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Modalità di revisione periodica dei veicoli per l'anno 2004


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Veicoli chiamati alla revisione
Tutti i veicoli sottoposti a revisione annuale, e cioè:
a) autobus;
b) autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
e) autoambulanze.
Sono esclusi dalla revisione annuale i veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno 2004, ed anche i veicoli che, nell'anno 2004, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada (ad esempio, "visita e prova" per reimmatricolazione di veicolo proveniente dall'estero).

Devono inoltre sostenere la revisione nell'anno 2004 veicoli appartenenti alle seguenti categorie:
f) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.2000, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2003 o lo saranno nel 2004, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2003 (ad esempio a seguito di incidente); sono anche soggetti a "rinnovo di revisione" i veicoli che hanno subito la revisione nel 2002.
g) autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 2000, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2003 o lo saranno nel 2004, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2003; sono anche soggetti a "rinnovo di revisione" i veicoli che hanno subito la revisione nel 2002.
Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie di cui alle lettere  f) e  g) che hanno effettuato la revisione nel 2002 devono nuovamente eseguire la revisione nell'anno 2004. Alla revisione sono anche obbligati tutti i veicoli che, essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli anni precedenti; la loro circolazione è quindi soggetta a sanzione.
La revisione dei rimorchi fino a 3,5 t potrà essere disposta in base ad apposito decreto ministeriale.

Nel corso del 2004 saranno soggetti a revisione anche i motocicli ed i ciclomotori, secondo le modalità specifiche indicate alla fine di questa pagina.


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  Termine di scadenza della revisione
La prima revisione va eseguita entro lo stesso mese di rilascio della carta di circolazione italiana, mentre il rinnovo di revisione va eseguito entro il mese solare corrispondente a quello in cui fu effettuata la precedente revisione. In entrambi i casi occorre sempre tener presente se il veicolo è compreso fra quelli indicati ai punti a), b), c) d) e) oppure f), g).


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  Oggetto della revisione
Va ricordato ai proprietari dei veicoli di controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti alla sicurezza: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc.
Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi delle cinture, anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria).


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  Sanzioni
L'omessa revisione implica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 137,55 ad un massimo di Euro 550,20, nonché il ritiro della carta di circolazione che implica il divieto di circolare eccetto che, logicamente, per recarsi alla revisione (art. 80 del codice della strada). Se la violazione è rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo, che implica l'immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia, determinato dagli agenti verbalizzanti.


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Schema esplicativo e note di precisazione
Categoria
Obbligo di revisione 2004
Anno di immatricolazione
Motocicli Motocarrozzette Motocarri, motoveicoli trasporto specifico o altri
Si, vedi alla fine della pagina
 
Motoveicoli da piazza o noleggio con conducente
Si
Qualunque (la revisione è annuale), eccetto 2004
Autovetture uso privato Autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose Autocaravan Autocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate Autoveicoli uso speciale o trasporto specifico con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate Quadricicli a motore
Si
Fino al 31/12/2000, esclusi quelli già revisionati nel 2003
Autoambulanze Autobus Autoveicoli da piazza o noleggio con conducente Autoveicoli (autocarri, trattori stradali, uso speciale o trasporto specifico, mezzi d'opera, autocaravan) di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate
Si
Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2004
Rimorchi di massa a pieno carico oltre 3,5 tonnellate
Si
Qualunque (la revisione è annuale) eccetto 2004
Carrelli appendice
Si
Insieme con il veicolo dal quale sono trainabili


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  Revisione dei motoveicoli

Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 29 novembre 2002, nel 2004 saranno soggetti a revisione anche:

a) i ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri (*), il cui certificato di idoneità tecnica sia stato rilasciato prima del 31 dicembre 2000, nonché quelli sottoposti a revisione nel 2002;
(*) la definizione di quadriciclo leggero è nell'art. 52 del Cds, in nota
b) i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale, immatricolati per la prima volta prima del 31  dicembre 2000, nonché quelli sottoposti a revisione nel 2002; esclusi quelli che siano stati sottoposti a "visita e prova", per qualunque motivo, dopo il 31 dicembre 2002; gli stessi veicoli, se adibiti a servizio da piazza o noleggio con conducente, sono comunque soggetti a revisione annuale.

I termini per la revisione sono simili a quelli stabiliti per gli autoveicoli:

- per i ciclomotori, la prima revisione deve essere eseguita nello stesso mese di rilascio del certificato di idoneità tecnica, mentre le revisioni successive nello stesso mese della prima revisione;
- per i motocicli, la prima revisione deve essere eseguita nello stesso mese del rilascio della carta di circolazione, mentre le revisioni successive nello stesso mese della prima revisione.

Per la revisione dei motoveicoli si applicheranno le stesse tariffe stabilite per gli autoveicoli.

La revisione dei motoveicoli potrà essere effettuata presso un Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri o presso officine private convenzionate, di solito coincidenti con quelle autorizzate alla revisione degli autoveicoli (la lista delle officine è reperibile sul sito ministeriale all'indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it, sezione "Servizi all'utenza"). La prenotazione per una data successiva alle scadenze sopra indicate autorizza la circolazione solo per il giorno in cui deve effettuarsi la revisione. Le sanzioni per omessa revisione sono le stesse, sopra indicate, previste per gli autoveicoli.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute contattando l'URP del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti urp@mint.rupa.it

 

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