ha almeno un socio iscritto.
Una regione è pertanto a pieno
titolo rappresentata nell’ANIEF anche con un solo socio iscritto il quale, se
consenziente, può ricoprire qualunque carica sociale in seno alla propria SRA
(teoricamente anche più di una, se compatibili).
Ogni AR è composta da tutti i soci iscritti nella Sezione
Regionale ANIEF (purché siano in regola con il pagamento della quota annuale di
associazione) relativa ad una determinata regione del territorio nazionale.
Tali soci possono essere convocati in AR dalla GR o su istanza firmata da
almeno il 10% dei soci iscritti a tale Sezione Regionale ANIEF da presentare ad
un membro della GR e contenente i
motivi della convocazione.
L’AR è convocata dalla GR almeno una volta per anno solare.
La convocazione all’AR avviene tramite una comunicazione sul
sito Internet ufficiale dell’ANIEF, posta con almeno 15 giorni di anticipo
rispetto alla data fissata, e contenente l’Ordine del Giorno dell’AR.
È compito della GR fissare l’Ordine del Giorno.
L’AR è presieduta dal Presidente Regionale
(= PR) ed in caso di suo impedimento dal membro più anziano della GR o in
mancanza dal socio più anziano presente in assemblea.
Soci iscritti ad altre Sezioni Regionali ANIEF possono
intervenire in AR, previa iscrizione (anche per via telematica) al fine di garantire un sereno e regolare
svolgimento dei lavori, ma non hanno diritto di voto.
L’AR elegge, tra i soci iscritti alla SRA, il PR ed i
Consiglieri Regionali e, tra questi, un
eventuale sostituto del PR nel caso quest’ultimo decada dall’incarico per
qualsivoglia motivo.
L’AR approva il bilancio consuntivo e preventivo relativo alla
SRA, redatto dalla GR.
Il PR e i membri della GR possono essere revocati in ogni
tempo dall'AR.
I
lavori dell’AR si possono svolgere se presenti, in persona o in delega (massimo
complessivo di 10 deleghe attribuibili ad ogni persona fisica), all’avvio dei
lavori almeno il 20% dei membri dell’AR. Le decisioni e le delibere sui punti
all’ordine del giorno sono approvate a maggioranza del 50%+1 dei membri dell’AR
presenti (tenendo conto delle deleghe e delle eventuali cariche multiple e/o
ricoperte ad interim) all’avvio dei lavori.
La constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto
di intervento in AR spetta a chi presiede l'assemblea.
In
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art.23 - LE GIUNTE
REGIONALI (= GR)
Le regioni senza soci iscritti alla relativa SRA, non sono
rappresentate nell’associazione e tale SRA risulta non esistente.
Ogni GR è composta dal PR,
dai Consiglieri Regionali (= CR) e dal Segretario Regionale (costui non
ha diritto di voto).
Lo stesso socio non può rivestire simultaneamente la carica di
Consigliere Regionale e di Presidente Regionale.
Le regioni con almeno un socio possono essere rappresentate da
un numero massimo di Consiglieri Regionali ottenuto dalla seguente formula:
NmaxCR
= (numero dei soci iscritti alla SRA/50) + 1 (1)
dove NmaxCR rappresenta appunto il numero massimo
di Consiglieri Regionali per SRA.
Nella (1), del
risultato in parentesi della divisione deve essere considerata soltanto la
parte intera.
L’ incarico di Consigliere Regionale si perde per dimissioni,
perdita della qualità di socio, mancata rielezione da parte dell’AR in
occasione delle elezioni regionali, revoca immediata dell’incarico da parte
dell’AR per gravi e comprovati motivi.
La
carica di Consigliere Regionale è ricoperta a titolo gratuito fermo restando il
diritto ad un rimborso spese da determinarsi ai sensi dell’art. 10, comma 6,
lett. c, D. lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 su delibera dell’Assemblea Regionale
e in base alla disponibilità di cassa della GR.
La GR deve convocare l’AR almeno una volta per anno solare.
Ogni GR può elaborare
un Regolamento Regionale che disponga particolari norme di funzionamento e di
esecuzione del presente Statuto. Il Regolamento Regionale deve essere approvato
dall’AR e sottoposto al vaglio del CE il quale può non omologarlo se lo ritiene
non conforme alle finalità del presente statuto.
La GR si riunisce almeno 2 volte l’anno, di
cui una per redigere il bilancio
consuntivo e preventivo riguardante attività dell’ANIEF
legate alla regione in questione; è convocata dal PR o da almeno il 30% dei
suoi membri.
Le riunioni della GR possono tenersi anche per via telematica.
La GR
nelle proprie riunioni decide, propone, pianifica attività che
riguardano l’ANIEF, in particolare sul territorio regionale.
La GR è presieduta dal Presidente Regionale
(= PR) ed in caso di suo impedimento dal membro più anziano della GR.
Alle riunioni della GR possono essere invitati di volta in
volta, esperti o responsabili di servizi che interessano l’associazione. Nella
GR possono essere costituiti gruppi di lavoro per lo studio dei singoli
problemi a cui partecipano anche esperti qualificati nella materia oggetto di
analisi non membri della GR.
I
lavori della GR si possono svolgere se presenti, in persona o in delega
(massimo complessivo di 3 deleghe attribuibili ad ogni persona fisica),
all’avvio dei lavori almeno il 50%+1 dei membri della GR. Le decisioni e le
delibere sui punti all’ordine del giorno sono approvate a maggioranza del 50%+1
dei membri della GR presenti (tenendo conto delle deleghe e delle eventuali cariche
multiple e/o ricoperte ad interim) all’avvio dei lavori.
La
constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento alla
riunione della GR spetta a chi presiede la giunta.
In
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni della GR viene redatto, su apposito libro, il
relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente Regionale (o da chi ne fa le
veci) e dal Segretario Regionale.
L’AR elegge, tra i soci regolarmente iscritti alla SRA, il PR.
Il PR dirige la SRA e la rappresenta, congiuntamente e
disgiuntamente, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio e cura
l’esecuzione delle delibere dell’AR e della GR.
Ha la rappresentanza legale e la firma degli atti sociali che
impegnano la SRA, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il PR nomina il Segretario Regionale
tra i soci della SRA.
Il PR nomina il Tesoriere Regionale
il quale può anche non essere un socio ANIEF.
Il
PR ricopre ad interim le carica di Segretario Regionale se tale carica è
scoperta.
Il
PR ricopre ad interim le carica di Tesoriere Regionale se tale carica è
scoperta.
Il SR, d'intesa con il PR, coordina l'attività
dell'associazione, cura l'esecuzione delle delibere degli organi statutari. PR
e SR, unitamente e disgiuntamente hanno la rappresentanza processuale della
SRA, e possono decidere di promuovere liti
attive e passive con l'obbligo di riferirne alla GR . Per ogni controversia
ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla
legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del
potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con
altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità
dell'azione proposta. in tali casi, tutte le spese connesse all'attività
giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della SRA, che se
le accollerà direttamente o le rimborserà come previsto dall'art.2 legge 266
del 1991, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta
al perseguimento dei fini associativi.
Il SR deve redigere tutti i verbali delle riunioni della GR e
dell’AR.
Il SR partecipa alle assemblee dell’AR ed ha diritto di voto.
Il SR partecipa alle riunioni della GR ma ha diritto di voto
solo se è membro della GR.
Il PR nomina una persona di sua fiducia (anche non socio
dell’ANIEF) a TR.
Il TR gestisce la Tesoreria della Sezione Regionale ANIEF,
effettua il rimborso di spese ordinarie (riconducibili ad attività di organi
e/o cariche sociali della SRA) per le quali ha ricevuto richiesta e relativa
documentazione purché preventivamente approvate dall’AR o dal PR o dalla GR.
Il TR partecipa alle assemblee dell’AR ed ha diritto di voto
solo se è socio della SRA.
Il TR partecipa alle riunioni della GR ma ha diritto di voto
solo se è membro della GR.
Il TR deve provvedere alla raccolta e registrazione delle
quote sociali della SRA, alla registrazione dei soci della SRA in apposito
registro, alla comunicazione del numero dei soci della SRA alla sede legale
nazionale dell’ANIEF.
Il TR provvede all’invio (entro il 20 Febbraio di ogni
esercizio) alla Tesoreria
Centrale dell’ANIEF di una
percentuale delle quote sociali della SRA stabilita con delibera del CE in
avvio di ogni esercizio (comunque non superiore al 25%); in assenza di tale
delibera del CE entro il 31 Gennaio di ogni esercizio, la percentuale sarà del
10%.
Titolo
VII
LE
RISORSE ECONOMICHE
Le
risorse economiche dell' ANIEF sono costituite
da:
1.
beni mobili ed immobili, comunque acquisiti,
2.
contributi
3.
donazioni e lasciti
4.
rimborsi
5.
attività marginali di carattere commerciale e
produttivo
6.
ogni altro tipo di entrate
1.
I beni dell'organizzazione sono beni immobili,
beni mobili registrati e beni mobili.
2.
I beni immobili ed i beni mobili registrati
possono essere acquisiti dall'associazione, e sono ad essa intestati.
3.
I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei
terzi sono dati in comodato alla organizzazione stessa.
4.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché
i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione sono elencati
nell'inventario, che depositato presso la sede può essere consultato dagli
aderenti.
1.
I contributi dei soci sono costituiti dalla quota
di iscrizione annuale stabilita da Comitato Esecutivo
2.
I contributi straordinari sono elargiti dalle
persone fisiche o giuridiche che sono considerati "benemeriti".
1.
Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni
sono accettate dall'AS, che delibera sull'uso di esse, in armonia con le
finalità statutarie dell'organizzazione.
2.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio
di inventario, dall'AS, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia
con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3.
IL CNP attua le delibere dell'AS, e compie i
relativi atti giuridici.
1.
I rimborsi relativi alle spese sostenute per
attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'AS.
2.
L'AS delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che
dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
3.
IL CNP attua le delibere dell'AS, e compie i relativi
atti giuridici.
Art.
32 - Proventi derivanti da attività marginali
1.
I proventi derivanti da attività commerciali o
produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio
dell'associazione.
2.
L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi,
che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie
dell'organizzazione.
3.
IL CNP attua le delibere dell'assemblea, e compie
i relativi atti giuridici.
In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni
di tutte le SRA, dopo la liquidazione, saranno devoluti a beneficio di
associazioni onlus umanitarie fondate da almeno 10 anni dall’anno in cui viene
sciolta l’associazione.
I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai
proprietari.
Gli
utili e/o avanzi di gestione sono esclusivamente destinati agli scopi
statutari. Essi non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto. Non è
consentito di cedere beni ,o prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più
favorevoli, ai soci, associati,
partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per
l'organizzazione o ne fanno parte. È vietato, inoltre, distribuire a terzi
fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.
Non
è consentito corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non
direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi statutari per un valore
complessivamente eccedente il 10% delle disponibilità a qualsiasi titolo esistenti
in ciascun esercizio annuale.
Infine,
è fatto divieto di tutelare o promuovere direttamente interessi economici,
politici, sindacali, o di categoria di fondatori, soci, amministratori,
dipendenti o soggetti facenti parte a qualsiasi titolo dell'organizzazione
stessa o che siano legati alla stessa da un rapporto continuativo di
prestazione d'opera retribuito nonché di soggetti che effettuano erogazioni
liberali nei confronti dell'associazione.
Il
divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al
quarto grado di parentela.
Le risorse
della Tesoreria Centrale dell’ANIEF sono destinate ad attività di organi
e cariche nazionali dell’ANIEF.
La Tesoreria Centrale dell’ANIEF
è gestita dal Tesoriere Nazionale.
Le risorse delle Tesorerie delle Sezioni Regionali ANIEF sono
destinate ad attività sociali (in armonia con le direttive generali dell’AS) di
organi, cariche sociali, soci delle rispettive SRA.
La Tesoreria Centrale dell’ANIEF ha ubicazione logistica
coincidente con la Tesoreria della
Sezione Regionale ANIEF relativa alla SRA in cui è ubicata la sede legale
dell’associazione; sarà compito del Tesoriere Nazionale e del Tesoriere
Regionale di tale SRA smistare opportunamente le risorse.
Titolo
VIII
IL BILANCIO
1.
Il bilancio delle organizzazioni di volontariato è
annuale e decorre dal primo gennaio.
2.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e
le spese relative al periodo di un anno.
3.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di
spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
1.
Il bilancio consuntivo
è elaborato da CE. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative
al periodo di un anno. In armonia con tale bilancio consuntivo nazionale
elaborato dal CE, le Giunte Regionali elaborano l’analogo bilancio consuntivo
relativo alla propria SRA.
2.
Il bilancio preventivo
per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal CE, in armonia con le
direttive generali dell’AS. Esso contiene, suddivise in singole voci, le
previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. In armonia
con tale bilancio preventivo nazionale elaborato dal CE, le Giunte Regionali
elaborano l’analogo bilancio preventivo relativo alla propria SRA.
1.
I bilanci consuntivo e preventivo elaborati dal CE
sono controllati dal CNP; allo scopo il CNP può richiedere anche la collaborazione
di esperti (non necessariamente soci ANIEF).
2.
I bilanci consuntivo e preventivo elaborati dalle
Giunte Regionali sono controllati dal PR; allo scopo il PR può richiedere anche
la collaborazione di esperti (non necessariamente soci ANIEF).
3.
Il controllo è limitato alla regolarità contabile
delle spese e delle entrate.
4.
Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono
allegati al bilancio, e sottoposti all'AS nel caso dei bilanci nazionali, o
alle AR nel caso di bilanci di SRA.
1.
Il bilancio consuntivo nazionale (elaborato dal
CE) è approvato dall'AS.
2.
Il bilancio consuntivo di una SRA (elaborato dalla
rispettiva GR) è approvato dall'AR di tale SRA.
3.
Il bilancio consuntivo elaborato dal CE
(depositato presso la sede dell’associazione) deve essere reso pubblico (dal
CE) ad ogni socio, tramite pubblicazione sul sito Internet dell’ANIEF e larga
diffusione ai soci per via telematica, almeno 15 giorni prima che si riunisca
l’AS per deliberare sullo stesso bilancio.
4.
Il bilancio consuntivo di una SRA (elaborato dalla
rispettiva GR) deve essere reso pubblico (dalla GR) anche tramite larga
diffusione per via telematica ai soci iscritti in tale SRA, almeno 15 giorni
prima che si riunisca l’AR (di tale SRA) per deliberare sullo stesso bilancio.
5.
Il bilancio preventivo nazionale (elaborato dal
CE) è approvato dall'AS nella stessa seduta in cui l’AS è chiamata a deliberare
sul bilancio consuntivo nazionale.
6.
Il bilancio preventivo elaborato dal CE
(depositato presso la sede dell’associazione) deve essere reso pubblico (dal
CE) ad ogni socio, tramite pubblicazione sul sito Internet dell’ANIEF e larga
diffusione ai soci per via telematica, almeno 15 giorni prima che si riunisca
l’AS per deliberare sullo stesso bilancio.
7.
Il bilancio preventivo di una SRA (elaborato dalla
rispettiva GR) è approvato dall'AR di tale SRA nella stessa seduta in cui l’AR
è chiamata a deliberare sul bilancio consuntivo di tale SRA.
8.
Il bilancio preventivo di una SRA (elaborato dalla
rispettiva GR) deve essere reso pubblico (dalla GR) anche tramite larga
diffusione per via telematica ai soci iscritti in tale SRA, almeno 15 giorni
prima che si riunisca l’AR (di tale SRA) per deliberare sullo stesso bilancio.
Titolo
IX
LE
CONVENZIONI
1.
Le convenzioni tra l'ANIEF ed altri enti e
soggetti sono deliberate dal Comitato
Esecutivo o dalle Giunte Regionali per le SRA.
2.
Copia di ogni convenzione è custodita a cura del
CNP nella sede dell'organizzazione, o del PR per le convenzioni relative a SRA.
La
convenzione è stipulata da tutti i
membri del CNP.
Per
le SRA la convenzione è stipulata dal PR.
Il
CE dispone sulle modalità di attuazione della convenzione, nel caso di
convenzioni a carattere nazionale.
La
GR di una data SRA dispone sulle modalità di attuazione della convenzione, nel
caso di convenzioni riguardante tale SRA.
Titolo
X
DIPENDENTI E COLLABORATORI
L’Organizzazione
di volontariato può assumere dei dipendenti.
I
rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e
dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
L’associazione di
volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di
collaboratori di lavoro autonomo.
Titolo
XI
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
L’ANIEF coopera
con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili,
culturali e di solidarietà.
L’ANIEF partecipa
e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità
sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Titolo
XII
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento, la cessazione, ovvero l’estinzione e quindi
la liquidazione dell’ANIEF può essere proposta dal Comitato Esecutivo ed
approvata dall’AS convocata con apposito ordine del giorno.
Titolo
XIII
NORME
DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare
riferimento al Codice Civile e al D. Lgv. N. 460 del 4 dicembre 1997 ed eventuali
variazioni.