Modalità di revisione periodica dei veicoli per l'anno 2004 |
Per le revisioni degli autoveicoli e rimorchi non è prevista, anche per l'anno 2004, l'emissione di circolari che ne stabiliscano tempi e modalità. È infatti da tempo entrato a regime quanto previsto dall'articolo. 80 del Codice della Strada, che stabilisce che per le autovetture "la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia''. Il decreto ministeriale 6 agosto 1998 n. 408 ha inoltre disposto i termini entro i quali i veicoli devono essere sottoposti a revisione. |
Si precisa innanzitutto che: |
il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione; ciò non impedisce però che la revisione possa essere eseguita anche prima di quel termine; | |
per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre tenere conto dell'anno di prima immatricolazione, che, in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati o provenienti dall'estero) probabilmente non coincide con l'anno di emissione della carta di circolazione attuale; l'anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale; | |
per i veicoli che devono rinnovare la revisione, il mese di riferimento è quello in cui è stata effettuata la revisione precedente; | |
le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini. |
Veicoli chiamati alla revisione |
Tutti i veicoli sottoposti a revisione annuale, e cioè: |
a) | autobus; |
b) | autoveicoli (di qualunque categoria) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; |
c) | rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; |
d) | autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; |
e) | autoambulanze. |
Sono esclusi dalla revisione annuale i veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno 2004, ed anche i veicoli che, nell'anno 2004, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada (ad esempio, "visita e prova" per reimmatricolazione di veicolo proveniente dall'estero). |
Devono inoltre sostenere la revisione nell'anno 2004 veicoli appartenenti alle seguenti categorie: |
f) | autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.2000, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2003 o lo saranno nel 2004, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2003 (ad esempio a seguito di incidente); sono anche soggetti a "rinnovo di revisione" i veicoli che hanno subito la revisione nel 2002. |
g) | autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 2000, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del Codice della Strada) nel corso del 2003 o lo saranno nel 2004, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2003; sono anche soggetti a "rinnovo di revisione" i veicoli che hanno subito la revisione nel 2002. |
Pertanto, i veicoli
appartenenti alle categorie di cui alle lettere f) e g) che
hanno effettuato la revisione nel 2002 devono nuovamente eseguire la
revisione nell'anno 2004. Alla revisione sono anche obbligati tutti i
veicoli che, essendovi tenuti, non hanno eseguito la revisione negli
anni precedenti; la loro circolazione è quindi soggetta a sanzione. La revisione dei rimorchi fino a 3,5 t potrà essere disposta in base ad apposito decreto ministeriale. |
Nel corso del 2004 saranno soggetti a revisione anche i motocicli ed i ciclomotori, secondo le modalità specifiche indicate alla fine di questa pagina. |
Sanzioni | |
L'omessa revisione implica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 137,55 ad un massimo di Euro 550,20, nonché il ritiro della carta di circolazione che implica il divieto di circolare eccetto che, logicamente, per recarsi alla revisione (art. 80 del codice della strada). Se la violazione è rilevata in autostrada, è possibile procedere al fermo amministrativo, che implica l'immediato trasferimento del veicolo in un luogo di custodia, determinato dagli agenti verbalizzanti. |
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Revisione dei motoveicoli | ||||
Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 29 novembre 2002, nel 2004 saranno soggetti a revisione anche:
I termini per la revisione sono simili a quelli stabiliti per gli autoveicoli: - per i ciclomotori, la prima revisione deve
essere eseguita nello stesso mese di rilascio del certificato di idoneità
tecnica, mentre le revisioni successive nello stesso mese della prima
revisione; Per la revisione dei motoveicoli si applicheranno le stesse tariffe stabilite per gli autoveicoli. La revisione dei motoveicoli potrà essere effettuata presso un Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri o presso officine private convenzionate, di solito coincidenti con quelle autorizzate alla revisione degli autoveicoli (la lista delle officine è reperibile sul sito ministeriale all'indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it, sezione "Servizi all'utenza"). La prenotazione per una data successiva alle scadenze sopra indicate autorizza la circolazione solo per il giorno in cui deve effettuarsi la revisione. Le sanzioni per omessa revisione sono le stesse, sopra indicate, previste per gli autoveicoli. Ulteriori informazioni potranno essere ottenute contattando l'URP del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti urp@mint.rupa.it |