Statuto  ANIEF

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art.1 - Denominazione e sede

1.                     È costituita l’Associazione ONLUS ’“Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione” sinteticamente denominata ANIEF; essa ha carattere nazionale.

2.                    La sede legale dell’ANIEF è nel comune di Napoli (cap 80142) alla via Firenze n°32 c/o studio legale Avv. Speranza Michele; eventuali variazioni possono essere decise dal Comitato Esecutivo e non costituiscono modifica statutaria.

 

 

Titolo II

FINALITA’ dell’anief

 

Art.2 - Solidarietà

L'organizzazione di volontariato "ANIEF"  persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.

 

Art.3 - Finalità nel settore Scuola     

L’ANIEF non ha fini di lucro, non è legata ad alcun partito né ad alcuna associazione sindacale e si propone:

1.   il perseguimento di elevati standard qualitativi nell’esercizio della professione di insegnante nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole secondarie in sintonia con gli standard comunitari;

2.   la difesa della qualità della  scuola;

3.      la salvaguardia della dignità economica e sociale della funzione docente;

4.      la valorizzazione della formazione iniziale dell’insegnante, ai fini del raggiungimento dell’abilitazione qualificata all’insegnamento in scuole di ogni ordine e grado, mediante percorsi formativi di elevata qualità come:

5.   la promozione dell’aggiornamento professionale permanente dell’insegnante;

6.   l’affermazione e la valorizzazione della figura del professionista dell’insegnamento quale condizione necessaria e indispensabile per il miglioramento della scuola;

7.   la valorizzazione dell'unitarietà dei percorsi formativi ed educativi scolastici ed universitari.

8.   la tutela e la promozione dell'autonomia professionale;

9.   la formazione e lo sviluppo dell’etica professionale attraverso l’adesione a un codice deontologico;

10.  la collaborazione con analoghe associazioni nazionali ed internazionali;

11.  la collaborazione con enti ed aziende pubblici e privati;

12.  la promozione della cultura, la comunicazione e la socializzazione fra persone, gruppi di persone, comunità, la condivisione e la diffusione di conoscenze, informazioni, esperienze;

13.   di costituirsi quale portavoce delle istanze degli iscritti presso le O.O. S.S. e le istituzioni.

 

Art.4 - Ambito di attuazione delle finalità

L'organizzazione di volontariato ANIEF opera nel territorio Nazionale Italiano.

 

Titolo III

STATUTO: PRINCIPI ORGANIZZATIVI GENERALI

 

Art.5 – Fase transitoria iniziale di costituzione dell’ANIEF

I soci fondatori costituiscono ad interim gli unici membri componenti del Comitato Esecutivo.

Tale fase transitoria con mandati ad interim ai soci fondatori durerà fino alle prime regolari elezioni delle cariche sociali, sia in ambito nazionale che regionale.

Le prime regolari elezioni delle cariche sociali sono da espletarsi tra 60 e 90 giorni dalla data di fondazione dell’associazione ed è compito dei soci fondatori condurre a termine la fase transitoria.

I soci fondatori nominano nell’atto costitutivo dell’ANIEF le varie cariche sociali ad interim.

Nella sola fase transitoria non ci sono cariche sociali incompatibili.

 

Art.6 – Associazione ONLUS di volontariato

L'ANIEF è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. In particolare è costituita ai sensi dell’art. 10 del D. L. 4 dicembre 1997 n. 460, quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), autonoma, a base democratica e partecipativa.  È un'associazione di volontariato che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento delle finalità e degli obiettivi di solidarietà sociale di cui al presente statuto.  Essa è apolitica e si attiene ai seguenti principi:

1.                     Assenza del fine di lucro

2.                    Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative

3.                    Democraticità della struttura

4.                    Elettività e gratuità delle cariche associative

5.                    Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti - salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione -, i quali svolgono la propria attività nell'ambito dell'associazione in modo spontaneo,  nel rispetto dei principi previsti dalla legge 266/91 e da D. Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni.

 

Art.7 - Efficacia dello statuto

1.                     Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci.

2.                     Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

 

Art.8 - Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell’Assemblea Sociale.

 

Art.9 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi del codice civile.

 

 

Titolo IV

I  SOCI

 

Art.10 - Ammissione

Possono associarsi all’ANIEF tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e sono mossi da spirito di solidarietà; è previsto, inoltre, che divengano soci associazioni di volontariato già esistenti sul territorio nazionale, che ritrovino tra le proprie finalità quelle dell'ANIEF.

Chi desidera diventare socio ANIEF, deve firmare per accettazione l’apposito modulo preposto per la Sezione Regionale ANIEF scelta ed indirizzare o consegnare lo stesso modulo al Presidente Regionale in carica in tale Sezione Regionale o ad un membro della Giunta Regionale.

All’atto dell’iscrizione gli aspiranti nuovi soci devono versare la quota associativa a beneficio della Sezione Regionale ANIEF scelta.

La quota associativa é stabilita annualmente dal Comitato Esecutivo sia per le persone fisiche sia per le associazioni.

Il versamento può essere effettuato tramite bollettino postale di C/C oppure corrisposto direttamente ad un componente della Giunta Regionale.

È fatto divieto di iscriversi a più Sezioni Regionali ma è possibile operare cambi interni per ragioni di residenza , domicilio, o lavoro.

L'associazione di Associazioni è subordinata all'approvazione da parte del Comitato Esecutivo e da parte del Collegio di Presidenza Nazionale.

 

Art.11 - Diritti

I soci iscritti in una determinata Sezione Regionale hanno il diritto di eleggere la Giunta Regionale.

Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

I soci che non presentano la domanda di dimissione entro 45 giorni dalla chiusura dell’esercizio corrente, sono considerati soci anche per l’anno successivo.

 

Art.12 - Doveri

I soci sono tenuti:

·                       al pagamento della quota sociale annua entro il 31 Gennaio di ogni esercizio, con identiche modalità che per gli aspiranti soci di cui all’Art.10;

·                       a svolgere la propria attività in modo personale , spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione , è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

 

Art.13 - Esclusione

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

Anche il mancato pagamento della quota associativa annuale è motivo di morosità e quindi di esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Regionale della Sezione Regionale di competenza, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona. 

Avverso la stessa esclusione, il socio può ricorrere al Comitato Esecutivo entro 30 giorni dalla comunicazione scritta e/o per via telematica del provvedimento. Il Comitato Esecutivo decide, ascoltato il parere non vincolante del Garante Morale.

 

Art.14 - Le Associazioni

In un quadro di trasparente coerenza con le finalità statutarie ed i principi ispiratori, l'ANIEF, coordina l'attività e le iniziative delle singole associazioni e contribuisce fattivamente al perseguimento delle finalità statutarie delle singole associazioni affiliate, i cui obiettivi devono ricondursi alle finalità ANIEF di cui all’Art. 3.

Le associazioni aderenti all'ANIEF mantengono la propria autonomia  nonché la propria rappresentatività per quanto attiene la firma degli accordi e di atti a livello governativo e ministeriale ed in sede regionale e locale.

 

 

Titolo V

organi e cariche sociali nazionali

 

Sono organi e cariche sociali nazionali dell’ANIEF:

1.                     l’ASSEMBLEA SOCIALE  (= AS)

2.                    il COLLEGIO NAZIONALE DI PRESIDENZA (= CNP)

3.                    il COMITATO ESECUTIVO (= CE)

4.                    il SEGRETARIO GENERALE (= SG)

5.                    il TESORIERE NAZIONALE (= TN)

6.                    il  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, se istituito (= CRC)

7.                    il  GARANTE MORALE (= GM)

Tutte le cariche sociali sopra elencate o quelle all'interno degli organi sociali di cui sopra hanno durata biennale.

 

Art. 15 - L’ASSEMBLEA  SOCIALE (= AS)

L’Assemblea Sociale è composta da tutte le persone fisiche di seguito elencate: i membri del CE, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale,  i Consiglieri Regionali.

Ogni membro dell’AS può disporre del proprio voto e di quello di altri membri dell’AS fino a un massimo complessivo di 3 deleghe attribuibili ad ogni persona fisica; oltre al numero delle deleghe vanno tenute in conto le eventuali cariche multiple e/o ad interim.

Qualora istituiti, fanno parte dell’AS anche i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

L'AS è presieduta dal membro più anziano presente del Collegio Nazionale di Presidenza; nel caso di assenza contemporanea dei tre membri del CNP, presiede l’AS il più anziano tra gli intervenuti.

L’ AS può essere convocata dal CE per deliberazione del CE stesso o su domanda firmata da almeno il 10% dei soci, da far pervenire al Segretario Generale. Tale domanda deve contenere i motivi per i quali è richiesta la convocazione dell’AS. Il CE deve inoltre convocare l’ AS almeno una volta per semestre di ogni anno solare, di cui una per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

La convocazione all’ AS avviene tramite una comunicazione sul sito Internet ufficiale dell’ANIEF, posta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata, e contenente l’Ordine del Giorno dell’AS. È compito del CE fissare l’Ordine del Giorno.

I lavori dell’AS si possono svolgere se presenti, in persona o in delega (massimo complessivo di 3 deleghe attribuibili ad ogni persona fisica), all’avvio dei lavori almeno il 50%+1 dei membri dell’AS. Le decisioni e le delibere sui punti all’ordine del giorno sono approvate a maggioranza del 50%+1 dei membri dell’AS presenti (tenendo conto delle deleghe e delle eventuali cariche multiple e/o ricoperte ad interim) all’avvio dei lavori.

La constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento all’AS spetta a chi presiede l'assemblea.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale delle riunioni dell’AS viene redatto su apposito libro ed è sottoscritto dal CNP, dal Segretario Generale e approvato dall’AS nella seduta successiva.

L'AS è competente a deliberare sulle modifiche dello statuto; sulla nomina e sostituzione degli organi sociali; sull'approvazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, e sulle relazioni annuali del CE; sull'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; sull'approvazione, modifica e revoca dei regolamenti interni; su qualsiasi altra proposta venga presentata da almeno 1/5 degli associati.

L’AS fornisce le direttive generali dell’associazione, su cui va orientato l’impegno di tutti i soci: dai soci membri del CNP ai semplici soci.

L’AS è l’unico organo che può deliberare lo scioglimento dell’ANIEF.

Le decisioni prese dall'AS impegnano tutti i soci dopo la loro pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

Ogni socio ha comunque diritto di consultare il verbale dei lavori dell'AS la cui conservazione è affidata al segretario generale

Hanno diritto a partecipare all’AS senza diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione: essi potranno prendere la parola in merito a uno o più dei punti all’Ordine del Giorno, iscrivendosi presso il tavolo della Presidenza prima dell’inizio dei lavori.

 

Art. 16 - Il COLLEGIO NAZIONALE DI PRESIDENZA (= CNP)

Il CE elegge al suo interno il CNP composto di 3 persone. Il CNP dirige l’associazione e la rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle delibere dell’AS e del CE. Ha la rappresentanza legale e la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il CNP nomina il Segretario Generale il Tesoriere Nazionale tra i non appartenenti al Comitato Esecutivo.

Possono diventare membri del CNP solo i soci fondatori e/o i soci che abbiano maturato almeno 1 anno di iscrizione all'ANIEF.

Su invito scritto con almeno 15 giorni di anticipo (anche via telematica) di almeno uno dei tre membri del CNP, il CNP si riunisce almeno una volta ogni 60 giorni.

Il Garante Morale va invitato dal CNP almeno ad una riunione del CNP ogni 60 giorni; il CNP inoltra l’invito al Garante Morale con almeno 15 giorni di anticipo (anche via telematica) rispetto alla data della riunione.

Il CNP delibera a maggioranza dei 2/3 e si esprime attraverso atti unitari sottoscritti da tutti i suoi membri. Ciascun membro del CNP è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti approvati dal Collegio stesso.

Le riunioni del CNP (a cui può partecipare anche il Garante Morale senza diritto di voto) possono tenersi anche per via telematica.

 

Art.17 - Il COMITATO ESECUTIVO (= CE)

Il CE è composto da tutte le persone fisiche di seguito elencate: i membri del CNP, i Presidenti Regionali, due soci eletti dall’AS (se ci sono candidature) in rappresentanza nazionale rispettivamente dell' l’Indirizzo Musicale e dell' Indirizzo Scienze Motorie, Garante Morale. I componenti del CE, definiti anche Consiglieri Nazionali, rimangono in carica per 2 (due) anni, così come avviene per qualsiasi carica sociale.

La qualità di Consigliere Nazionale si perde per dimissioni, perdita della qualità di socio, o elezione di un nuovo socio a ricoprire tale carica sociale.

Se è o si rende vacante un posto di Presidente Regionale di una esistente Sezione Regionale ANIEF, tale incarico verrà ricoperto ad interim dal CNP in attesa che l’Assemblea Regionale di competenza nomini il nuovo Presidente Regionale.

Alle riunioni del CE partecipano, in qualità di membri aggiunti senza diritto di voto, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale e gli eventuali membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il CE nomina tra i suoi componenti il CNP composto di tre membri.

Il CE può assegnare incarichi retribuiti a terzi (non a suoi membri) e procede all’individuazione di consulenti esterni all’Associazione. L’osservanza dello Statuto è obbligatoria per tutti gli associati. Per quanto non stabilito dallo Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni. La carica di Consigliere Nazionale è gratuita e può essere remunerata nei limiti previsti dall’ art. 10, comma 6, lett. c,  D. lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 su delibera del CE e in base alla disponibilità di cassa nazionale.

Su invito scritto con almeno 15 giorni di anticipo (anche via telematica) di uno dei tre membri del CNP o di almeno il 30% dei suoi membri, il CE si riunisce almeno 2 volte l’anno rispettivamente per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e per decidere la percentuale di quote sociali delle Sezioni Regionali ANIEF che vanno destinate alla Tesoreria Centrale dell’ANIEF.

Il CE propone, decide e organizza attività che riguardano l’associazione, in conformità alle indicazioni dell’AS.

Le riunioni del CE possono tenersi anche per via telematica.

Il CE è presieduto dai membri del CNP, in caso di impedimento per tutti e tre i membri del CNP si nominerà all'uopo un Consigliere Nazionale che ne farà le funzioni. Alle riunioni del CE possono essere invitati di volta in volta, esperti o responsabili di servizi che interessano l’associazione. Nel CE possono essere costituiti gruppi di lavoro per lo studio dei singoli problemi a cui partecipano anche esperti qualificati nella materia oggetto di analisi non componenti il CE.

I lavori del CE si possono svolgere se presenti, in persona o in delega (massimo complessivo di 3 deleghe attribuibili ad ogni persona fisica), all’avvio dei lavori almeno il 50%+1 dei membri del CE. Le decisioni e le delibere sui punti all’ordine del giorno sono approvate a maggioranza del 50%+1 dei membri del CE presenti (tenendo conto delle deleghe e delle eventuali cariche multiple e/o ricoperte ad interim) all’avvio dei lavori.

La constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento alla riunione del CE spetta a chi presiede il comitato.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del CE viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dai membri del CNP (o da chi ne fa le veci) e dal Segretario Generale.

 

 

Art.18 - Il SEGRETARIO GENERALE (= SG)

Il CNP nomina una persona di sua fiducia (anche non socio dell’ANIEF), non appartenente al CE, a Segretario Generale. Il SG, d'intesa con il CNP, coordina l'attività dell'associazione, cura l'esecuzione delle delibere degli organi statutari. Ciascun membro del CNP nonché il SG, unitamente e disgiuntamente hanno la rappresentanza processuale dell'ANIEF, e possono decidere di promuovere liti  attive e passive con l'obbligo di riferirne al CE. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. in tali casi, tutte le spese connesse all'attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico dell'associazione, che se le accollerà direttamente o le rimborserà come previsto dall'art.2 legge 266 del 1991, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Il SG deve redigere tutti i verbali delle riunioni del CE e dell’AS.

Il SG partecipa alle riunioni del CE e dell’AS ma ha diritto di voto solo se è socio ANIEF.

 

Art.19 - Il TESORIERE NAZIONALE (= TN)

Il CNP nomina una persona di sua fiducia (anche non socio dell’ANIEF), non appartenente al CE, a Tesoriere Nazionale.

Il TN gestisce la Tesoreria Centrale dell’ANIEF, effettua il rimborso di spese ordinarie (riconducibili ad attività di organi e/o cariche sociali nazionali dell’associazione) per le quali ha ricevuto richiesta e relativa documentazione purché preventivamente approvate dal CE.

Il TN partecipa alle riunioni del CE e dell’AS ma ha diritto di voto solo se è socio ANIEF.

 

Art.20 – Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (= CRC)

L’AS può decidere di istituire il CRC. Il CRC, se istituito, è composto da tre membri (anche non associati), con idonee competenze professionali. Ha il compito di accertare che la contabilità sociale sia regolare, di redigere una relazione sui bilanci annuali. Può controllare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione contabile.

 

Art. 21 - Il GARANTE MORALE (= GM)

Il GM potrà essere eletto dall'AS tra i soci con maggiore anzianità d'iscrizione. Il GM partecipa senza diritto di voto, al CNP e vigila sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'associazione.

 

 

Titolo VI

organi e cariche sociali delle sezioni regionali anief

 

Sono organi e cariche sociali di una Sezione Regionale ANIEF (= SRA):

1.                     l’ASSEMBLEA REGIONALE (= AR)

2.                    la GIUNTA REGIONALE (= GR)

3.                    il SEGRETARIO REGIONALE (= SR)

4.                    il TESORIERE REGIONALE (= TR)

 

Tutte le cariche sociali sopra elencate o quelle all'interno degli organi sociali di cui sopra hanno durata biennale.

Una SRA è esistente solo se ha almeno un socio iscritto.

Una regione è pertanto a pieno titolo rappresentata nell’ANIEF anche con un solo socio iscritto il quale, se consenziente, può ricoprire qualunque carica sociale in seno alla propria SRA (teoricamente anche più di una, se compatibili).

 

Art.22 – L’ASSEMBLEA REGIONALE (= AR)

Ogni AR è composta da tutti i soci iscritti nella Sezione Regionale ANIEF (purché siano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione) relativa ad una determinata regione del territorio nazionale. Tali soci possono essere convocati in AR dalla GR o su istanza firmata da almeno il 10% dei soci iscritti a tale Sezione Regionale ANIEF da presentare ad un membro della GR e  contenente i motivi della convocazione.

L’AR è convocata dalla GR almeno una volta per anno solare.

La convocazione all’AR avviene tramite una comunicazione sul sito Internet ufficiale dell’ANIEF, posta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata, e contenente l’Ordine del Giorno dell’AR.

È compito della GR fissare l’Ordine del Giorno.

L’AR è presieduta dal Presidente Regionale (= PR) ed in caso di suo impedimento dal membro più anziano della GR o in mancanza dal socio più anziano presente in assemblea.

Soci iscritti ad altre Sezioni Regionali ANIEF possono intervenire in AR, previa iscrizione (anche per via telematica)  al fine di garantire un sereno e regolare svolgimento dei lavori, ma non hanno diritto di voto.

L’AR elegge, tra i soci iscritti alla SRA, il PR ed i Consiglieri Regionali  e, tra questi, un eventuale sostituto del PR nel caso quest’ultimo decada dall’incarico per qualsivoglia motivo.

L’AR approva il bilancio consuntivo e preventivo relativo alla SRA, redatto dalla GR.

Il PR e i membri della GR possono essere revocati in ogni tempo dall'AR.

I lavori dell’AR si possono svolgere se presenti, in persona o in delega (massimo complessivo di 10 deleghe attribuibili ad ogni persona fisica), all’avvio dei lavori almeno il 20% dei membri dell’AR. Le decisioni e le delibere sui punti all’ordine del giorno sono approvate a maggioranza del 50%+1 dei membri dell’AR presenti (tenendo conto delle deleghe e delle eventuali cariche multiple e/o ricoperte ad interim) all’avvio dei lavori.

La constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento in AR spetta a chi presiede l'assemblea.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Art.23 - LE GIUNTE REGIONALI (= GR)

Le regioni senza soci iscritti alla relativa SRA, non sono rappresentate nell’associazione e tale SRA risulta non esistente.

Ogni GR è composta dal PR,  dai Consiglieri Regionali (= CR) e dal Segretario Regionale (costui non ha diritto di voto).

Lo stesso socio non può rivestire simultaneamente la carica di Consigliere Regionale e di Presidente Regionale.

Le regioni con almeno un socio possono essere rappresentate da un numero massimo di Consiglieri Regionali ottenuto dalla seguente formula:

 

                   NmaxCR = (numero dei soci iscritti alla SRA/50) + 1                  (1)

 

dove NmaxCR rappresenta appunto il numero massimo di  Consiglieri Regionali per SRA.

 

Nella (1), del risultato in parentesi della divisione deve essere considerata soltanto la parte intera.

L’ incarico di Consigliere Regionale si perde per dimissioni, perdita della qualità di socio, mancata rielezione da parte dell’AR in occasione delle elezioni regionali, revoca immediata dell’incarico da parte dell’AR per gravi e comprovati motivi.

La carica di Consigliere Regionale è ricoperta a titolo gratuito fermo restando il diritto ad un rimborso spese da determinarsi ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. c, D. lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 su delibera dell’Assemblea Regionale e in base alla disponibilità di cassa della GR.

La GR deve convocare l’AR almeno una volta per anno solare.

Ogni GR  può elaborare un Regolamento Regionale che disponga particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto. Il Regolamento Regionale deve essere approvato dall’AR e sottoposto al vaglio del CE il quale può non omologarlo se lo ritiene non conforme alle finalità del presente statuto.

La GR si riunisce almeno 2 volte l’anno, di cui una per redigere il bilancio  consuntivo e preventivo riguardante attività dell’ANIEF legate alla regione in questione; è convocata dal PR o da almeno il 30% dei suoi membri.

Le riunioni della GR possono tenersi anche per via telematica.

La GR  nelle proprie riunioni decide, propone, pianifica attività che riguardano l’ANIEF, in particolare sul territorio regionale.

La GR è presieduta dal Presidente Regionale (= PR) ed in caso di suo impedimento dal membro più anziano della GR.

Alle riunioni della GR possono essere invitati di volta in volta, esperti o responsabili di servizi che interessano l’associazione. Nella GR possono essere costituiti gruppi di lavoro per lo studio dei singoli problemi a cui partecipano anche esperti qualificati nella materia oggetto di analisi non membri della GR.

I lavori della GR si possono svolgere se presenti, in persona o in delega (massimo complessivo di 3 deleghe attribuibili ad ogni persona fisica), all’avvio dei lavori almeno il 50%+1 dei membri della GR. Le decisioni e le delibere sui punti all’ordine del giorno sono approvate a maggioranza del 50%+1 dei membri della GR presenti (tenendo conto delle deleghe e delle eventuali cariche multiple e/o ricoperte ad interim) all’avvio dei lavori.

La constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento alla riunione della GR spetta a chi presiede la giunta.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni della GR viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente Regionale (o da chi ne fa le veci) e dal Segretario Regionale.

 

Art. 24 - Il PRESIDENTE REGIONALE (= PR)

L’AR elegge, tra i soci regolarmente iscritti alla SRA, il PR.

Il PR dirige la SRA e la rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle delibere dell’AR e della GR.

Ha la rappresentanza legale e la firma degli atti sociali che impegnano la SRA, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il PR nomina il Segretario Regionale tra i soci della SRA.

Il PR nomina il Tesoriere Regionale il quale può anche non essere un socio ANIEF.

Il PR ricopre ad interim le carica di Segretario Regionale se tale carica è scoperta.

Il PR ricopre ad interim le carica di Tesoriere Regionale se tale carica è scoperta.

 

Art.25 - Il SEGRETARIO REGIONALE (= SR)

Il SR, d'intesa con il PR, coordina l'attività dell'associazione, cura l'esecuzione delle delibere degli organi statutari. PR e SR, unitamente e disgiuntamente hanno la rappresentanza processuale della SRA, e possono decidere di promuovere liti  attive e passive con l'obbligo di riferirne alla GR . Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. in tali casi, tutte le spese connesse all'attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della SRA, che se le accollerà direttamente o le rimborserà come previsto dall'art.2 legge 266 del 1991, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi.

Il SR deve redigere tutti i verbali delle riunioni della GR e dell’AR.

Il SR partecipa alle assemblee dell’AR ed ha diritto di voto.

Il SR partecipa alle riunioni della GR ma ha diritto di voto solo se è membro della GR.

 

Art.26 - Il TESORIERE REGIONALE (= TR)

Il PR nomina una persona di sua fiducia (anche non socio dell’ANIEF) a TR.

Il TR gestisce la Tesoreria della Sezione Regionale ANIEF, effettua il rimborso di spese ordinarie (riconducibili ad attività di organi e/o cariche sociali della SRA) per le quali ha ricevuto richiesta e relativa documentazione purché preventivamente approvate dall’AR o dal PR o dalla GR.

Il TR partecipa alle assemblee dell’AR ed ha diritto di voto solo se è socio della SRA.

Il TR partecipa alle riunioni della GR ma ha diritto di voto solo se è membro della GR.

Il TR deve provvedere alla raccolta e registrazione delle quote sociali della SRA, alla registrazione dei soci della SRA in apposito registro, alla comunicazione del numero dei soci della SRA alla sede legale nazionale dell’ANIEF.

Il TR provvede all’invio (entro il 20 Febbraio di ogni esercizio) alla  Tesoreria Centrale dell’ANIEF  di una percentuale delle quote sociali della SRA stabilita con delibera del CE in avvio di ogni esercizio (comunque non superiore al 25%); in assenza di tale delibera del CE entro il 31 Gennaio di ogni esercizio, la percentuale sarà del 10%.

 

 

Titolo VII

LE RISORSE ECONOMICHE

 

Art. 27 - Indicazione delle risorse

Le risorse economiche dell' ANIEF sono costituite  da:

1.                     beni mobili ed immobili, comunque acquisiti,

2.                    contributi

3.                    donazioni e lasciti

4.                    rimborsi

5.                    attività marginali di carattere commerciale e produttivo

6.                    ogni altro tipo di entrate

 

Art. 28 - I bENI

1.                     I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

2.                    I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'associazione, e sono ad essa intestati.

3.                    I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla organizzazione stessa.

4.                    I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione sono elencati nell'inventario, che depositato presso la sede può essere consultato dagli aderenti.

 

Art. 29 - Contributi

1.                     I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita da Comitato Esecutivo

2.                    I contributi straordinari sono elargiti dalle persone fisiche o giuridiche che sono considerati "benemeriti".

 

Art. 30 - Erogazioni, donazioni e lasciti

1.                     Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'AS, che delibera sull'uso di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

2.                    I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'AS, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3.                    IL CNP attua le delibere dell'AS, e compie i relativi atti giuridici.

 

Art. 31 - Rimborsi

1.                     I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'AS.

2.                    L'AS delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3.                    IL CNP attua le delibere dell'AS, e compie i relativi atti giuridici.

 

Art. 32 - Proventi derivanti da attività marginali

1.                     I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.

2.                    L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3.                    IL CNP attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

 

Art. 33 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni di tutte le SRA, dopo la liquidazione, saranno devoluti a beneficio di associazioni onlus umanitarie fondate da almeno 10 anni dall’anno in cui viene sciolta l’associazione.

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

 

Art. 34 - Gestione degli utili e delle risorse

Gli utili e/o avanzi di gestione sono esclusivamente destinati agli scopi statutari. Essi non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto. Non è consentito di cedere beni ,o prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati,  partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte. È vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

Non è consentito corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi statutari per un valore complessivamente eccedente il 10% delle disponibilità a qualsiasi titolo esistenti in ciascun esercizio annuale.

Infine, è fatto divieto di tutelare o promuovere direttamente interessi economici, politici, sindacali, o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualsiasi titolo dell'organizzazione stessa o che siano legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione.

Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado di parentela.

 

Art. 35 - Tesoreria Centrale dell’ANIEF e Tesorerie delle Sezioni Regionali ANIEF

Le risorse della Tesoreria Centrale dell’ANIEF sono destinate ad attività di organi e cariche nazionali dell’ANIEF.

La Tesoreria Centrale dell’ANIEF  è gestita dal Tesoriere Nazionale.

Le risorse delle Tesorerie delle Sezioni Regionali ANIEF sono destinate ad attività sociali (in armonia con le direttive generali dell’AS) di organi, cariche sociali, soci delle rispettive SRA.

La Tesoreria Centrale dell’ANIEF ha ubicazione logistica coincidente con la  Tesoreria della Sezione Regionale ANIEF relativa alla SRA in cui è ubicata la sede legale dell’associazione; sarà compito del Tesoriere Nazionale e del Tesoriere Regionale di tale SRA smistare opportunamente le risorse.

 

 

Titolo VIII

IL BILANCIO

 

Art. 36 - Bilancio consuntivo e preventivo

1.                     Il bilancio delle organizzazioni di volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio.

2.                    Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

3.                    Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

 

Art. 37 - Formazione e contenuto del Bilancio .

1.                     Il bilancio consuntivo è elaborato da CE. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. In armonia con tale bilancio consuntivo nazionale elaborato dal CE, le Giunte Regionali elaborano l’analogo bilancio consuntivo relativo alla propria SRA.

2.                    Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal CE, in armonia con le direttive generali dell’AS. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. In armonia con tale bilancio preventivo nazionale elaborato dal CE, le Giunte Regionali elaborano l’analogo bilancio preventivo relativo alla propria SRA.

Art. 38 - Controllo sul Bilancio

1.                     I bilanci consuntivo e preventivo elaborati dal CE sono controllati dal CNP; allo scopo il CNP può richiedere anche la collaborazione di esperti (non necessariamente soci ANIEF).

2.                     I bilanci consuntivo e preventivo elaborati dalle Giunte Regionali sono controllati dal PR; allo scopo il PR può richiedere anche la collaborazione di esperti (non necessariamente soci ANIEF).

3.                    Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

4.                     Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'AS nel caso dei bilanci nazionali, o alle AR nel caso di bilanci di SRA.

 

Art. 39 - Approvazione del Bilancio.

1.                      Il bilancio consuntivo nazionale (elaborato dal CE) è approvato dall'AS.

2.                     Il bilancio consuntivo di una SRA (elaborato dalla rispettiva GR) è approvato dall'AR di tale SRA.

3.                     Il bilancio consuntivo elaborato dal CE (depositato presso la sede dell’associazione) deve essere reso pubblico (dal CE) ad ogni socio, tramite pubblicazione sul sito Internet dell’ANIEF e larga diffusione ai soci per via telematica, almeno 15 giorni prima che si riunisca l’AS per deliberare sullo stesso bilancio.

4.                     Il bilancio consuntivo di una SRA (elaborato dalla rispettiva GR) deve essere reso pubblico (dalla GR) anche tramite larga diffusione per via telematica ai soci iscritti in tale SRA, almeno 15 giorni prima che si riunisca l’AR (di tale SRA) per deliberare sullo stesso bilancio.

5.                     Il bilancio preventivo nazionale (elaborato dal CE) è approvato dall'AS nella stessa seduta in cui l’AS è chiamata a deliberare sul bilancio consuntivo nazionale.

6.                     Il bilancio preventivo elaborato dal CE (depositato presso la sede dell’associazione) deve essere reso pubblico (dal CE) ad ogni socio, tramite pubblicazione sul sito Internet dell’ANIEF e larga diffusione ai soci per via telematica, almeno 15 giorni prima che si riunisca l’AS per deliberare sullo stesso bilancio.

7.                     Il bilancio preventivo di una SRA (elaborato dalla rispettiva GR) è approvato dall'AR di tale SRA nella stessa seduta in cui l’AR è chiamata a deliberare sul bilancio consuntivo di tale SRA.

8.                     Il bilancio preventivo di una SRA (elaborato dalla rispettiva GR) deve essere reso pubblico (dalla GR) anche tramite larga diffusione per via telematica ai soci iscritti in tale SRA, almeno 15 giorni prima che si riunisca l’AR (di tale SRA) per deliberare sullo stesso bilancio.

 

 

Titolo IX

LE CONVENZIONI

 

Art. 40 - Deliberazione delle convenzioni.

1.                      Le convenzioni tra l'ANIEF ed altri enti e soggetti sono deliberate  dal Comitato Esecutivo o dalle Giunte Regionali per le SRA.

2.                     Copia di ogni convenzione è custodita a cura del CNP nella sede dell'organizzazione, o del PR per le convenzioni relative a SRA.

Art. 41 - Stipula della convenzione.

La convenzione è stipulata da tutti  i membri del CNP.

Per le SRA la convenzione è stipulata dal PR.

 

Art. 42 - Attuazione della convenzione.

Il CE dispone sulle modalità di attuazione della convenzione, nel caso di convenzioni a carattere nazionale.

La GR di una data SRA dispone sulle modalità di attuazione della convenzione, nel caso di convenzioni riguardante tale SRA.

 

Titolo X

DIPENDENTI E COLLABORATORI

 

Art. 43 - Dipendenti.

L’Organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti.

I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

 

Art. 44 - Collaboratori di lavoro autonomo.

L’associazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.

 

 

Titolo XI

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

 

Art. 45 - Rapporti con enti e soggetti privati.

L’ANIEF coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

 

Art. 46 - Rapporti con enti e soggetti pubblici.

L’ANIEF partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

 

 

Titolo XII

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 47

Lo scioglimento, la cessazione, ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’ANIEF può essere proposta dal Comitato Esecutivo ed approvata dall’AS convocata con apposito ordine del giorno.

 

 

Titolo XIII

NORME DI RINVIO

 

Art. 48

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D. Lgv. N. 460 del 4 dicembre 1997 ed eventuali variazioni.